Monday 17 December 2018 08:58:34

Giurisprudenza  Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio

Via: le valutazioni tecniche rimesse alla lata discrezionalità dell’amministrazione procedente sono sindacabili unicamente se immotivate, abnormi, inattendibili

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 7.12.2018

Il Consiglio di Stato nella sentenza depositata in data 7 dicembre 2018 ha  richiamato il principio per il quale le valutazioni tecniche sottese alla Via – rimesse alla lata discrezionalità dell’amministrazione procedente- siano sindacabili unicamente laddove immotivate, abnormi, inattendibili.

2.1. Si è affermato in proposito (Consiglio di Stato, sez. IV, 10 febbraio 2017, n. 575) che “il giudizio di compatibilità ambientale è reso sulla base di oggettivi criteri di misurazione e attraversato da profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all'interesse dell'esecuzione dell'opera; apprezzamento che è sindacabile dal g.a. soltanto in ipotesi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, nel caso in cui l'istruttoria sia mancata o sia stata svolta in modo inadeguato e risulti perciò evidente lo sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all'Amministrazione, anche perché la valutazione di impatto ambientale non è un mero atto (tecnico) di gestione ovvero di amministrazione in senso stretto, trattandosi piuttosto di un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico- amministrativo, con particolare riferimento al corretto uso del territorio (in senso ampio), attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti) interessi pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico-sociale) e privati”.

Il termine “politico” utilizzato nella surriportata massima, ovviamente non va inteso in senso letterale (né tampoco potrebbe ipotizzarsi che detti atti non possa esercitarsi alcun controllo giurisdizionale): esso vale a fornire la misura della circostanza che il sindacato giurisdizionale su tale atto contenente valutazioni tecniche non possa mirare a sostituire il convincimento giudiziale (o di un organo ausiliario del giudice) a quello espresso dai competenti organi a ciò preposti, (ostandovi il principio generale c.d. di “infungibilità delle valutazioni tecniche” ex artt. 16 e 17 della legge n. 241 del 1990), ma vada effettuato sulla base dei parametri inattendibilità/irragionevolezza/inaffidabilità prima richiamati.

Peraltro, rileva il Collegio in proposito che:

“il giudizio di compatibilità ambientale è reso sulla base di oggettivi criteri di misurazione e attraversato da profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all'interesse dell'esecuzione dell'opera; apprezzamento che è sindacabile dal Giudice Amministrativo soltanto in ipotesi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, nel caso in cui l'istruttoria sia mancata o sia stata svolta in modo inadeguato e risulti perciò evidente lo sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all'Amministrazione, anche perché la valutazione di impatto ambientale non è un mero atto (tecnico) di gestione ovvero di amministrazione in senso stretto, trattandosi piuttosto di un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico — amministrativo con particolare riferimento al corretto uso del territorio (in senso ampio), attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti) interessi pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico — sociale) e privati” (Consiglio di Stato sez. V, 11 luglio 2016, n. 3059);

in ogni caso, le valutazioni tecniche complesse rese in sede di V.i.a. sono censurabili esclusivamente per macroscopici vizi di irrazionalità, anche per i relativi profiliparticolarmente elevati di discrezionalità amministrativa;

tale lata discrezionalità riguarda anche la determinazione di sottoporre le opere alla v.i.a. congiuntamente o distintamente (Consiglio di Stato, sez. VI, 22 novembre 2006, n. 6831), potendosi procedere anche ad una unica v.i.a. sulle diverse opere, tra loro collegate da un vincolo teleologico (Cons. Stato, VI, sez. n. 1102/2005, in relazione al progetto MOSE di Venezia).

2.2.1. Inoltre, evidenzia il Collegio che, per la costante giurisprudenza (cfr., per tutte la ampia ricostruzione in Cons. Stato sez. VI, 23 febbraio 2009, n. 1049), non può essere ritenuto illegittimo il giudizio positivo di compatibilità ambientale subordinato all'ottemperanza di prescrizioni o condizioni, poiché una valutazione condizionata di impatto costituisce un giudizio allo stato degli atti integrato dall'indicazione preventiva degli elementi capaci di superare le ragioni del possibile dissenso, in ossequio al principio di economicità dell'azione amministrativa e di collaborazione tra i soggetti del procedimento, dovendosi affermare altrimenti – se non si ammettesse il potere di imporre ‘prescrizioni’ - che l’Amministrazione dovrebbe esprimere una valutazione negativa , qualora non condividesse un aspetto del progetto sottoposto al suo esame

