Tuesday 16 June 2026 13:10:21
Giurisprudenza Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 12/06/2026 Pres. Paolo Giovanni Nicolo' Lotti
L’art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 446 del 1997 dispone che il regolamento in materia di canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche preveda l’indicazione analitica della tariffa determinata sulla base della classificazione dell’area pubblica, del valore economico dell’area, del sacrificio imposto alla collettività (lett. c), nonché «speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali» (lett. e), traducentisi in una riduzione dei canoni calcolati in base al criterio ordinario della superficie occupata.
A tali coordinate normative non si conforma una disciplina, come quella in questa sede gravata, prevedente, all’art. 9 dell’allegato “B”, una tariffa unica (pari ad euro 75,00 per mq. occupato) per tutti gli impianti portanti apparecchi rice-trasmittenti, ponti radio e ripetitori di qualsiasi categoria che insistono sulla località di categoria F) denominata Monte San Pancrazio o altro luogo del territorio comunale.
Inoltre il significativo incremento di canone registratosi tra il 2018 e il 2019, oltre a non apparire intrinsecamente ragionevole, non tiene neppure conto del regime di favor previsto per le occupazioni di interesse pubblico.
Si aggiunga che la determinazione del canone contestata e in particolare la maggiorazione di euro 1.500 per ogni impianto ospitato nel traliccio, secondo quanto previsto all’art. 10 del predetto allegato “B”, si pone in contrasto con la disciplina di favore contenuta nell’art. 93, comma 2, del d.lgs. n. 259 del 2003 a mente del quale «nessun altro onere finanziario reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell’esecuzione delle opere di cui al Codice o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche […], oppure del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all’art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 445 […] calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) ed f) del medesimo articolo […]». Va, del resto, considerato che la presenza di altri impianti in co-siting non giustifica l’aumento del canone in quanto non dà luogo ad un aumento dell’occupazione fisica e materiale di aree pubbliche, configurando solamente un’occupazione “mediata” di suolo pubblico”.
Dunque, in estrema sintesi la sentenza di questa stessa sezione ha affermato che:
a) simili impianti di radio comunicazione rivestono un certo “interesse pubblico” e sono dunque sottoposti ad un regime di favornormativo mediante “speciali agevolazioni”;
b) in siffatta direzione, non sono ammesse tariffe ingiustificatamente e considerevolmente più elevate rispetto ad altre categorie di operatori commerciali ed imprenditoriali;
c) allo stesso modo non sono ammesse maggiorazioni, in misura fissa, per la contestuale presenza di più impianti nella stessa area (c.d. co-siting).
10.2.3. Ne consegue da quanto detto che:
a) In termini di considerevole aumento del “valore di occupazione” di cui all’art. 74, comma 4, lettera a) [30 euro di tariffa standard x 3,3 coefficiente di maggiorazione stabilito per impianti di telecomunicazione = 99 euro mq, il tutto per 40 mila 800 euro] ciò costituisce senz’altro fattore di illegittimità ove soltanto si consideri che, nel regolamento 2019 (oggetto della citata sentenza n. 454 del 2024), tale aumento era pari ad euro 75 mq e 30 mila euro complessivi. Dunque vi è sostanziale equivalenza tra tariffa fissa a 75 euro mq (regolamento 2019) e tariffa standard 30 euro aumentata del coefficiente fisso di maggiorazione 3,3 (regolamento 2021, il quale arriva in concreto a stabilire per tali impianti 99 euro fissi mq);
b) quanto al “valore ospitanti” ossia alla maggiorazione per impianti di co-siting [25% per ogni impianto calcolato sulla tariffa maggiorata di cui alla lettera a), come stabilito ai sensi del medesimo art. 74, comma 4, lettera b), del contestato regolamento comunale COSAP] anche in questo caso si ravvisa una certa analogia ossia una equivalenza sostanziale tra misure previste in maniera fissa ed assoluta dal regolamento 2019 (1.500 euro per ogni impianto aggiuntivo nella stessa area) e misure previste in misura non assoluta ma percentuale e comunque fissa nel regolamento 2021 (25% per ogni impianto in più);
c) con ciò si vuole dire che il regolamento del 2021 (qui oggetto di specifico gravame) mutua gli stessi vizi di legittimità che aveva caratterizzato il regolamento 2019 (oggetto di annullamento con sentenza di questa sezione n. 454 del 2024);
d) il tutto senza omettere di considerare il chiaro difetto di istruttoria e di motivazione nella parte in cui la stessa amministrazione comunale ha deciso di applicare, a tali impianti, un coefficiente di aumento della tariffa base pari a 3,3 nettamente più alta, peraltro, rispetto ad operatori di altri settori. E ciò senza tenere nella benché minima considerazione quanto previsto dall’art. 63 dello stesso regolamento comunale (Determinazioni delle tariffe del canone annuale), a norma del quale:
“2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione, sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
a) dalla tipologia della occupazione
b) dalla sua finalità;
c) del sacrificio imposto alla collettività, anche sotto l’aspetto sociale e culturale, per la sottrazione dell'area all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell’area stessa
d) ai costi dovuti per il rispristino dello spazio e dell’area occupata;
e) dell’impatto ambientale, paesaggistico, urbanistico e turistico dell’occupazione;
f) della salvaguardia e tutela della salute pubblica e salvaguardia della salute dei cittadini
g) del valore economico e del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario”.
Elementi di valutazione, quelli appena enucleati, che nel caso di specie sono stati del tutto obliterati nel momento in cui l’amministrazione ha deciso di applicare i predetti coefficienti di maggiorazione, rispetto agli impianti di radiocomunicazione quali quelli di specie, senza spiegare più da vicino le ragioni per cui simili impianti (peraltro sostenuti da un certo livello di favor normativo) debbano sottostare alle descritte maggiori tariffe;
10.2.4. Ne deriva da quanto detto l’accoglimento del secondo dei motivi riproposti ex art. 101, comma 2, c.p.a., vuoi per la violazione del favor normativo per gli impianti di telecomunicazione (i quali sono invece risultati svantaggiati rispetto a tante altre categorie), vuoi per il chiaro difetto di istruttoria e di motivazione che ha accompagnato il considerevole e ingiustificato aumento delle specifiche tariffe.
11. In conclusione, il ricorso in appello è fondato e deve essere accolto, con conseguente riforma della gravata sentenza di primo grado. Parimenti va accolto il ricorso di primo grado e quindi annullate le note comunali prot. 7420 del 26 settembre 2022 e prot. 7666 del 4 ottobre 2022 nonché l'art. 74, comma 4, e l’allegato tariffario (per quanto di specifico interesse) del “Regolamento per la disciplina del Canone Unico Comunale” di cui alla delibera consiliare del 3 marzo 2021, n. 2, come modificato dalla delibera consiliare del 19 aprile 2022 n. 2.
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