Tuesday 04 October 2022 12:08:33
Giurisprudenza Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 3.10.2022
La Sesta Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza depositata in data 3 ottobre 2022 ha evidenziato alcuni principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di lottizzazione abusiva.
In relazione all’elemento materiale, cioè alla condotta, che caratterizza la fattispecie di reato in oggetto, si deve ricordare che:
- “Ai fini della configurabilità del reato di lottizzazione abusiva negoziale o cartolare - che ricorre quando una trasformazione urbanistica o edilizia del territorio effettuata in assenza del previsto piano di lottizzazione, o in presenza di piano contrastante con gli strumenti urbanistici e le previsioni normative, venga predisposta per mezzo del frazionamento e della vendita, o di atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio - il frazionamento del terreno non deve necessariamente avvenire mediante apposita operazione catastale che preceda le vendite o gli atti di disposizione, ma può realizzarsi con ogni altra forma di suddivisione fattuale dello stesso, in presenza anche di uno solo degli elementi indiziari di cui all'art. 30, comma primo, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che sia idoneo a rivelare in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio dell'area” (Cass. Pen., Sez. III, 17 aprile 2019 n. 36397);
- “In tema di reati edilizi, ai fini della configurabilità del reato di lottizzazione abusiva negoziale o cartolare, l'elencazione degli elementi indiziari di cui all'art. 30, comma primo, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 non è tassativa nè tali elementi devono sussistere contemporaneamente, in quanto è sufficiente per l'integrazione del reato anche la presenza di uno solo di essi, purchè risulti inequivocamente la destinazione a scopo edificatorio del terreno” (Cass. Pen., Sez. III, 6 giugno 2008 n. 27739);
- “La lottizzazione abusiva è la predisposizione, in contrasto con gli strumenti urbanistici del Comune, di una situazione produttrice di alterazione o immutazione circa la programmata destinazione dell'area o zona considerata. Essa si realizza tanto attraverso il compimento di atti giuridici, come la suddivisione del terreno e l'alienazione di singoli lotti fabbricabili, quanto mediante l'esplicazione di attività materiali, quali la costruzione di edifici o la realizzazione di opere di urbanizzazione” (Cass. Pen., Sez. II, 28 ottobre 1992 n. 4309).
Per quanto riguarda l’elemento soggettivo richiesto per la sussistenza del reato, è stato affermato che:
- “ la consapevolezza, in capo all'agente, dell'abusività della lottizzazione di terreni si trae dal fatto di dover allegare, per legge, all'atto di trasferimento, il certificato di destinazione urbanistica che contiene tutte le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata.” (Cass. Pen., Sez. III, 14 maggio 2008 n. 36304);
- “In tema di confisca di immobile oggetto di lottizzazione abusiva, non può ritenersi automaticamente sussistente la buona fede dell'acquirente per il solo fatto che si sia rivolto per il rogito della compravendita ad un notaio, il cui intervento - sia per la possibilità di incomplete o mendaci dichiarazioni o documentazioni a lui rese o prodotte al fine di non fare emergere l'intento lottizzatorio, sia per l'eventualità di un contributo, doloso o colposo, del pubblico ufficiale alla realizzazione dell'evento illecito - non fa venir meno l'originaria illegalità dell'immobile, né può consentire all'acquirente, in dolo o in colpa, di godere di un bene di provenienza illecita e al costruttore abusivo di conseguire il proprio illecito fine di lucro (Conf. Sez. 3, 28104/2013, non massimata).” (Cass. Pen., Sez. III, 3 dicembre 2013 n. 51710);
- “Il reato di lottizzazione abusiva non si configura come una contravvenzione esclusivamente dolosa, atteso che potendo realizzarsi sia per il difetto di autorizzazione a lottizzare sia per contrasto con le prescrizioni di legge o con gli strumenti urbanistici, la stessa, sia nella forma negoziale che materiale, può essere commessa anche per colpa” (Cass. Pen., Sez. III, 1° luglio 2004 n. 39916).
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