Thursday 30 August 2018 20:18:55
Giurisprudenza Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 29.8.2018
Si deve ricordare che l’art. 26, comma 8, del Codice dei contratti pubblici prevede:
“Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Fino all'adozione delle tabelle di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 4.”
Come è evidente dalla sua collocazione sistematica nell’ambito della norma che disciplina la progettazione degli interventi, le tabelle dei costi medi del personale sono un paradigma di rilievo innanzitutto finanziario per la compilazione dei quadri economici degli appalti, precipuamente dirette ad assicurare la congruità economica del calcolo degli oneri per la componente “lavoro”.
In sede di gara, l'offerta del servizio verso un corrispettivo inferiore al minimo stabilito nelle tariffe ministeriali non determina dunque l'immediata invalidità dell'offerta con effetto di esclusione automatica dalla gara. La stazione appaltante deve perciò far luogo alla verifica in concreto dell’anomalia al fine di controllare la serietà e l’affidabilità dell'impresa, in base ai parametri di congruità ordinariamente praticati.
In tali casi, infatti, è il concorrente che deve dimostrare la congruità economica dei conteggi posti a base del suo business plan con riferimento ai lavoratori concretamente impiegati, anche a mezzo dell’analitica indicazione dei loro nominativi, della loro data di assunzione e di cessazione, della relativa tipologia di rapporto, delle retribuzioni e del numero di ore lavorate, della sussistenza di sgravi previdenziali, ecc.. .
Perché possa dubitarsi della congruità dell’offerta, occorre che le discordanze siano considerevoli e palesemente ingiustificate (cfr. Consiglio di Stato sez. III 21 luglio 2017 n. 3623).
Come è stato anche di recente ribadito in sede consultiva, la verifica dell'anomalia dell'offerta è finalizzata alla verifica dell'attendibilità e della serietà della stessa ed all'accertamento dell'effettiva possibilità dell'impresa di eseguire correttamente l'appalto alle condizioni proposte (cfr. Cons. di Stato, Sezione l Par. n. 1609 del 13/03/2018).
In materia di costo del lavoro dei servizi di vigilanza si deve osservare poi che un'offerta non può ritenersi anomala, ed essere esclusa, per il solo fatto che il costo del lavoro sia stato calcolato secondo valori inferiori a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi
E, comunque, in tali casi la Stazione appaltante non può procedere con il meccanicistico riferimento al costo del lavoro ancorato alle sole tabelle ministeriali.
La relativa valutazione della stazione appaltante ha natura globale e sintetica e costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale riservato alla Pubblica amministrazione che, come tale, è insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che la manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell'operato, renda palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta (Consiglio di Stato sez. V 30 ottobre 2017 n. 4978)...
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