Sunday 31 January 2021 11:54:42
Giurisprudenza Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. II del 27.1.2021
“Come previsto dall’art. 1392, comma 3, del Codice dell’ordinamento militare, “il procedimento disciplinare di stato, instaurato a seguito di giudizio penale, deve concludersi entro 270 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale, divenuti irrevocabili, ovvero del provvedimento di archiviazione”.
Nell’osservare come siffatto termine, nel caso di specie, sarebbe venuto a scadere il 9 settembre 2011, computandosi quale dies a quo la data del passaggio in giudicato (13 dicembre 2010) della sentenza nei confronti dell’odierno appellante pronunziata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., deve, conseguentemente, darsi atto della tempestività del provvedimento disciplinare di che trattasi, in quanto adottato in data 8 settembre 2011 (269° giorno).
Né può essere condivisa l’argomentazione difensiva dell’appellante, per cui il procedimento sarebbe perfezionato solo con la (successiva) notifica del provvedimento, in ragione della natura recettizia di tale atto, che non potrebbe, quindi, produrre effetti in mancanza della comunicazione al destinatario.
Come rilevato dal giudice di primo grado, la recettizietà dell’atto, che influisce sul momento di produzione degli effetti per il destinatario, non riguarda, invece, il diverso profilo della tempestività dell’azione amministrativa.
Sul punto, la giurisprudenza di questo Consiglio è, infatti, consolidata nel ritenere che il procedimento disciplinare sia tempestivamente concluso con l’adozione del provvedimento, rilevando la notificazione al destinatario solo ai fini dell’efficacia dell’atto nei suoi confronti e non ai fini del perfezionamento dell’atto stesso (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 28 marzo 2019, n. 2050, 13 giugno 2013, n. 3279 e 2 novembre 2012, n. 5582).
(…) ai sensi dell’art. 653, comma 1-bis, c.p.p. “la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso”.
Tale efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare è prevista anche per la sentenza di patteggiamento resa ai sensi dell’art. 445, comma 1-bis, c.p.p., che, escludendo l’efficacia della sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, nei giudizi civili o amministrativi, fa salva la disposizione dell’art. 653.
L'Amministrazione, quindi, nell'esercizio del proprio potere disciplinare, può e deve utilizzare gli indizi di colpevolezza raccolti al fine di esercitare in giudizio l’azione penale, sicché non sussiste, né è ragionevolmente esigibile, l’obbligo di svolgere una particolare e diversa attività istruttoria al fine di acquisire ulteriori mezzi di prova, dovendo i profili di condanna essere oggetto di una diversa valutazione soltanto in merito alla loro rilevanza sotto il profilo disciplinare (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 5 novembre 2019, n. 6259 e 2 novembre 2017, n. 5053).
Ai fini disciplinari, dunque, ai sensi degli artt. 445, comma 1-bis, e 653, comma 1-bis, c.p.p., l'Amministrazione è vincolata all'accertamento del fatto, alla sua qualificazione come illecito penale ed all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, contenuti nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Peraltro, l’organo competente deve compiere, sulle univoche risultanze fattuali emerse in sede penale, un autonomo apprezzamento circa la gravità della condotta tenuta dall’inquisito e la sua rilevanza ai fini disciplinari (Cons. Stato Sez. IV, 2 aprile 2020, n. 2218 e 5 novembre 2018, n. 6259).(…)
La valutazione è stata, quindi, compiutamente svolta dall’Amministrazione che ha giudicato, in modo non illogico, né irragionevole, come le condotte dell'incolpato siano state contrarie ai principi che devono improntare l’agire di un militare, ai doveri attinenti al giuramento prestato ed a quelli di correttezza ed esemplarità propri di un appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, il cui prestigio è stato gravemente compromesso (cfr. in tal senso Cons. Stato Sez. IV, 16 marzo 2020, n. 1864; id., 23 marzo 2020, n. 2017).
Si deve, in proposito, tenere presente che, tra le valutazioni connotate da ampia discrezionalità, appieno vanno annoverate quelle in ordine alla rilevanza del comportamento ai fini della irrogazione della più grave sanzione della rimozione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 2 novembre 2012, n. 5582 e 27 luglio 2020, n. 4761), per cui la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all'applicazione di una sanzione disciplinare costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità, salvo che in ipotesi di manifesta illogicità e irragionevolezza, evidente sproporzionalità e travisamento dei fatti (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 28 ottobre 2019, n. 7335, 22 marzo 2017, n. 1302; Sez. III, 31 maggio 2019, n. 3652).
