Tuesday 18 July 2017 10:35:48
Giurisprudenza Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 10.7.2017
L’articolo 29 del DPR n. 380/2001 (rubricato “Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori…”) prevede, al comma 1, che “Il titolare del permesso di costruire, il committente ed il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano, nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso ed alle modalità esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l’esecuzione in danni, in caso di demolizione delle opere, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell’abuso”.
Previsione di analogo contenuto è presente nell’articolo 12 della legge regionale Lazio n. 15 dell’11-8-1988. L’articolo 31 del citato DPR n. 380/2001 dispone, al comma 2, che “Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso….ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione e la demolizione, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3”. Quest’ultimo prevede che “Se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché, quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune. L’area acquisita non può essere comunque superiore a dieci volte la superficie utile abusivamente costruita”.
In base al comma 4 “L’accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all’interessato, costituisce titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente”. Il comma 4 bis prevede che “L’autorità competente, constatata l’inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2000 euro e 20.000 euro, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti”. L’articolo 15 della legge regionale n. 15 del 2008 contiene disposizioni di analogo contenuto.
E’ previsto, invero, che l’ autorità comunale “ingiunge al responsabile dell’abuso, nonché al proprietario, ove non coincidente con il primo, la demolizione dell’opera ed il ripristino dello stato dei luoghi in un congruo termine” (comma 1), che “se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi ….l’opera e l’area di sedime, nonché quella necessaria , secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, sono acquisite di diritto gratuitamente al patrimonio del comune “( comma 2), che “L’accertamento dell’inottemperanza comporta, altresì, l’applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di 2000 euro ad un massimo di 20.000 euro, in relazione all’entità delle opere”( comma 3).
Dalla lettura combinata delle disposizioni sopra citate risulta in primo luogo quali sono i soggetti “responsabili” degli abusi laddove esista un titolo abilitativo, individuati nel “titolare del titolo abilitativo, nel committente e nel costruttore”, nonché nel “direttore dei lavori” ( art. 29 DPR n. 380/2001 e art. 12 l.r. n. 15/2008).
La previsione è logica, trattandosi dei soggetti direttamente interessati alla realizzazione delle opere, sia in quanto intestatari del titolo abilitativo, sia in quanto soggetti alla cui volontà è ricondotta la realizzazione, sia in quanto materiali esecutori delle stesse.
In tale contesto si inseriscono, poi, le previsioni degli articoli 31 del DPR n. 380/2001 e dell’articolo 15 della citata legge regionale che prevedono, in caso di lavori abusivi, l’ingiunzione di demolizione al responsabile dell’abuso ed al proprietario.
Orbene, quest’ultimo assume logicamente una responsabilità di tipo “sussidiario”, nel senso cioè che, pur quando egli non sia responsabile dell’abuso, è tenuto a dare esecuzione all’ordine di demolizione solo quando ciò sia per lo stesso materialmente possibile. Il perseguimento dell’interesse pubblico urbanistico è, invero, interesse pubblico di carattere preminente e, dunque, l’ordinamento vuole che la legalità violata sia ripristinata anche dal proprietario.
Tanto discende anche dalla natura “reale” dell’illecito e della sanzione urbanistica, i quali sono riferibili alla res abusiva e, dunque, il ripristino dell’equilibrio urbanistico violato viene a fare carico anche sul proprietario.
Nulla quaestio nel caso in cui egli sia soggetto connivente, ma nel caso in cui lo stesso non risulti responsabile dell’abuso né sia nella disponibilità e nel possesso del bene, risulta evidente che l’ordine non può produrre effetti nei suoi confronti se non quando egli ne riacquisti la disponibilità e il possesso e, dunque, sia nella materiale possibilità di dare corso all’esecuzione dell’ordine demolitorio.
Analoghe considerazioni devono svolgersi in ordine alla applicazione della sanzione pecuniaria prevista per il caso di inottemperanza all’ordine di demolizione dai richiamati commi 4 bis dell’articolo 31 del dpr n. 380/2001 e comma 3 dell’articolo 15 della legge regionale Lazio n. 15/2008.
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