Thursday 04 January 2018 21:06:27
Giurisprudenza Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 2.1.2018
In linea generale, costituisce jus receptum, affermato in relazione al processo amministrativo di appello (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. IV 23 giugno 2015 n. 3158 e sez. V 16 febbraio 2015 n. 806) il principio a mente del quale ai sensi degli artt. 2929 c.c. e 324 c.p.c., applicabile anche al processo amministrativo, la regola del ne bis in idem presuppone l'identità nei due giudizi delle parti in causa e degli elementi identificativi dell'azione proposta, e quindi che nei suddetti giudizi sia chiesto l'annullamento degli stessi provvedimenti, o al più di provvedimenti diversi ma legati da uno stretto vincolo di consequenzialità in quanto inerenti ad un medesimo rapporto, sulla base di identici motivi di impugnazione.
In termini esplicativi, relativi all’intero giudizio amministrativo, va ribadito che nell'eventualità in cui davanti al medesimo ufficio giudiziario la stessa causa venga proposta due volte, si verifica una vicenda processuale anomala, in vista della quale l'ordinamento processuale appronta lo specifico rimedio disciplinato dall'art. 273 c.p.c. (che obbliga il giudice, davanti al quale siano pendenti più procedimenti relativi alla stessa causa, a ordinarne la riunione); l'applicazione al giudizio amministrativo impugnatorio della su menzionata norma è possibile, per analogia legis, in quanto espressiva di una esigenza comune a tutti i processi, ovvero di rimediare ad una semplice anomalia del procedimento, da eliminarsi con mezzi interni onde prevenire l'inutile ripetizione di attività processuali ed eventuali contrasti di giudicati; tale conclusione è rafforzata, dopo l'entrata in vigore del codice del processo amministrativo, dal rinvio operato dall'art. 39, comma 1, dello stesso codice, alle disposizioni del c.p.c. compatibili con la disciplina processuale amministrativa ed espressive di principi generali; conseguentemente, se il giudice amministrativo non ha disposto la riunione di due cause identiche, deve essere dichiarata l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso proposto successivamente, onde prevenire la violazione del principio del ne bis in idem.
Applicando tali coordinate alle domande risarcitorie, la giurisprudenza (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. V 21 maggio 2010 n. 3218) ha avuto modo di evidenziare che la parte, la quale in sede di decisione giurisdizionale non abbia ottenuto dal giudice adito il risarcimento del danno richiesto, non può riproporre con un giudizio di ottemperanza il petitum che gli era stato espressamente negato dalla sentenza ottemperanda, ostandovi non solo il principio del ne bis in idem, ma anche i confini propri del giudizio di ottemperanza.
In definitiva, al fine di reputare sussistente la violazione del principio del ne bis in idem è necessario rilevare l'identità nei due giudizi delle parti in causa e degli elementi identificativi dell'azione risarcitoria proposta.
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