Monday 22 October 2018 13:57:39
Giurisprudenza Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 18.10.2018
È giunta all’esame della Terza Sezione del Consiglio di Stato la sentenza del Tar per la Lombardia che ha respinto il ricorso proposto dal candidato Sindaco e da alcuni cittadini elettori contro gli esiti delle consultazioni elettorali, a seguito del turno di ballottaggio, svoltesi nei giorni 11 e 25 giugno 2017, per l’elezione del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio del Comune di San Donato Milanese (Comune con popolazione superiore a 30.000 abitanti).
In particolare i ricorrenti lamentano la mancata assegnazione di un seggio al candidato sindaco non eletto, in luogo dell’ultimo nominato in graduatoria dei consiglieri appartenenti alle liste collegate al Sindaco risultato eletto.
Il primo giudice ha osservato che la ripartizione del seggi è stata correttamente effettuata in applicazione di quanto disposto dall’art. l’art. 73 comma 10 del D.lgs. 267/2000, siccome interpretato dal costante insegnamento della giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, dichiarando manifestamente infondata la questione di costituzionalità sollevata, in linea subordinata dai ricorrenti.
Il Consiglio di Stato con sentenza del 18.10.2018 ha affermato che “Nel verificare le operazioni di ripartizione del seggi operata dall’Ufficio Centrale Elettorale che ha proceduto all’assegnazione di n. 15 seggi alla coalizione vincente, il primo giudice ha fatto corretto governo del criterio di assegnazione imposto dall’art. art. 73 co. 10 TUEL, richiamando, peraltro, un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale che anche in questa sede va ribadito, non sussistendo valide ragioni per discostarsene.
In particolare il dato testuale impone, nella fattispecie di assegnare alla coalizione vincente almeno di 60 per cento dei seggi, con conseguente necessità, in caso di quoziente frazionario, di arrotondamento all’unità superiore (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V Consiglio di Stato n. 4419/2015; , 30 gennaio 2013, n. 571; 12 febbraio 2013, n. 810; 16 aprile 2013, n. 2086; 18 aprile 2013, n. 2155; 7 maggio 2013, n. 2468; 14 maggio 2013, n. 2618; 15 luglio 2013, n. 3793; 20 agosto 2013, n. 4196; 4 settembre 2013, n. 4417; 23 settembre 2013, n. 4680; 26 settembre 2013, n. 4762; 3 ottobre 2013, n. 4885; 26 novembre 2013, n. 5608; 30 giugno 2014, n. 3269).
Correttamente il primo giudice ha rilevato che il 60 % dei seggi costituisce nella fattispecie non il limite massimo bensì quello minimo dei seggi spettanti alla coalizione vincente, previsto dal legislatore per garantire la governabilità dell'Ente locale.
Peraltro, ove si effettuasse l'arrotondamento del quoziente frazionario per difetto, si otterrebbe una percentuale inferiore al 60%, con conseguente violazione del disposto normativo (cfr. in tal senso Cons. Stato Sez. V 30 maggio 2016, n. 2299).
Anche il motivo (riproposto dal primo grado) inerente il paventato rischio che un arrotondamento eccessivo conduca ad attribuire alla coalizione vincente un premio eccessivo, pregiudicante il principio di rappresentatività della minoranza, non coglie nel segno per le corrette ragioni già esposte dal primo giudice, dovendosi nella fattispecie ritenersi dirimente la circostanza che con l’assegnazione di un seggio in meno alla coalizione vincente si perverrebbe ad una percentuale inferiore al 60% e dunque contra legem.
Ne vale richiamare – come pretende l’appellante - l’impossibilità di raggiungere il quoziente necessario per presentare la mozione di sfiducia, di cui all’art. 52 del D.lgs. 267/2000, posto che questo strumento prescinde totalmente dalla dinamica maggioranza/opposizione in sede di assegnazione dei seggi, essendo volto a consentire detta mozione in corso d’opera, a fronte di una formazione di maggioranza del tutto nuova (e contraria alla prosecuzione del mandato elettivo del primo cittadino) rispetto all’originaria ripartizione del seggi (dato del tutto neutro al riguardo).
Tanto premesso anche la questione di legittimità costituzionale prospettata in via subordinata già in primo grado e riproposta in appello è da ritenersi manifestamente infondata.
Basta al riguardo richiamare un precedente arresto di questa sezione (cfr. Consiglio di Stato sezione III, n. 2408 del 23 maggio 2017) ove si è chiarito che il premio di maggioranza, finalizzato alla governabilità, non comprime in modo eccessivo e irragionevole l’opposto principio di rappresentatività, rendendo la scelta del legislatore non censurabile neppure sotto questo peculiare profilo”.
Da qui l’infondatezza dell’appello proposto
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