 

Testo del Provvedimento (Contenuto Riservato)

 

Se hai già aderito:

Entra

altrimenti per accedere ai servizi:    

Sostieni la Fondazione

 

Ultime Notizie

Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza - Friday 24 July 2026 15:59:50

Gara: il giudice non può rideterminare il punteggio tecnico discrezionale dell’offerta

È illegittima la sentenza che, accertata l'asserita erroneità dell'attribuzione di un punteggio tecnico discrezionale, provveda essa...

segnalazione della nota della Giustizia Amministrativa alla sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV 8 del luglio 2026 Pres. Neri - Est. Carrano, n. 5470

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Friday 24 July 2026 15:51:19

Applicazione del principio di legalità in materia di sanzioni amministrative edilizie

Vige in materia di sanzioni amministrative edilizie il fondamentale principio...

segnalazione della nota della Giustizia Amministrativa alla sentenza del TAR per la Puglia Sez. III del 7 luglio 2026 Pres. Blanda - Est. Ieva, n. 861

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 24 July 2026 15:48:37

Concorsi pubblici e scorrimento delle graduatorie: alla Corte costituzionale l’applicazione della deroga al limite del 20% di cui all'articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del d.lgs. n. 165/2001

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legitti...

segnalazione della Giustizia Amministrativa della sentenza del TAR per il Lazio sezione I-bis ordinanza 3 luglio 2026 - Pres. Iannini - Est. Amenta, n. 12194

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 24 July 2026 15:46:34

Aspettativa per infermità dei militari: termine per l’accertamento e periodo massimo fruibile

In relazione all’istituto dell’aspettativa per infermità te...

segnalazione della nota della Giustizia Amministrativa della sentenza del Consiglio di Stato Sez. II del 6 luglio 2026 Pres. Poli - Est. Addesso, n. 5397

Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali - Friday 24 July 2026 15:44:36

Rito elettorale e diritto di difesa

Non è applicabile nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato l’ar...

segnalazione della nota della Giustizia Amministrativa alla sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 9 luglio 2026 Pres. ed Est. Caringella, n. 5522

Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali - Friday 24 July 2026 15:42:10

Dottorato di ricerca e discussione della tesi finale: la mancata partecipazione del dottorando configura una causa ex lege di rinuncia

La mancata partecipazione del dottorando all'esame finale di dottorato è sintomatica di un disinteresse tale da implicare, giuridicamente, l...

segnalazione della nota della Giustizia Amministrativa alla sentenza del TAR per il Lazio Sez. III ter del 19 giugno 2026 Pres. Tuccillo - Est. Rossi, n. 11338

Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali - Friday 24 July 2026 15:38:05

Sull'illegittimità del diniego dell'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore

Nel procedimento disciplinato dall'art. 22 del d.lgs.3 luglio 2017, n. 117 ("codice del terzo settore") finalizzato all'acquisto della personalit&a...

segnalazione della nota della Giustizia Amministrativa alla sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 18 giugno 2026 Pres. Caringella - Est. Rovelli, n. 4895

Giustizia e Affari Interni - Friday 24 July 2026 15:34:39

Spese giudiziali: Sulla sindacabilità in appello della discrezionalità giudiziale

In omaggio al principio di sindacabilità in appello della discrezionalità giudiziale in ordine al riconoscimento, sul piano equitativ...

segnalazione della nota della Giustizia Amministrativa alla sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 20 maggio 2026 Pres. Carbone - Est. Loria, n. 4067

Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza - Friday 24 July 2026 15:32:36

Abuso di sfruttamento per prezzi eccessivi: presupposti e criteri di accertamento

Ai fini dell’accertamento di un abuso di posizione dominante, sub specie di abuso “di sfruttamento” per imposizione di prezzi di...

segnalazione della nota della Giustizia Amministrativa alla sentenza del TAR per il Lazio Sez. I del 23 giugno 2026 Pres. Politi - Est. Ugo, n. 11455

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 17 July 2026 16:15:11

Carabinieri ausiliari congedati senza demerito: esclusa la riammissione in ruolo

È legittimo il diniego di riammissione in ruolo degli ex carabinieri ausiliari congedati senza demerito, atteso che la relativa categoria &e...

segnalazione della nota della Giustizia Amministrativa alla sentenza del Consiglio di Stato Sez. II del 15 giugno 2026 Pres. Taormina - Est. Manzione, n. 4754

Top