Monday 22 June 2026 15:52:20
Giurisprudenza Giustizia e Affari Interni
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 19/06/2026 Pres. Fabio Franconiero - Est. Roberto Michele Palmieri
Il Consiglio di Stato con sentenza del 19 giugno 2026 ha ribadito che: “Le condizioni dell'azione, che devono ricorrere per tutto il giudizio, fino al passaggio in decisione della causa affinché il giudice amministrativo possa esaminare il merito della domanda, sono la legittimazione a ricorrere e l'interesse ad agire; la legittimazione ad agire deve essere ricondotta alla titolarità effettiva di una posizione di interesse differenziato e qualificato sulla base di quanto prevede lo statuto normativo del potere; l'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c. (applicabile nel processo amministrativo per il tramite del rinvio esterno di cui all'art. 39, comma 1, c.p.a.), è la condizione richiesta per poter proporre una domanda o per poter contraddire alla stessa ed implica la necessità che il ricorrente ottenga un'effettiva utilità e, cioè, un risultato di vantaggio dall'accoglimento del ricorso. Corollari dell'interesse ad agire sono: a) la personalità nel senso che l'utilità deve essere riconducibile al soggetto che propone il ricorso; b) l'attualità nel senso che l'interesse deve esistere al momento del ricorso per cui non è sufficiente la mera eventualità della lesione; c) la concretezza, nel senso che il pregiudizio deve essersi effettivamente verificato” (C.d.S, IV, 15.9.2025, n. 7325).
La nozione di interesse ad agire è stata peraltro ampliata dalla giurisprudenza amministrativa, sino a ricomprendere (es. nei ricorsi in materia di appalti) anche la tutela del c.d. interesse strumentale ad agire, ma solo se ed in quanto collegato ad una posizione giuridica attiva, protetta dall'ordinamento, la cui soddisfazione sia realizzabile unicamente attraverso il doveroso rinnovo dell'attività amministrativa, non potendosi invece riconoscere tutela a interessi meramente ipotetici o eventuali, ovvero a quelli che richiedano per la sua compiuta realizzazione il passaggio attraverso una pluralità di fasi e atti ricadenti nella sfera della più ampia disponibilità dell'Amministrazione.
In tali termini, si è condivisibilmente affermato che: “la facoltà di agire in giudizio non è attribuita, indistintamente, a tutti i soggetti che potrebbero ricavare eventuali ed incerti vantaggi dall'accoglimento della domanda” (C.d.S, AP n. 9/14. In termini confermativi, C.d.S, AP n. 4/11).
Tale conclusione è coerente con il principio dispositivo che caratterizza il processo amministrativo, proprio di una giurisdizione di tipo soggettivo, la cui ratio va individuata non già nel controllo generalizzato di legalità nell’esercizio dell’azione amministrativa (la qual cosa determinerebbe uno scivolamento della giurisdizione in chiave prettamente oggettiva), ma nell’esigenza di garantire adeguata protezione a interessi ritenuti meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico, alla luce dei valori costituzionali ed internazionali rilevanti, veicolati dalle clausole generali fondamentali di cui all’art. 6 CEDU, nonché 24, 111 e 117 Cost.
In particolare, in relazione ai ricorsi aventi ad oggetto l’annullamento di un titolo edilizio rilasciato nei confronti di terzi soggetti, questo Consiglio di Stato, nella sua più autorevole composizione (C.d.S, AP n. 22/2021), ha chiarito che: “Nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, riaffermata la distinzione e l'autonomia tra la legittimazione e l'interesse al ricorso quali condizioni dell'azione, è necessario che il giudice accerti, anche d'ufficio, la sussistenza di entrambi e non può affermarsi che il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell'interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall'atto impugnato”.(…)
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