Tuesday 16 June 2026 10:18:35

Giurisprudenza  Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza

Procedure di gara: l’interpretazione della lex specialis

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 12/06/2026 Pres. Paolo Giovanni Nicolo' Lotti - Est. Annamaria Fasano

Secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, nell’interpretazione della lex specialis di gara devono trovare applicazione le norme in materia di contratti e dunque anzitutto i criteri letterale e sistematico, previsti dagli artt. 1362 e 1363 c.c. (Cons. Stato, n. 13 del 2026). 

Pertanto, in applicazione dell’art. 1363 c.c., le clausole previste si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo ad esse il senso che risulta dal complesso dell’atto. 

La tutela del principio dell’affidamento e della parità di trattamento tra i concorrenti conduce all’interpretazione sistematica delle varie clausole. 

Che il criterio ermeneutico dettato dall’art. 1363 c.c. abbia carattere sussidiario, nel senso che il giudice dovrebbe farvi ricorso solo quando la volontà delle parti non risulti chiara in base ai criteri fissati dall’art. 1362 c.c. è orientamento da tempo superato. La giurisprudenza oggi dominante ritiene, invece, che sia necessario procedere al coordinamento delle varie clausole, prescritto dall’art. 1363 c.c., anche quando il senso letterale di una di esse non sia equivoco, posto che tale espressione, con il fondamentale criterio ermeneutico ad esso ispirato, va riferita all’intera formulazione della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte e in ogni parola che la compone, senza limitazione ad una parte soltanto, qual è la singola clausola (Cons. Stato, n. 5871 del 2024; v. anche Corte di Cass. n. 25090 del 2020). 

Il dato testuale, pur assumendo un rilievo fondamentale, non può essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione del contenuto dell’accordo, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, il quale non può arrestarsi alla ricognizione del tenore letterale delle parole, ma deve estendersi alla considerazione di tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, dal momento che un’espressione prima facie chiara può non apparire più tale, se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti. 

Con la regola codificata nell’art. 1363 c.c., è stato introdotto il canone della totalità, ossia dai singoli elementi di cui l’atto è formato si ricava il senso del tutto e, nello stesso tempo, si deve intendere il singolo elemento in funzione del tutto di cui è parte integrante. 

Per i principi espressi, correttamente, la Stazione appaltante e il Giudice di prime cure hanno interpretato in maniera sistematica le disposizioni della lex specialis con riferimento al criterio A.1 – ‘Curriculum lavori in presenza di traffico’, stante il tenore letterale dei documenti di gara secondo cui: (i) “Il Concorrente, con apposita dichiarazione sottoscritta dal proprio legale rappresentante, potrà indicare i lavori eseguiti, in soggezione di traffico su strade cat. A e/o B (art. 2 Codice della Strada) e/o su rete ferroviaria in esercizio, negli ultimi 10 anni dalla data di pubblicazione del bando, per importi contrattuali singolarmente non inferiore a euro 1.000.000,00. In caso di accordi quadro, tale importo minimo è riferito ad ogni singolo contratto attuativo”; (ii) “Il Concorrente, in sede di offerta, dovrà produrre la dichiarazione richiesta sottoscritta dal proprio Legale rappresentante. La Commissione attribuirà il punteggio relativo al presente criterio esclusivamente sulla base di quanto dichiarato dal concorrente e comprovato con apposita documentazione (CEL, SAL, Certificato di pagamento, eventualmente accompagnati dalle relative fatture quietanzate, certificati di collaudo) dai quali si possa desumere quanto richiesto nel criterio. In caso di mancata produzione della dichiarazione e/o della documentazione comprovante sarà applicato punteggio pari a 0”. 

Inoltre, “Nel caso di RTI o consorzi di cui all’art. 65, comma 2, lett. f) del Codice, il punteggio sarà attribuito solo nel caso in cui il requisito sia posseduto dalle componenti che per la gara in oggetto detengono una quota di partecipazione/esecuzione uguale o maggiore del 40% e che nei contratti indicati per il presente criterio detenevano, ovvero detengono se l’attività è ancora in corso, una quota di partecipazione/esecuzione uguale o maggiore del 40%”. 

