Thursday 22 April 2021 13:55:07
Giurisprudenza Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 22.04.2021
La Quarta Sezione del Consiglio di Stato con sentenza depositata in data 22 aprile 2021 ha ritenuto che il ricorso introduttivo del primo grado del giudizio diretto a far dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione in ordine all’obbligo di emanare un atto sia inammissibile, per mancanza del necessario presupposto rappresentato dalla mancata presentazione dell’istanza in ordine alla quale si sarebbe potuto prospettare un obbligo di provvedere mediante un provvedimento espresso.
Ad avviso del Collegio l’istanza va distinta sul piano giuridico, oltre che terminologico, dalla diffida a provvedere, non più necessaria per espressa previsione di legge al fine di attivare il ricorso avverso il ‘mancato esercizio del potere amministrativo’ (espressione contenuta nell’art. 7, comma 1, del codice del processo amministrativo e comunque preferibile rispetto al cd inadempimento, tradizionalmente adoperata negli ultimi decenni, ma che di per sé evoca impropriamente nozioni civilistiche).
In altre parole, rispetto al passato e ai rimedi di tutela proponibili avverso il silenzio dell’Amministrazione, individuati dapprima dalla Sezione Quarta sin dalla decisione 22 agosto 1902, n. 429, e poi dal legislatore, nell’attuale quadro normativo non è richiesta più la presentazione della diffida a provvedere sull’istanza presentata dalla parte interessata, essendo sufficiente ad integrare la condizione dell’azione la perdurante inerzia serbata dall’Amministrazione pubblica.
Ciò che, invece, risulta ancora all’attualità imprescindibile, per configurare un ‘mancato esercizio del potere amministrativo’ rilevante in sede giurisdizionale, è la mancata doverosa risposta dell’Amministrazione in ordine ad una specifica istanza rispetto alla quale essa sia tenuta a provvedere.
In questo senso, ai fini dell’ammissibilità del ricorso avverso il silenzio, debbono cumulativamente sussistere:
- la presentazione dell’istanza a provvedere;
- l’obbligo giuridico di provvedere;
- la qualificazione dell’inerzia quale ‘mancato esercizio del potere amministrativo’.
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