Monday 04 September 2017 09:32:00
Giurisprudenza Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 1.8.2017
"il thema decidendum del presente grado è limitato alla questione dell’usucapione: non sono state, infatti, riproposte le altre difese formulate in prime cure.
In ordine a tale circostanza, il Collegio rileva che, nelle more della discussione del ricorso, vi è effettivamente stata, come da ultimo osservato da parte dei ricorrenti, una serie di pronunce di questo Consiglio: il riferimento è a Cons. Stato, Sez. IV, 3 luglio 2014, n. 3346; 26 agosto 2015, n. 3988; 1 settembre 2015, n. 4096; 30 novembre 2015, n. 5414; 28 gennaio 2016, n. 329 e, da ultimo, Ad. Plen., 9 febbraio 2016, n. 2.
Siffatte pronunce - cui si opera integrale richiamo ai sensi dell’art. 88, comma 1, lett. d), c.p.a. - hanno fortemente ridotto lo spazio applicativo dell’istituto dell’usucapione nell’ambito di occupazioni illegittime di beni immobili privati da parte dell’Amministrazione.
Si è, infatti, ivi sostenuto, con dovizia di argomentazioni, anzitutto che il possesso dell’Amministrazione non sarebbe ad usucapionem, in quanto ab initio ottenuto con violenza (lato sensu intesa), naturaliter insita nell’emanazione di un atto imperativo ed autoritativo quale il decreto di occupazione d’urgenza; in secondo luogo, si è argomentato che la doverosa esegesi secundum constitutionem delle norme dettate in materia debba armonizzarsi con la C.E.D.U, parametro interposto di costituzionalità ai sensi dell’art. 117 Cost., e, dunque, imponga di riconoscere che l’ablazione autoritativa del diritto di proprietà non possa predicarsi “al di fuori di una legittima procedura espropriativa o di un procedimento sanante”.
In subordine, si è comunque aggiunto che, posto che l’interruzione dell’usucapione può aversi solo con la perdita ultrannuale del possesso ovvero con la proposizione di apposita domanda giudiziale e che, sino all’entrata in vigore del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, “risultava radicalmente preclusa, da parte del destinatario dell’occupazione preordinata all’esproprio, l’azione di restitutio in integrum, qualificando l’occupazione acquisitiva più che un mero fatto illecito, una vera e propria “fattispecie ablatoria seppur atipica”, allora “a tutto concedere (alla stregua dell’art 2935 c.c. - secondo cui la prescrizione decorre “dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”) il dies a quo di un possibile possesso utile a fini di usucapione non potrebbe che individuarsi a partire dall’entrata in vigore del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, (l’art. 43 ivi contenuto, come è noto, aveva sancito il superamento normativo dell’istituto dell’occupazione acquisitiva)”.......Di conseguenza, giacché “è obbligo di ogni P.A., nell'attuale quadro normativo in tema di espropriazione per p.u. e nella vigenza del citato art. 42-bis del DPR 327/2001, di far venir meno l'occupazione sine titulo di proprietà altrui e, quindi, di adeguare comunque la situazione di fatto a quella di diritto (cfr. Cons. St., IV, 9 febbraio 2016 n. 537)”, il Comune di Minervino di Lecce è tenuto ad ottemperare a tale dovere, che “si sostanzia nel perseguire una tra le varie e possibili alternative che l’ordinamento indica per elidere in via definitiva l’occupazione illecita. Queste ultime vanno dalla restituzione totale o parziale del bene al suo titolare, previa riduzione in pristino, all’acquisto, fino all’acquisizione sanante ex art. 42-bis (cfr., per tutti, Cons. St., IV, 1° settembre 2015 n. 4096)” (così Cons. Stato, Sez. IV, 20 luglio 2016, n. 3255)..........Quanto al risarcimento, osserva il Collegio che il Comune non ha reiterato in appello l’eccezione di prescrizione formulata in prime cure, che, dunque, deve intendersi ex lege rinunciata, a tenore dell’art. 101, comma 2, c.p.a.: il Comune, pertanto, deve essere condannato al risarcimento per tutto il periodo di occupazione illegittima (ossia dal febbraio 1987 sino all’attualità).
In proposito, il Collegio stima opportuno il ricorso al criterio indicato dall’art. 34, comma 4, c.p.a., con la precisazione che, giacché i ricorrenti non hanno allegato alcuna specifica voce di danno, il pregiudizio risarcibile inerisce al solo danno-conseguenza naturaliter insito nella privazione delle facoltà dominicali del proprietario per tutto il periodo di occupazione illegittima, senza riconoscimento né di interessi compensativi (Cons. Stato, Sez. IV, 27 febbraio 2017, n. 897), né del danno non patrimoniale, voci ambedue non espressamente e specificamente chieste nel presente grado di giudizio (Cons. Stato, Sez. IV, 7 novembre 2016, n. 4636).
Il Comune dovrà, quindi, avanzare ai ricorrenti la propria proposta in ordine al quantum, prendendo a base, ove non intenda procedere ai sensi del richiamato art. 42-bis (norma che delinea un compiuto sistema in punto di computo del risarcimento del danno), il potenziale valore locativo dell’immobile, quantificato in base all’ubicazione, alla natura del suolo, all’estensione ed alla conformazione dello stesso (cfr. Cass., Sez. 3, 9 agosto 2016, n. 16670).
In proposito, giova osservare che, posto che ciò che deve essere risarcito è il mancato uso del bene e che i ricorrenti non hanno indicato particolari modalità di fruizione (agricola, commerciale, turistica, ecc.), non può che farsi riferimento al generale principio dei frutti civili (art. 820, terzo comma, c.c.): del resto, come è naturalmente fruttifero il denaro - cfr. art. 1282 c.c. - così lo è ogni bene, la privazione del cui possesso mortifica ex se, quale ineludibile danno-conseguenza, la facoltà di godimento fisicamente connaturata al diritto dominicale e patrimonialmente valutabile.
Di converso, osserva il Collegio, non può richiamarsi, al fine di ridurre l’esposizione risarcitoria dell’Ente locale, l’art. 1227 c.c., espressamente richiamato dall’art. 2056 c.c., in quanto l’eccezione in parola è un’eccezione in senso stretto, come tale non enucleabile ex officio in mancanza di una specifica, precisa ed espressa eccezione da parte del soggetto interessato, per vero non formulata dal Comune in questo grado di giudizio (cfr. Cass., Sez. 1, 19 novembre 1998, n. 11654).".
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