Friday 21 October 2022 14:19:45

Giurisprudenza  Giustizia e Affari Interni

Bandi di gara pilotati: la Cassazione chiarisce la nozione di “segreto d’ufficio”

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza Corte di Cassazione Sez. VI del 7.10.2022

 

La Corte di appello aveva confermato la sentenza con cui due imputati sono stati condannati per i reati di concorso in rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326, comma 3, cod. pen.- capo a) e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis cod. pen., capo b).

Quanto al capo A), il ricorrente, nella sua qualità di direttrice del Dipartimento dell'edilizia abitativa e cultura italiana presso una Provincia, e quindi quale pubblico ufficiale, si sarebbe avvalsa, in concorso con il fidanzato di notizie d'ufficio segrete al fine di procurare agli imprenditori indicati un indebito profitto patrimoniale; l'imputata, in particolare, avrebbe condiviso il file relativo al disciplinare di gara con alcuni imprenditori, facendovi apportare delle modifiche, poi recepite nel bando di gara di appalto indetto per la progettazione ed esecuzione di lavori con contestuale acquisto di aree non edificate finalizzato alla realizzazione di 100 alloggi nel comune.

Quanto al capo B), gli imputati, con collusione, consistita nell'accordo con cui fu portata a cognizione degli imprenditori il disciplinare di gara, avrebbero turbato il procedimento volto a determinare il bando di gara, di cui si è detto, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente.

La Corte di Cassazione Penale Sez. 6 con sentenza depositata in data 7 ottobre 2022 Num. 38062 (Presidente: MOGINI S.

Relatore: SILVESTRI P. Data Udienza: 23/11/2021) ha rigettato il ricorso affermando quanto al tema del se il contenuto della bozza di disciplinare di gara - "salvata" e "girata" dall'imputata sul computer portatile del suo compagno - possa considerarsi notizia coperta dal segreto di ufficio, che la Corte di Appello ha correttamente fatto riferimento all'orientamento che, prendendo le mosse dalla disciplina del segreto d'ufficio per l'impiegato pubblici delineata dal d.P.R. n. 3 del 1957, art. 15, come sostituito dalla legge 241 del 1990, art. 28, ha avuto modo di precisare che "in tema di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio da parte degli impiegati dello Stato, per notizie di ufficio che devono rimanere segrete si intendono non solo le informazioni sottratte alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, ma anche quelle la cui diffusione sia vietata dalle norme sul diritto di accesso, perché effettuata senza il rispetto delle modalità previste ovvero nei confronti di soggetti non titolari del relativo diritto" (Sez. 6, n. 9409 del 9/12/2015, dep. 2016, Cerato, rv. 267275; Sez. 5, n. 15950 del 15/01/2015, Perrone, Rv. 263590; Sez. 6, n. 49133 del 29/10/2013 , Battaglia, Rv. 257652), condizioni, queste, che riconducono la rivelazione delle notizie in esame nella sfera applicativa dell'art. 326 cod. pen.

Nella stessa prospettiva, aggiunge la Corte, che "in tema di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio da parte degli impiegati dello Stato, il contenuto dell'obbligo la cui violazione è sanzionata dall'art. 326 cod. pen., deve essere desunto dal nuovo testo dal d.P.R., 10 gennaio 1957, n. 3, art. 15 come sostituito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, art.28 recante nuove norme in terna diprocedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; dalla disposizione in questione emerge che il divieto di divulgazione (e di utilizzo) comprende non soltanto informazioni sottratte all'accesso, ma anche, nell'ambito delle notizie accessibili, quelle informazioni che non possono essere date alle persone che non hanno il diritto di riceverle, in quanto non titolari dei prescritti requisiti. Pertanto, in tale contesto normativo, la nozione di "notizie d'ufficio, le quali debbono rimanere segrete" assume non soltanto il significato di informazione sottratta alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, ma anche quello di informazione per la quale la diffusione (pur prevista in un momento successivo) sia vietata dalle norme sul diritto di accesso, nel momento in cui viene indebitamente diffusa ovvero utilizzata, perché svelata a soggetti non titolari del diritto o senza il rispetto delle modalità previste" (Sez. 6, n. 9726 del 21/02/2013 - dep. 28/02/2013, Carta e altro, Rv. 254593; conf.: Sez. 6, n. 11001 del 26/02/2009 - dep. 12/03/2009, P.M. in proc. Richero, Rv. 243578). (…)

Per approfondire vai alla sentenza integrale.

 

 

 

 

Testo del Provvedimento (Contenuto Riservato)

 

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