Tuesday 24 November 2020 16:08:50
Giurisprudenza Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 24.11.2020
Nella sentenza del 24 novembre 2020 il Consiglio di Stato ha ribadito i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza a tenore dei quali:
“a) nell’ambito delle procedure concorsuali, i requisiti di idoneità devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine per la partecipazione e devono essere verificabili nei tempi della selezione concorsuale, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti (da ultimo, con riferimento al concorso di accesso alla Polizia di Stato, Cons. Stato, sez. IV, 27 gennaio 2020, n. 65; sez. IV, 21 agosto 2020 n. 5168); tale impostazione è stata integralmente recepita dall’art. 7 bis, d.lgs. n. 95 del 2017 (novellato dal d.lgs. n. 172 del 2019), da una norma dunque ricognitiva di un assetto di interessi e principi ben delineati dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. sul punto il parere espresso dalla sezione atti normativi n. 2862 del 2019, § 6.3., sullo schema del decreto n. 172 cit.);
b) il riscontro della legittimità del giudizio medico legale, graduato in funzione delle peculiarità dei diversi status di impiego, deve essere effettuato avuto riguardo alle circostanze di fatto e di diritto vigenti al momento della sua emanazione (che coincide con il momento della sottoposizione dell’interessato agli accertamenti sanitari e attitudinali), essendo irrilevante la prospettiva di un eventuale miglioramento delle condizioni di salute, dovuto a successivi trattamenti terapeutici o al semplice decorso del tempo. Ciò, sia nell’interesse pubblico generale sotteso alla programmazione e all’organizzazione dell’Amministrazione, sia a garanzia della par condicio fra i candidati, al momento del reclutamento; se infatti si fondasse l’ammissione alla procedura sugli accertamenti successivi si metterebbe in crisi l’intero sistema di reclutamento - fondato sul criterio “della infungibilità”, anche sotto il profilo temporale, degli accertamenti eseguiti – che sarebbe permanentemente “esposto” ad esiti di segno contrario, accertati a distanza di tempo e sulla scorta di dati che possono essere stati modificati dalla condotta del soggetto interessato; ciò in contrasto con il principio per cui i requisiti, anche fisici, vanno posseduti al momento della scadenza del termine del bando, e comprovati allorché l’Amministrazione ne promuove l’accertamento (Cons. Stato, sez. IV, 1 luglio 2020, n. 4228);
c) sono irrilevanti le valutazioni medico-legali espresse da organismi sanitari anche pubblici (o da pareri pro veritate di medici di fiducia, quali quelli prodotti – inammissibilmente, perché in violazione del divieto dei nova sancito dall’art. 104 comma 2 c.p.a. - dall’appellato in data 29 luglio 2020) diversi da quelli istituzionalmente competenti, salvo che i giudizi delle speciali commissioni non siano affetti da abnormità (cfr. relativamente a reclutamenti nella Polizia di Stato, Cons. Stato, sez. IV, 29 maggio 2020 n. 3015; sez. IV, n. 117 del 2020, n. 1640 del 2016; con riferimento ai reclutamenti nelle FF.AA. e nelle Forze di polizia ad ordinamento militare, cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 1720 del 2020; n. 5843 del 2018; n. 5615 del 2017; n. 4038 del 2016; n. 2870 del 2016), circostanza questa che non ricorre nel caso di specie;
d) la Commissione che si adegua alla valutazione medico-legale non è soggetta ad un obbligo rafforzato di motivazione tenuto anche conto della precettività della disciplina tecnica di settore e del valore fidefacente del verbale (cfr. al riguardo, Cons. Stato, sez. IV, n. 3601 del 2013; n. 5308 del 2012);
e) l’idoneità psico-fisica al servizio incondizionato e quella richiesta per l’arruolamento, non consiste nella mera assenza di patologie implicanti disturbi funzionali, ma richiede una particolare prestanza fisica e psicologica che ben può essere impedita anche da alterazioni organiche non patologiche accertate;
f) sono irrilevanti gli esiti positivi di pregressi arruolamenti (perché sono diverse le norme di riferimento, le condizioni di stato, e tenuto conto dell’evoluzione delle condizioni psico-fisiche);
g) i giudizi attitudinali e psico-fisici negativi sono irripetibili salvo che non risultino abnormi perché effettuati con il dimostrato mal funzionamento o alterazione degli strumenti usati per la diagnostica oppure quando siano alterati in modo sostanziale i protocolli per la raccolta di campioni e simili."
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