Monday 28 October 2019 13:32:10
Giurisprudenza Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Consiglio di Stato Sez. II del 25.10.2019
La Seconda Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza del 25 ottobre 2019 ha evidenziato come “Per quanto riguarda il fatto che per la conclusione di una convenzione di lottizzazione è necessaria la forma scritta, ma non è richiesta la contestualità della prestazione del consenso, si deve ribadire che, nel caso in esame, nonostante la mancanza di un atto notarile, si sia effettivamente perfezionata una nuova convenzione urbanistica collegata e integrativa rispetto a quella del 1990.
Come è noto, infatti, un conto è la forma (per atto pubblico) richiesta per la trascrizione, e, dunque, per l'opponibilità a terzi di un contratto, altra è invece la forma (per semplice atto scritto, anche mediante scambio di corrispondenza) necessaria ai fini della validità di un negozio giuridico.
Deve ricordarsi che tutti i contratti della pubblica amministrazione (anche quando essa agisce iure privatorum) richiede la forma scritta ad substantiam, non rilevando a tal fine la deliberazione collegiale dell'ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, dell'appalto o della fornitura, ove tale deliberazione — che costituisce un mero atto interno e preparatorio del negozio, avente come destinatario l'organo legittimato ad esprime all'esterno la volontà dell'ente — non risulti essersi tradotta in un atto contrattuale, sottoscritto dal rappresentante esterno dell'ente (Cfr., ex multis, Corte di Cassazione, 25 novembre 2003, n. 17891).
Nel caso concreto, il Sindaco ha manifestato la volontà negoziale di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 33-2000, in tal modo validamente impegnando l'ente comunale.
La sottoscrizione per scambio di corrispondenza dell'accordo del 2000 non può certo determinare l'estinzione delle obbligazioni discendenti dalla convenzione del 1990, atteso che, ex art. 1230, comma 2, c.c. la volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco.
Una nuova convenzione, pur modificando il rapporto giuridico preesistente, non ne determina necessariamente l'estinzione, in quanto, al di fuori dell'ipotesi di un'espressa manifestazione di volontà delle parti nel senso che la seconda sostituisca la prima, l'eventuale efficacia novativa di una nuova convenzione dipende dalla situazione di oggettiva incompatibilità nella quale i due rapporti - quello preesistente e quello nuovo - vengono a trovarsi, sicché, per determinarne il carattere novativo o conservativo, occorre accertare se le parti abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, diretto a costituire, in sostituzione di quello precedente, nuove autonome situazioni, nuovo rapporto di cui, per le ragioni anzidette, anche esplicitate dal TAR, non vi è traccia. (…)
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