Ne consegue che, come precisato dal Tribunale di prima istanza, la Stazione appaltante ha inteso accertare un requisito esperienziale, riguardante l’esecuzione di lavorazioni pertinenti rispetto all’oggetto dell’appalto, richiedendo che tale requisito fosse riferito ai lavori eseguiti dal concorrente, attestati esclusivamente sulla base di quanto dichiarato. La generica ammissibilità dell’avvalimento premiale prevista dal disciplinare di gara deve essere coordinata, in base ad una interpretazione sistematica, con le previsioni dell’elaborato ‘Criteri di valutazione’, laddove prevede che il RTI possa spendere il requisito esperienziale di una delle proprie componenti solo ove la stessa detenga una quota di partecipazione uguale o superiore al 40%. 

Nel caso in esame, la mandante/ausiliaria Sibar s.r.l. che possiede il requisito esperienziale in discussione, ha partecipato all’appalto per una quota pari al 15.50%, quindi correttamente l’Amministrazione, in applicazione della legge di gara, ha negato al RTI Consorzio Artemide il punteggio in contestazione. 

Come osservato dall’ASPI con memoria, la giurisprudenza che si è formata sui requisiti costituiti dallo svolgimento di ‘servizi analoghi’, fattispecie assimilabile al curriculum lavori, ha richiesto l’esecuzione diretta dell’ausiliaria, ove oggetto di avvalimento. 

La ratio di tale interpretazione risiede nel fatto che per l’attribuzione del punteggio è necessario assicurarsi che il soggetto effettivamente incaricato dell’esecuzione dei lavori abbia l’esperienza necessaria derivante dall’esecuzione di precedenti prestazioni analoghe. 

Il Collegio ritiene, quindi, corretta la conclusione a cui giunge il T.A.R. e, in particolare, che ‘una interpretazione sistematica della lex di gara, appena riportata, confermi la correttezza della conclusione della Commissione giudicatrice, secondo cui, in relazione al criterio A.1, non fosse ammesso il ricorso all’avvalimento premiale’. 

Quanto alla assunta illegittimità del chiarimento reso dalla Stazione appaltante, le critiche sollevate dal RTI Consorzio Artemide non sono condivisibili, in quanto il suddetto chiarimento si è limitato a ribadire quanto già espresso dalla legge di gara, precisando che l’avvalimento premiale ‘non è consentito per il suddetto criterio’, senza introdurre alcuna nuova prescrizione restrittiva. 

In sostanza si è trattato di un chiarimento meramente interpretativo e quindi ammissibile (Cons. Stato, n. 1350 del 2020), non emergendo alcun elemento nuovo rispetto a quanto precisato nei documenti della procedura. 

Per i rilievi espressi, appare infondata l’ulteriore doglianza finalizzata ad evidenziare la mancanza di una motivazione ‘rafforzata’ da parte della Stazione appaltante idonea a giustificare il divieto di avvalimento premiale, tenuto conto che, in disparte l’inammissibilità della contestazione per violazione del ‘divieto dei nova’ in appello, le ragioni volte ad escluderlo risultano desumibili dalle caratteristiche dell’oggetto dell’avvalimento, e dal contenuto della lex specialis. 

Come sopra precisato, la ratio del divieto va desunta dalla necessità che l’esperienza sia vantata dal concorrente che assume un ruolo preponderante nella commessa, ossia che assume un ruolo esecutivo significativo nell’ambito dell’appalto, proprio per evitare che il prestito sia meramente cartolare. 

Quanto al fatto che in altre procedure selettive, analoghe a quella per cui si procedere, l’ASPI abbia assunto diverse determinazioni, va ribadito quanto affermato dal Collegio di prima istanza, secondo cui: “ogni procedura di evidenza pubblica possieda autonomia funzionale, dovendosi conseguentemente escludere che sia configurabile un obbligo giuridico in capo alla stazione appaltante di replicare modalità operative, valutazioni o indirizzi applicati in precedenti gare”.

 

Testo del Provvedimento (Contenuto Riservato)

 

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