Thursday 29 March 2018 10:51:21
Giurisprudenza Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 28.3.2018
Nella vicenda in esame giunta innanzi alla Quarta Sezione del Consiglio di Stato “Con il primo motivo di appello la società Impegno lamenta l’erronea conclusione del T.a.r. di Salerno in ordine alla prospettata violazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990 in combinato con l’art. 20 del testo unico edilizia (d.P.R. n. 380 del 2001).
In particolare, contesta che il giudice di primo grado non abbia ritenuto sussistente la violazione del termine di diciotto mesi previsto dal citato art. 21 nonies per l’attivazione dei poteri di autotutela da parte dell’Amministrazione comunale (l’annullamento del titolo formatosi tacitamente il 7 febbraio sarebbe intervenuto il 13 marzo 2015, cioè ben oltre il suddetto termine).
13.1. La tesi dell’appellante non può essere condivisa.
Il termine di diciotto mesi, entro il quale l’amministrazione può adottare l’atto di autotutela, è stato introdotto dalla modifica legislativa di cui alla legge n. 124 del 2015, modifica intervenuta successivamente all’adozione del provvedimento impugnato.
Tale previsione non può pertanto applicarsi a provvedimenti di autotutela che, come nel caso di specie, si sono perfezionati prima dell’entrata in vigore dell’intervento normativo (cfr. Cons. Stato, Ad plen., 17 ottobre 2017, n. 8).
D’altra parte, anche sul piano della ragionevolezza del termine entro il quale il Comune ha proceduto all’annullamento in autotutela, va rilevato che il relativo provvedimento è stato adottato in data 13 marzo 2015 quindi pochi giorni dopo la pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 1116 del 5 marzo 2015 che ha confermato definitivamente la sentenza del T.a.r. di Salerno n. 909 del 2014 di accertamento per silentium del titolo abilitativo, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 380 del 2001.....
Se è vero che alla luce dell'art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990, nella formula ratione temporis applicabile, l'annullamento d'ufficio del titolo edilizio formato tacitamente doveva essere motivato in relazione alla sussistenza di un interesse pubblico concreto, è altrettanto vero che l'onere motivazionale gravante sull'Amministrazione deve ritenersi attenuato in ragione della rilevanza e autoevidenza degli interessi pubblici tutelati e richiamati in fatto e con il rinvio alle disposizioni di tutela che risultavano in concreto violate (cfr. Cons. Stato, citata Ad plen. n. 8 del 2017; sez. VI, 14 aprile 2015, n. 1915; sez. V, 13 maggio 2014, n. 254).
In ogni caso, il provvedimento impugnato non è stato adottato solo per il formale ripristino della legalità. In esso appaiono invece compresenti tre presupposti, l'illegittimità dell'atto sul quale si interviene, l’interesse pubblico all'autotutela e una comparazione di tale interesse con quello privato al mantenimento dell'efficacia dell'atto (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 18 luglio 2017, n. 3524).”
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