Saturday 16 January 2021 19:20:31
Giurisprudenza Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 4.1.2021
Si legge nella sentenza del Consiglio di Stato depositata in data 4 gennaio 2021 che “in ordine regime delle dichiarazioni omissive, reticenti, fuorvianti o propriamente false rese dagli operatori economici in sede di partecipazione alle procedure di evidenzia pubblica si è pronunziata, di recente, l’adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato (Cons. Stato, Ad. plen. 28 agosto 2020, n. 16), che ha formulato principi di carattere generale in ordine all’interpretazione delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 del d.lgs. n. n. 50 del 2016.
In particolare, la decisione, optando per una impostazione di carattere “sostanzialistico”, ha affermato i seguenti principi di diritto:
a) la falsità di informazioni, rese dall’operatore economico partecipante a procedure di affidamento di contratti pubblici e finalizzata all’adozione dei provvedimenti di competenza della stazione appaltante concernenti l’ammissione alla gara, la selezione delle offerte e l’aggiudicazione, è riconducibile all’ipotesi prevista dalla lettera c) [ora, dopo le modifiche introdotte dal d.-l. n. 135 del 2018, lettera c-bis)] dell’art. 80, comma 5, del Codice dei contratti;
b) in conseguenza di ciò, la stazione appaltante è sempre tenuta a svolgere la concreta valutazione di integrità e affidabilità del concorrente, ai sensi della medesima disposizione, senza che si possa configurare alcun automatismo espulsivo;
c) alle conseguenze ora esposte conduce anche l’omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, nell’ambito della quale rilevano, oltre ai casi oggetto di obblighi dichiarativi predeterminati dalla legge o dalla normativa di gara, solo quelle evidentemente incidenti sull’integrità ed affidabilità dell’operatore economico;
d) la lettera f-bis) dell’art. 80, comma 5, del Codice ha, invece, carattere residuale e si applica in tutte le ipotesi di falso non rientranti in quelle previste dalla lettera c) [ora c-bis)] della medesima disposizione.
Tali conclusioni discendono dalla premessa che, rispetto all’ipotesi della falsità dichiarativa (o documentale) di cui alla lettera f-bis), quella relativa alle “informazioni false o fuorvianti” presenta un “elemento specializzante”, dato dalla loro idoneità a “influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione” della stazione appaltante, per il che, ai fini dell’esclusione non è sufficiente che l’informazione sia falsa, ma anche che la stessa sia diretta a ed in grado di sviare l’amministrazione nell’adozione dei provvedimenti concernenti la procedura di gara.
Ne consegue che, in presenza di dichiarazioni “fuorvianti” (anche di carattere omissivo, come nel caso di specie) si rivela imprescindibile una valutazione “in concreto” della stazione appaltante, come per le altre ipotesi previste dalla medesima lettera c), ed ora articolate nelle lettere c-bis), c-ter) e c-quater), per effetto delle modifiche da ultimo introdotte dal d.-l. n. 32 del 2019.
In particolare, la stazione appaltante non può (a mera presa d’atto della riscontrata omissione), disporre senz’altro l’estromissione della concorrente, ma deve volta a volta accertare e stabilire: a) se l’informazione (fornita od omessa) sia effettivamente falsa o fuorviante; b) se, in tal caso, la stessa “fosse in grado di sviare le proprie valutazioni” (trattandosi, con ciò, di omissione “rilevante”); c) se il comportamento tenuto dall’operatore economico “incida in senso negativo sulla sua integrità o affidabilità” (trattandosi, allora, di omissione “significativa”).
Qualora tale valutazione sia, in concreto, mancata (avendo la stazione appaltante attivato un meccanismo di estromissione automatica), la medesima valutazione non può essere effettuata dal giudice amministrativo, a ciò ostando il principio della separazione dei poteri, che in sede processuale trova emersione nel divieto sancito dall’art. 34, comma 2, Cod. proc. amm. (secondo cui il giudice non può pronunciare “con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati”).
