Wednesday 27 October 2021 10:34:09
Giurisprudenza Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. II del 27.10.2021
La fattispecie concreta giunta all’attenzione del Consiglio di Stato attiene ad una decadenza dal contributo per l’agricoltura a causa di un’asserita inadempienza del beneficiario.
Orbene, la Seconda Sezione con la sentenza depositata in data 27 ottobre 20w1 ha affermato che “in base alla più recente e ormai univoca giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato – da cui il Collegio non intende discostarsi, non rivenendo adeguati motivi idonei a superare gli approdi ermeneutici ivi enunciati – in tale ipotesi la giurisdizione è del giudice ordinario (cfr., ex aliis, Corte di cassazione, sezioni unite, ordinanza 30 marzo 2018, n. 8049, nonché sentenze 22 giugno 2017, n. 15638 e 18 settembre 2017, n. 21549; Consiglio di Stato, sezione III, sentenze 16 gennaio 2019, n. 395, e 9 agosto 2017, n. 3975; Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 30 aprile 2018, n. 2592).
In particolare sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l’an, il quid, il quomodo dell’erogazione.
Ciò posto, qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull’inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo. In tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all’inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione. In proposito si evidenzia che costituisce ormai ius receptum la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario laddove la controversia afferisca alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e riguarda l’inadempimento degli obblighi cui è subordinato il provvedimento di attribuzione del contributo o delle condizioni imposte in sede di erogazione del contributo”.(…)
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