Tuesday 16 June 2026 13:05:41
Giurisprudenza Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 12/06/2026 Pres. Paolo Giovanni Nicolo' Lotti
La Radio Subasio s.r.l. ha interposto appello nei confronti della sentenza 22 aprile 2025, n. 464 del Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria, che ha dichiarato irricevibile il suo ricorso avverso la deliberazione del Consiglio comunale di Calvi dell’Umbria n. 2 in data 3 marzo 2021 avente ad oggetto il regolamento per l’applicazione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap) per l’anno 2021 (con contestuale approvazione dei nuovi canoni e nuove tariffe per l’occupazione di aree pubbliche). Più in particolare Radio Subasio, titolare dell’omonima emittente radiofonica, tra i vari impianti annovera anche quello in concessione permanente ubicato nel territorio di Calvi dell’Umbria, presso un terreno di proprietà comunale sito in località Monte San Pancrazio. Con nota in data 26 settembre 2022 (poi parzialmente rettificata il successivo 4 ottobre 2022) il Comune, portando la stessa emittente a conoscenza del nuovo regolamento, ha richiesto all’appellante la regolarizzazione della posizione secondo le nuove disposizioni regolamentari di cui alla richiamata delibera comunale del 2 marzo 2021 con cui si adottava il nuovo regolamento comunale COSAP. Il tutto per un importo pari a 49 mila 500 euro (per l’anno 2021).
Tanto premesso, il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato l’appello in quanto sussistono diversi precedenti della medesima sezione che, su identica questione (anche in quel caso il regolamento comunale prevedeva il versamento del canone mediante autoliquidazione), hanno comunque affermato il principio generale per cui le disposizioni regolamentari vanno impugnate in occasione della adozione di un atto applicativo di quelle stesse norme.
La difesa di parte appellante afferma di essere venuta a conoscenza dell’approvazione del nuovo regolamento per l’applicazione del canone Cosap 2021 solamente a seguito della nota comunale del 26 settembre 2022, che la invitava alla regolarizzazione nel termine di giorni trenta; irrilevante sarebbe, per l’appellante, la pubblicazione della delibera di approvazione, sia in ragione della natura del canone in questione, sia per l’individuazione dei destinatari della stessa; dunque il dies a quo sarebbe costituito dalla comunicazione dell’atto applicativo della delibera in contestazione, avvenuta, si ripete, in data 26 settembre 2021.
“Il motivo è fondato. Si richiama per tutte la decisione n. 454 del 15 gennaio 2024 secondo cui, in particolare: “Per consolidata giurisprudenza, le norme regolamentari vanno immediatamente impugnate solamente allorché siano suscettibili di produrre, in via diretta ed immediata, una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica di un determinato soggetto, mentre nel caso di volizioni astratte e generali, suscettibili di ripetuta applicazione e che esplichino effetto lesivo solo nel momento in cui è adottato l’atto applicativo, la norma regolamentare non deve essere oggetto di autonoma impugnazione, la quale sarebbe peraltro inammissibile per difetto di una lesione attuale e concreta, ma deve essere impugnata unitamente al provvedimento applicativo di cui costituisce l’atto presupposto, in quanto solamente quest’ultimo rende concreta la lesione degli interessi (in termini, tra le tante, Cons. Stato, V, 13 novembre 2019, n. 7797; V, 2 novembre 2017, n. 5071). Detto in altri termini, l’atto applicativo della norma regolamentare è quello che, per primo, rende attuale la lesione in nuce prefigurata dalla volizione astratta, e dunque, nel caso di specie, la, pure impugnata, nota comunale del 4 giugno 2019, richiedente la regolarizzazione entro trenta giorni, a pena di comminatoria delle sanzioni previste dall’art. 27 del regolamento”. Ed ancora che: “A completamento delle considerazioni che precedono, va, del resto, considerato che il Cosap è il corrispettivo di una concessione di uso esclusivo o speciale di beni pubblici e dunque un’entrata patrimoniale che non partecipa della natura tributaria della Tosap (in termini Cass., SS.UU., 7 gennaio 2016, n. 61)”.
Con riguardo a quest’ultima affermazione, infatti, il meccanismo dell’autoliquidazione viene normalmente impiegato per il pagamento di oneri fiscali (es. IMU o TARI) o contributivi (es. INAIL), non anche per il corrispettivo di oneri aventi natura non strettamente tributaria, proprio come la COSAP. Non è un caso che l’invocata sentenza n. 7601 del 2024 di questa stessa sezione riguardava la applicazione della TARI, ossia di un tributo comunale.
A ciò si aggiunga che, concentrandosi in concreto sul “contenuto della delibera”, il contestato regolamento comunale di cui alla delibera 2 marzo 2021, se da un lato prevede il meccanismo dell’autoliquidazione per il pagamento periodico di simili occupazioni permanenti (art. 67), dall’altro lato prevede comunque che in sede autorizzatoria, fase questa che dovrebbe logicamente e giuridicamente precedere quella della liquidazione dell’imposta (l’art. 55, comma 3, stabilisce infatti che: “L’atto di concessione costituisce titolo che legittima l’occupazione e l’utilizzazione dell’area pubblica”), soprattutto per gli impianti di radiocomunicazione quali quelli di specie (art. 74, comma 1) l’amministrazione comunale dovrebbe tra l’altro provvedere alla “determinazione del canone di concessione” [art. 55, comma 3, lettera e)]. Ne consegue che, dinanzi a tali disposizioni non del tutto coerenti tra loro (l’una di cui all’art. 67 che dispone la autoliquidazione, l’altra di cui all’art. 55 che impone la previa determinazione del canone) non è possibile pretendere una rigorosa applicazione dei termini decadenziali facendo scattare il dies a quo per l’impugnazione al momento della pubblicazione del regolamento e non, piuttosto, al momento in cui il canone è stato effettivamente determinato dall’amministrazione comunale (determinazione nel caso di specie concretamente e pacificamente effettuata, per la prima volta, con nota del 26 settembre 2022). (…)
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