Friday 01 September 2017 09:10:38
Giurisprudenza Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti dell'ordinanza della Corte di Cassazione Sez. V del 26.7.2017
Una società impugnava l'avviso di accertamento notificato dal Comune relativo alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per gli anni dal 2006 al 2010 sostenendo che la tassa non era dovuta in relazione all'area scoperta adibita a parcheggio del centro commerciale utilizzata per la sosta dei clienti e la manovra degli automezzi. La commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso.
Proposto appello da parte della contribuente, la commissione tributaria regionale lo accoglieva sul rilievo che non vi era prova alcuna che l'area scoperta di cui si discuteva fosse un'area operativa in via autonoma, essendo essa, invece, un'area accessoria a quella ove la società contribuente esercitava la sua attività di vendita dei prodotti; tale superficie, adibita a parcheggio per i clienti e ad area di manovra per i veicoli che trasportavano le merci, non era tassabile in quanto accessoria ad altra area già oggetto di tassazione.
Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il Comune affidato a tre motivi. Resiste la contribuente con controricorso illustrato con memoria. Essi sono fondati. La Corte di legittimità ha già affermato il principio secondo cui, in tema di Tarsu, il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 1, prevede che l'imposta è dovuta per la disponibilità dell'area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione di quelle pertinenziali o accessorie ad abitazione, mentre le deroghe indicate dal comma 2 della norma e le riduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti ( Cass. n. 18054 del 14/09/2016).
L'art. 62, comma 2, citato, nell'escludere dall'assoggettamento al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti - fra l'altro - "per il particolare uso cui sono stabilmente destinati", chiaramente esige che sia provata dal contribuente non solo la stabile destinazione dell'area ad un determinato uso (quale, nel caso di specie, il parcheggio), ma anche la circostanza che tale uso non comporta produzione di rifiuti. Ne deriva che la società contribuente è tenuta a pagare la tassa per i parcheggi in quanto essi sono aree frequentate da persone e quindi produttive di rifiuti in via presuntiva, rimanendo a suo carico l'onere di provare con apposita denuncia ed idonea documentazione la sussistenza dei presupposti per l'esenzione ( Cass. n. 5047 del 13/03/2015 ).
Nel caso in esame la società contribuente ha ritenuto che l'area fosse esente dal pagamento della tassa per il solo fatto che essa costituiva pertinenza di area coperta assoggettata alla tassa stessa e non ha neppure dedotto di aver presentato la denuncia relativa alla sussistenza dei presupposti per l'esenzione.
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