Tuesday 18 July 2017 10:22:21
Giurisprudenza Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 10.7.2017
La c.d. white list è prevista dall’art. 1, comma 52 della legge 190/2012: “Per le attività imprenditoriali di cui al comma 53 la comunicazione e l’informazione antimafia liberatoria da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori.
Il suddetto elenco è istituito presso ogni prefettura. L’iscrizione nell’elenco è disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede. Si applica l’articolo 92, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell’impresa dall’elenco”.
Le attività previste dal comma 53, ritenute maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, sono: a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri.
Poiché l’iscrizione nella white list ha l’effetto di soddisfare i requisiti per la comunicazione e l’informazione antimafiae il presupposto per l’iscrizione è che l’impresa non sia soggetta a “tentativi di infiltrazione mafiosa”, è corretto affermare che lo standard di accertamento richiesto è analogo a quello che presiede alle informative antimafia, ancorato al principio del “più probabile che non”, in contrapposizione al principio “al di là del ragionevole dubbio”, che caratterizza altre esperienze processuali, come quella del giudizio penale.
In questo senso, si deve affermare che l’ipotesi raggiunge la soglia “al di là del ragionevole dubbio” quando sia l’unica in grado di giustificare tutti i risultati ottenuti nell’indagine, o comunque sia nettamente preferibile rispetto ad ogni ipotesi alternativa astrattamente esistente.
Il criterio di netta preferibilità si misura sull’esistenza di ipotesi alternative meramente astratte (come tali – per gli insanabili limiti della conoscenza umana – non escludibili in assoluto), laddove l’esistenza di spiegazioni divergenti, fornite di un qualche elemento concreto, implica un ragionevole dubbio.
In definitiva, l’interprete è sempre vincolato a sviluppare un’argomentazione rigorosa sul piano metodologico, ma al fine di ritenere provato un determinato fatto (nella specie il rischio di condizionamento mafioso, precisamente “la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate” ai sensi dell’art. 84, comma 3 d.lgs. 159/2013), gli è sufficiente accertare che l’ipotesi intorno a quel fatto sia più probabile di tutte le altre messe insieme, ossia rappresenti il 50% + 1 di possibilità, ovvero, con formulazione più appropriata, la c.d. probabilità cruciale.
In siffatto quadro da un lato i collegamenti familiari sono senz’altro utilizzabili ai fini della prova del condizionamento mafioso sono di per sé insufficienti, giacché ogni elemento che riposa su una affidabile regola di inferenza (legge universale, legge statistica o, come nella specie, massima di esperienza socio-criminale, tratta dall’osservazione della fenomenologia mafiosa) è astrattamente idoneo ad essere impiegato nel ragionamento giudiziario, e, ancor prima, nell’accertamento operato dall’Autorità amministrativa, dall’altro lato essi di per sé soli sono insufficienti. Per approfondire vai alla sentenza.
Se hai già aderito:
altrimenti per accedere ai servizi:
Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza - Friday 24 July 2026 15:59:50
È illegittima la sentenza che, accertata l'asserita erroneità dell'attribuzione di un punteggio tecnico discrezionale, provveda essa...
segnalazione della nota della Giustizia Amministrativa alla sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV 8 del luglio 2026 Pres. Neri - Est. Carrano, n. 5470
Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Friday 24 July 2026 15:51:19
Vige in materia di sanzioni amministrative edilizie il fondamentale principio...
segnalazione della nota della Giustizia Amministrativa alla sentenza del TAR per la Puglia Sez. III del 7 luglio 2026 Pres. Blanda - Est. Ieva, n. 861
Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 24 July 2026 15:48:37
È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legitti...
segnalazione della Giustizia Amministrativa della sentenza del TAR per il Lazio sezione I-bis ordinanza 3 luglio 2026 - Pres. Iannini - Est. Amenta, n. 12194
Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 24 July 2026 15:46:34
In relazione all’istituto dell’aspettativa per infermità te...
segnalazione della nota della Giustizia Amministrativa della sentenza del Consiglio di Stato Sez. II del 6 luglio 2026 Pres. Poli - Est. Addesso, n. 5397
Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali - Friday 24 July 2026 15:44:36
Non è applicabile nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato l’ar...
segnalazione della nota della Giustizia Amministrativa alla sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 9 luglio 2026 Pres. ed Est. Caringella, n. 5522
Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali - Friday 24 July 2026 15:42:10
La mancata partecipazione del dottorando all'esame finale di dottorato è sintomatica di un disinteresse tale da implicare, giuridicamente, l...
segnalazione della nota della Giustizia Amministrativa alla sentenza del TAR per il Lazio Sez. III ter del 19 giugno 2026 Pres. Tuccillo - Est. Rossi, n. 11338
Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali - Friday 24 July 2026 15:38:05
Nel procedimento disciplinato dall'art. 22 del d.lgs.3 luglio 2017, n. 117 ("codice del terzo settore") finalizzato all'acquisto della personalit&a...
segnalazione della nota della Giustizia Amministrativa alla sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 18 giugno 2026 Pres. Caringella - Est. Rovelli, n. 4895
Giustizia e Affari Interni - Friday 24 July 2026 15:34:39
In omaggio al principio di sindacabilità in appello della discrezionalità giudiziale in ordine al riconoscimento, sul piano equitativ...
segnalazione della nota della Giustizia Amministrativa alla sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 20 maggio 2026 Pres. Carbone - Est. Loria, n. 4067
Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza - Friday 24 July 2026 15:32:36
Ai fini dell’accertamento di un abuso di posizione dominante, sub specie di abuso “di sfruttamento” per imposizione di prezzi di...
segnalazione della nota della Giustizia Amministrativa alla sentenza del TAR per il Lazio Sez. I del 23 giugno 2026 Pres. Politi - Est. Ugo, n. 11455
Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 17 July 2026 16:15:11
È legittimo il diniego di riammissione in ruolo degli ex carabinieri ausiliari congedati senza demerito, atteso che la relativa categoria &e...
segnalazione della nota della Giustizia Amministrativa alla sentenza del Consiglio di Stato Sez. II del 15 giugno 2026 Pres. Taormina - Est. Manzione, n. 4754