(…)
Per approfondire scarica la sentenza.
Se hai già aderito:
altrimenti per accedere ai servizi:
Incentivi e Sviluppo Economico - Friday 18 September 2026 15:56:40
È illegittimo il diniego di certificazione del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo fondato sull'applicazione retroat...
segnalazione della nota della Giustizia Amministrativa alla sentenza del Consiglio di Stato Sez.VI del 14 luglio 2026 Pres. Barra Caracciolo - Est. Ponte, n. 5627
Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza - Friday 18 September 2026 15:47:27
"Qualora la parte proponga un ricorso contro una decisione di oscuramento parziale degli atti di gara non motivata, comunicata unitamen...
segnalazione della nota della Giustizia Amministrativa alla sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 21 maggio 2026 Pres. Caringella - Est. Molinaro, n. 4090
Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Friday 18 September 2026 15:35:02
La proroga automatica di una concessione demaniale marittima per ragioni “tecniche” risulta compatibile con il diritto unionale soltant...
segnalazione della nota della Giustizia Amministrativa alla sentenza del TAR per la Sicilia Catania Sez. III del 13 luglio 2026 Pres. Lento - Est. Fichera, n. 2058
Incentivi e Sviluppo Economico - Friday 18 September 2026 15:24:02
Rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto la pretesa restitutoria del...
segnalazione della nota della Giustizia Amministrativa alla sentenza del TAR per il Lazio Sez. III-ter del 10 luglio 2026 Pres. Tuccillo - Est. Gallucci, n. 12608
Giustizia e Affari Interni - Friday 18 September 2026 15:17:21
È illegittimo l'annullamento d'ufficio adottato dopo la scadenza del termine di cui all'art. 21-nonies, comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 241, o...
segnalazione della nota della Giustizia Amministrativa alla sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana Sez. giur. del 13 luglio 2026 Pres. de Francisco - Est. La Ganga, n. 478
Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Friday 18 September 2026 14:56:08
Ai sensi dell’art. 34, comma 3, della l. n. 394 del 1991, la delimitazione, ad opera del Ministro dell'ambiente, del perimetro provvisorio de...
segnalazione della nota della Giustizia Amministrativa alla sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 13 maggio 2026 Pres. FF ed Est. Martino, n. 3771
Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Friday 18 September 2026 14:53:08
Ai sensi dell'art. 40, comma 6, della legge n. 47 del 1985, il termine di centoventi giorni per la presentazione della domanda di sanatoria, da par...
segnalazione della nota della Giustizia Amministrativa alla sentenza del Consiglio di Stato Sez. II del 3 giugno 2026 Pres. Forlenza - Est. Frigida, n. 4395
Incentivi e Sviluppo Economico - Friday 18 September 2026 14:48:03
Allorquando il GSE, a seguito dell’ammissione all’incentivo, accerti il difetto (anche parziale) dei requisiti previsti per l’acc...
segnalazione della nota della Giustizia Amministrativa alla sentenza del TAR per il Lazio Sez. III-ter 10 luglio 2026 Pres. Tuccillo - Est. Gallucci, n. 12607
Giustizia e Affari Interni - Friday 18 September 2026 14:19:18
In presenza di una causa di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso - individuata esplicitamente dal giudice e sottoposta al c...
segnalazione della nota della Giustizia Amministrativa alla sentenza del Consiglio di Stato Sez. II del 6 luglio 2026 Pres. Poli - Est. Menichelli, n. 5387
Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Friday 18 September 2026 13:49:45
Non è configurabile come ristrutturazione edilizia, ma come nuova costruzione, la ricostruzione di un edificio diruto qualora non sia possib...
segnalazione della nota della Giustizia Amministrativa alla sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 12 giugno 2026 Pres. Gambato Spisani - Est. Fratamico, n. 4735