Sunday 17 September 2017 11:01:31
Giurisprudenza Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 13.9.2017
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, “Il giudizio sull’anomalia dell’offerta ha natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell’offerta nel suo insieme, con conseguente irrilevanza di eventuali singole voci di scostamento. Altresì, non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, essendo invero finalizzato ad accertare se l’offerta nel suo complesso sia attendibile. In merito al procedimento di verifica dell’anomalia delle offerte, il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni compiute dalla pubblica amministrazione sotto il profilo della loro logicità e ragionevolezza e della congruità dell’istruttoria, ma non può operare autonomamente la verifica della congruità dell’offerta presentata e delle sue singole voci, poiché, così facendo, invaderebbe una sfera propria della pubblica amministrazione, in esercizio di discrezionalità tecnica” (cfr., ex multis, Cons. St., Sez. IV, 26 febbraio 2015, n. 963).
“Il procedimento di verifica dell’anomalia di cui agli artt. 86 e 89 del d.lgs n. 163/2006 è avulso da formalismi, è improntato alla collaborazione tra l’offerente e l’amministrazione a mezzo dello strumento del contradittorio, non ha carattere sanzionatorio e non ha ad oggetto la ricerca di specifiche inesattezze dell’offerta economica , ma mira ad accertare se in concreto l’offerta nel suo complesso sia attendibile e/o affidabile o meno in relazione alla corretta esecuzione del contratto (cfr, tra le tante, Sez. III 14/12/2012 n.6442; Sez. IV 30/5/2013 n. 5956; Sez. V 18/2/2013 n.973; idem 1574/2013 n. 2063)”(Consiglio di Stato sez. IV 22/6/2016 n. 2751).
Il vaglio del giudice amministrativo sulle giustificazioni presentate dal soggetto sottoposto al giudizio di verifica dell’anomalia dell’offerta è limitato al riscontro di errori di valutazione evidenti e gravi restando per il resto la capacità di giudizio confinata entro i confini dell’apprezzamento tecnico proprio di tale tipo di discrezionalità (cfr. ex plurimis, Cons. Stato A.P. 29/12/2012 n. 36; Sez. V 26/9/2013 n. 4761).
Quanto alla motivazione, nel caso di esito positivo del giudizio di anomalia, la giurisprudenza è costante nel ritenere non necessaria una motivazione analitica (cfr., ex plurimis, Cons. Stato Sez.V 17/1/2014 n. 162).
Nel caso di specie, non è condivisibile la ricostruzione operata dalle appellanti, in quanto fondata su calcoli errati, come dimostrato dalla difesa della controinteressata (cfr. pag. 20 della memoria del 21 febbraio 2017), e come correttamente ritenuto dal primo giudice.
Tenendo conto dei parametri corretti non si evincono quelle divergenze nei costi tali da giustificare l’insostenibilità economica dell’offerta.
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