Monday 17 December 2018 09:21:11
Giurisprudenza Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 5.12.2018
Il Consiglio di Stato nella sentenza del 5 dicembre 2018 ha ritenuto “non condivisibile la pretesa contestazione di una modifica di destinazione d'uso della soffitta sul semplice indizio istruttorio dell'arredamento ivi presente e della presenza di impianto elettrico e di condizionamento.
Tali elementi non valgono a dimostrare la destinazione residenziale del locale soffitta.Ed in effetti così non è in quanto la stessa è utilizzata anche come deposito di mobilio, non è collegata direttamente all'appartamento sottostante potendosi accedere ad essa o tramite scala condominiale ovvero uscendo dalla terrazza del V piano, e accedendo tramite la scala a chiocciola realizzata nel terrazzo aperto del VI piano per poi transitare dalla porta di accesso della terrazza posta sotto la tettoia.
Questi elementi da soli sono inequivoci nell'attestare l'inidoneità del vano ad un uso residenziale, posto che tra l'altro non è dotato di alcun impianto idraulico, né tanto meno di bagno e cucina.
Il T.A.R. ha omesso di considerare in concreto e nella reale consistenza su quali elementi si fondava il contestato cambio di destinazione d'uso, posto che tra l'altro nessuna opera edilizia era stata eseguita e che non certo decisiva poteva considerarsi la presenza di mobili che potesse far pensare ad un mutamento di destinazione urbanisticamente rilevante.
Così facendo il T.A.R. è incorso nella confusione tra destinazione d'uso e mera attività svolta in un immobile, che invece non ha alcuna rilevanza sul piano urbanistico, per il quale rileva soltanto la destinazione d'uso impressa all'immobile dalle sue caratteristiche architettoniche. In tal senso il Consiglio di Stato, riportandosi ad un costante indirizzo giurisprudenziale, ha affermato infatti che: "L'attività che di fatto venga svolta in un immobile non ha nulla a che vedere con la normativa edilizia, per la quale rileva soltanto la destinazione d'uso impressa all'immobile dalle sue caratteristiche architettoniche in sede di costruzione o con successive opere di modificazione,- né la normativa esige che un immobile rimanga sempre destinato all'originaria destinazione, intesa come attività che vi si svolge, o alla destinazione specifica che venga indicata in sede dì concessione edilizia" (Cons. Stato, 14.5.2003, n. 2586).
Inoltre, con riguardo ai locali soffitta, è evidente che un cambio di destinazione d'uso si realizza quando si è in presenza di una modifica edilizia tale da variare le oggettive attitudini funzionali del bene. Perciò, affinché possa contestarsi una modifica di destinazione d'uso di una soffitta in abitazione, deve essere rilevata la realizzazione di opere del tutto incompatibili con l'originaria destinazione d'uso.
Nel caso in esame invece opere interne al locale sottotetto non sono state affatto realizzate. L’appellante si è limitata a depositare alcuni mobili nella soffitta e ad installare un impianto di condizionamento per contestare l'irraggiamento solare e preservare la conservazione dei libri e del mobilio stesso ivi collocato. L'impianto elettrico, pure accertato dal Comune, pare essere preesistente ed è finalizzato alla ordinaria illuminazione della soffitta e, come tale, è di solito presente in un locale con qualsiasi destinazione d’uso. La porta finestra della soffitta che comunica con la terrazza del sesto piano, pure rilevata nel provvedimento, pare essere sempre esistita. Com'è evidente, allora, le attitudini funzionali del locale soffitta non sono state modificate, con conseguente insussistenza di alcun cambio di destinazione d'uso”(…)
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