Monday 17 September 2018 07:37:06
Giurisprudenza Giustizia e Affari Interni
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 14.9.2018
“L'art. 5, comma 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - nell'imporre alla Pubblica amministrazione di prendere in considerazione, in sede di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno i "nuovi sopraggiunti elementi" favorevoli allo straniero (anche se successivi alla presentazione della domanda) - si riferisce a quelli realmente esistenti e formalmente rappresentati, o comunque conosciuti, dall'Amministrazione al momento dell'adozione del provvedimento.
Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, la valutazione della Pubblica amministrazione circa il possesso del requisito di un reddito minimo per il sostentamento, non può limitarsi ad una mera ricognizione della sussistenza di redditi adeguati nei periodi pregressi, ma deve risolversi in un giudizio prognostico, che tenga conto anche delle occasioni lavorative favorevoli sopravvenute nelle more dell'adozione del rigetto e delle prospettive di integrazione del lavoratore straniero nel tessuto socio economico dell'area in cui risiede (cfr. Consiglio di Stato sez. III 10/10/2017 n. 4694).
Nel caso in esame non vi sono elementi per ritenere che la dichiarata trasformazione del contratto di lavoro subordinato occasionale ad attività di lavoro autonomo a tempo indeterminato integrasse effettivamente una reale prospettiva di reddito futuro sufficiente.
Appare del tutto dubbia la pretesa rilevanza economica della nuova attività lavorativa, in quanto l’appellante non ha assolutamente fornito, neanche in questa sede, reali elementi in tal senso.
Al riguardo il Collegio non nasconde i propri dubbi sull’autenticità di un contratto “di lavoro” totalmente mancante del nominativo, del codice fiscale, del logo, del timbro e dei dati identificativi dell’amministratore della società e soprattutto della copia della comunicazione telematica UNILAV, effettuata tramite la procedura c.d. “SARE” al competente Centro per l'impiego.
Per questo la nuova pretesa attività lavorativa non appare avere alcuna rilevanza e comunque l’interessato non ha fornito concreta indicazioni in tal proposito.
Il possesso di un minimo reddito lecito costituisce infatti condizione soggettiva non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno all'extracomunitario, in quanto attiene alla sostenibilità dello straniero nella comunità nazionale. La dimostrazione del possesso di un reddito di lavoro o di altra fonte lecita di sostentamento è finalizzata ad evitare la permanenza sul nostro territorio di soggetti che non sono in grado di offrire un'adeguata contropartita in termini di lavoro e di partecipazione fiscale alla spesa pubblica, ed ad evitare che il cittadino extracomunitario corra il rischio di dedicarsi ad attività illecite o criminose (Consiglio di Stato sez. III 22/02/2017 n. 843).
Ed a tal fine, in funzione di garanzia degli interessati, la misura di detto requisito reddituale non è indeterminata e lasciata ad una valutazione caso per caso dell’Autorità, bensì è stabilita, per il lavoro subordinato dall’art. 29, comma 3, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e, per il lavoro autonomo, dall'art. 26, comma 3, cit. del medesimo d.lgs. n. 286 (cfr. Consiglio di Stato sez. III 20/03/2018 n. 1801).
In definitiva l’appellante è stato disoccupato per tutto il 2014, nel 2015 aveva prodotto un reddito di soli € 356,52; aveva usufruito di un (non meglio specificato) sostegno del padre e della sua compagna cinquantenne che, ha prodotto una autodichiarazione (allegata agli atti del primo grado e corredata da una copia dei cedolini del suo stipendio) con cui si era impegnata a continuare nel sostegno.
A quest’ultimo proposito si ricorda che le dichiarazioni di intenti di voler contribuire al mantenimento di soggetti non familiari, e comunque estranei all'obbligo alimentare del richiedente, non può essere considerato elemento utile ai fini della dimostrazione del requisito reddituale, in quanto potrebbe cessare in qualsiasi momento (cfr. Consiglio di Stato sez. III 18 aprile 2018 n. 2345).
Nel caso tutti gli elementi addotti sono dunque oggettivamente irrilevanti ai fini della determinazione del reddito minimo dell'extracomunitario vivente nel territorio dello Stato italiano, necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.”
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