Wednesday 31 January 2018 08:12:50
Giurisprudenza Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 19.1.2018
Va ribadito il principio per cui, nonostante sia condivisibile la tesi per cui non può essere dichiarato inammissibile il ricorso avverso il diniego di accesso non notificato al controinteressato ove questi non sia stato precedentemente reso edotto dall’amministrazione, da tale condivisibile principio (che impedisce che il richiedente l’accesso debba essere maggiormente diligente rispetto alla stessa amministrazione cui l’istanza è stata notificata) non può tuttavia discendere che il giudice adito non sia tenuto (anche ex officio), ove ravvisi posizioni di controinteresse, ad applicare l’art. 116 cod. proc. amm. e ad imporre quindi la notifica del ricorso di primo grado alla parte controinteressata (Consiglio di Stato, Sez. IV, 26 agosto 2014, n. 4308);
- atteso che nel caso di specie, peraltro, assume rilievo preminente la genericità della domanda di accesso, da cui non emergono elementi sufficienti anche a tale preliminare fine;
- considerato che, rispetto al merito della domanda e delle argomentazioni esposte dal Tar a sostegno del diniego, l’art. 20 del d.lgs. 33 del 2013. statuisce, in termini di principio in ordine agli obblighi di pubblicazione – e quindi in termini di generale accessibilità – che “le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti”;
- rilevato che nel caso in esame l’istanza di accesso risulta formulata da un’associazione sindacale del settore a fronte della quale si pone la questione della verifica di uno specifico interesse ulteriore;
- considerato che nella presente fattispecie, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, le organizzazioni sindacali nella loro domanda di accesso non hanno indicato né altrimenti motivato le specifiche ragioni che renderebbero necessaria la conoscenza dell’ammontare erogato a ciascun docente;
- atteso che in tale contesto non è invocabile ex officio la generale attività di tutela svolta dalle associazioni stesse, anche in considerazione del fatto che, rispetto all’attribuzione dei premi in questione, potrebbe sorgere un evidente controinteresse fra soggetti iscritti alla medesima organizzazione sindacale (sul punto cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 9 agosto 2017, n. 3972);
- rilevato che da ciò ne consegue il sorgere, in capo all’associazione istante, di un onere di specificazione degli interessi perseguiti (anche in connessione con la ipotizzabile proponibilità di un’azione a tutela della stessa libertà dell’azione sindacale in dipendenza di effetti distorsivi nell’applicazione dei criteri di attribuzione dei “bonus”), nonché dei soggetti - aderenti alla propria associazione o meno-, rispetto alla quale assume ulteriore rilievo dirimente, in termini di infondatezza della pretesa così come avanzata nel caso in esame, il limite generale dell’inammissibilità dell’accesso in caso di istanze che, come nel caso de quo, risultano preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni;
- considerato che, in definitiva, l’interesse qualificato prospettabile nella specie risulta solo trasparire sullo sfondo di un’azione proposta, allo stato, in termini non coerenti rispetto al quadro normativo come sopra ricostruito;
- atteso che una sufficiente specificazione dell’interesse all’accesso esteso alle informazioni richieste con l’istanza in esame neppure può ricavarsi in astratto dalla disciplina del c.c.n.l. di settore;
- rilevato che, a quest’ultimo riguardo, l’art. 6, comma 2, in questione, se per un verso al punto o) invocato non prevede espressamente – a differenza del precedente punto n) - che le informazioni includano i nominativi del personale, per un altro verso in ambedue le disposizioni non si prevede comunque un’informazione che abbini i nominativi del personale agli importi percepiti;
considerato che, d’altronde, in assenza di una specificazione dell’istanza nei termini predetti l’opzione ermeneutica del tenore del c.c.n.l. appena richiamato, così come fatta propria dal Giudice di prime cure, risulta coerente con il principio generale dettato dall’art. 20 d.lgs. 33 del 2013.”.
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