Anche la Sezione di recente ha ribadito che spetta “all'Amministrazione, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l’infrazione e il fatto, il quale assume rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità, disponendo, essa, di un ampio potere discrezionale nell'apprezzare autonomamente le varie ipotesi disciplinari, con una valutazione insindacabile nel merito da parte del giudice amministrativo” (Cons. Stato, Sez. II, 21 dicembre 2020, n. 8198, 8 ottobre 2020, n. 5969, 15 maggio 2020, n. 3112).
Pertanto, la valutazione circa il rilievo e la gravità dell’infrazione disciplinare commessa dal militare è rimessa alla discrezionalità dell'Amministrazione, la quale, attraverso la commissione di disciplina, esprime un giudizio non sindacabile nel merito, ma soltanto in sede di legittimità nelle ipotesi in cui risulti abnorme o illogico in rapporto alle risultanze dell'istruttoria (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 4 ottobre 2018, n. 5700).
Se è, quindi, “incontestabile l’ampia discrezionalità che connota le valutazioni dell’Amministrazione in ordine alla sanzione disciplinare da infliggere a fronte delle condotte accertate” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 7 novembre 2012, n. 5672 e 15 marzo 2012, n. 1452; più recentemente, avendo questo Consiglio ha ribadito che “la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all’applicazione di una sanzione disciplinare costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l’evidente sproporzionalità e il travisamento”: cfr. Sez. IV, 28 ottobre 2019, n. 7335 e 22 marzo 2017, n. 1302), tale orientamento trova puntuale conferma anche con specifico riferimento alle sanzioni disciplinari irrogate nei riguardi del personale militare, in quanto “la valutazione circa il rilievo e la gravità dell’infrazione disciplinare commessa dal militare è rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione, la quale, attraverso la commissione di disciplina, esprime un giudizio non sindacabile nel merito, ma soltanto in sede di legittimità nelle ipotesi in cui risulti abnorme o illogico in rapporto alle risultanze dell'istruttoria” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 4 ottobre 2018, n. 5700).
Ricondotto il perimetro del sindacato giurisdizionale nei limiti della “non manifesta sproporzionalità” (non potendo l’adito giudice amministrativo in nessun caso sostituire le proprie valutazioni a quelle operate dall’Amministrazione, salvo che queste ultime si dimostrino inficiate da travisamento dei fatti, ovvero il convincimento non risulti formato sulla base di obiettive emersioni fattuali, o, ancora, non consegua un processo logico e coerente), va rilevato che la condotta dell’appellante non appare incompatibile con la sanzione irrogata, trattandosi di un comportamento gravemente contrario alle finalità del Corpo di appartenenza.
(…)
Quanto ai profili della adeguatezza della sanzione e della sua proporzionalità, va richiamata la giurisprudenza secondo cui il principio di proporzionalità consiste in un canone legale di raffronto che, anche dopo la sua espressa codificazione a livello comunitario (art. 5, ultimo comma, del Trattato C.E., e ora art. 5, comma 4, del Trattato U.E.), non consente di per sé di sindacare il merito dell'azione amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 20 ottobre 2016, n. 4381).
Di conseguenza, il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa, ed il suo corollario in campo disciplinare rappresentato dal c.d. gradualismo sanzionatorio, non consentono al giudice amministrativo di sostituirsi alle valutazioni discrezionali compiute dall’autorità disciplinare, che possono invece essere sindacate esclusivamente ab externo, qualora trasmodino nell’abnormità, o, comunque, evidenzino profili di eccesso di potere (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 2 novembre 2017, n. 5053).
In sostanza, in tema di sanzioni disciplinari per i dipendenti delle Forze Armate, l’Amministrazione dispone di un'ampia sfera di discrezionalità nell'apprezzamento della gravità dei fatti e nella graduazione della sanzione disciplinare, fermo restando che l’applicazione della misura afflittiva deve conformarsi a parametri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto alla rilevanza dell'illecito ascritto (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 10 dicembre 2020, n. 7880).
Di conseguenza, se normalmente il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella della competente autorità amministrativa, sono però fatti salvi i limiti della manifesta irragionevolezza e/o arbitrarietà della valutazione dell’Autorità procedente.(…)
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