Tuesday 18 May 2021 07:14:57
Giurisprudenza Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 18.5.2021
Nella fattispecie giunta all’attenzione del Consiglio di Stato l’appellante assume che il ricorso di primo grado era finalizzato alla riedizione dell’integra procedura di gara e non, come avrebbe ritenuto il primo giudice, all’aggiudicazione di uno o più lotti e che le censure proposte contro le singole aggiudicazioni erano finalizzate, oltre ad evitare una declaratoria di improcedibilità dell’originario ricorso, anche a fare emergere l’incompetenza della Commissione, denunciata con i motivi proposti nell’originario ricorso, incompetenza che si sarebbe riverberata nelle valutazioni delle singole offerte presentate nei vari lotti.
Osserva il Collegio che la sentenza impugnata ha sicuramente errato nel ritenere inammissibile il ricorso di primo grado anche laddove esso ha fatto valere vizi invalidanti, comuni a tutti i lotti, e non ha contestato invece la valutazione svolta dalla Commissione in relazione ai singoli lotti, essendo indubbio, almeno in parte qua, l’interesse dell’appellante ad ottenere l’invalidazione dell’intera procedura e l’indizione di una nuova gara, indipendentemente dalla circostanza che, nel contestare poi le singole aggiudicazioni con i motivi aggiunti, abbia inteso ottenere anche il subentro nei singoli lotti.
I vizi afferenti alla composizione della Commissione e al suo modus operandi nell’esame delle offerte – indistintamente – di tutti i lotti erano, infatti, radicalmente invalidanti e trasversali, per così dire, a ciascuno di essi, sicché sia l’identità della contestazione che l’unicità dell’effetto rendevano tali censure comuni a tutti i lotti e, quindi, inerenti a tutta la procedura di gara, nel suo complesso.
Come questa Sezione ha già chiarito, infatti, in questa ipotesi si verifica una identità di causa petendi e una articolazione del petitum che risulta giustificata dalla riferibilità delle diverse domande di annullamento alle medesime ragioni fondati la pretesa demolitoria che, a sua volta, ne legittima la trattazione congiunta e il simultaneus processus (Cons. St., sez. III, 3 luglio 2019, n. 4569).
La regola generale dell'impugnabilità, con un ricorso, di un solo provvedimento può essere derogata nelle sole ipotesi in cui la cognizione, nel medesimo giudizio, della legittimità di più provvedimenti sia imposta dall’esigenza di concentrare in un’unica delibazione l’apprezzamento della correttezza dell’azione amministrativa oggetto del gravame, quando questa viene censurata nella sua complessità funzionale e, soprattutto, per profili che ne inficiano in radice la regolarità e che interessano trasversalmente le diverse, ma connesse, sequenze di atti (Cons. St., sez. V, 22 gennaio 2020, n. 526).
È perciò necessario, ai fini dell’ammissibilità del ricorso cumulativo avverso distinti provvedimenti, che gli stessi siano riferibili al medesimo procedimento amministrativo, seppur inteso nella sua più ampia latitudine semantica, e che con il gravame vengano dedotti vizi che colpiscano, nelle medesima misura, i diversi atti impugnati, di modo che la cognizione delle censure dedotte a fondamento del ricorso interessi allo stesso modo il complesso dell’attività provvedimentale contestata dal ricorrente, e che non residui, quindi, alcun margine di differenza nell’apprezzamento della legittimità dei singoli provvedimenti congiuntamente gravati.
Segue da ciò che, nelle ipotesi in cui siano impugnate le diverse aggiudicazioni di distinti lotti di una procedura selettiva originata da un unico bando, l’ammissibilità del ricorso cumulativo resta subordinata all’articolazione, nel gravame, di censure idonee ad inficiare segmenti procedurali comuni (ad esempio il bando, il disciplinare di gara, la composizione della commissione giudicatrice, la determinazione di criteri di valutazione delle offerte tecniche ecc.) alle differenti e successive fasi di scelta delle imprese affidatarie dei diversi lotti e, quindi, a caducare le pertinenti aggiudicazioni.
In questa situazione, infatti, si verifica una identità di causa petendi e una articolazione del petitum che, tuttavia, risulta giustificata dalla riferibilità delle diverse domande di annullamento alle medesime ragioni fondanti la pretesa demolitoria che, a sua volta, ne legittima la trattazione congiunta (Cons. St., sez. V, 13 giugno 2016 n. 2543).
Ancor più di recente si è rilevato che il ricorso cumulativo è ammissibile a condizione che ricorrano congiuntamente i requisiti della identità di situazioni sostanziali e processuali, che le domande siano identiche nell’oggetto e che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e che identiche siano altresì le censure, di talché anche nel caso di una gara unitaria suddivisa in più lotti ciò potrà ammettersi solo laddove vi sia articolazione, nel gravame, di censure idonee ad inficiare segmenti procedurali comuni (ad esempio il bando, il disciplinare di gara, la composizione della commissione giudicatrice, la determinazione di criteri di valutazione delle offerte tecniche ecc.) alle differenti e successive fasi di scelta delle imprese affidatarie dei diversi lotti e, quindi, a caducare le pertinenti aggiudicazioni (Cons. St., sez. V, 17 giugno 2019, n. 4096).
I principî rassegnati sono in stretta dipendenza con quanto affermato dall’Adunanza plenaria con la sentenza n. 5 del 27 aprile 2015, in cui si è avuto modo di stabilire i rigidi confini in cui si può essere proposto un ricorso cumulativo, ossia che la regola generale del processo amministrativo risiede nel principio secondo cui il ricorso abbia ad oggetto un solo provvedimento e che i motivi siano correlati strettamente a quest’ultimo, con la sola eccezione di atti contestualmente impugnati e a condizione, in questo caso, che sussista una connessione procedimentale o funzionale da accertarsi in modo rigoroso onde evitare la confusione di controversie con conseguente aggravio dei tempi del processo, ovvero l’abuso dello strumento processuale per eludere le disposizioni fiscali in materia di contributo unificato.(…) Per continuare la lettura vai alla sentenza integrale.
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