Tuesday 12 January 2021 16:46:20
Giurisprudenza Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti Sez. giurisdizionale per la Regione Toscana del 11.1.2021
La fattispecie giunta all’attenzione della Sezione Toscana della Corte dei Conti è contestato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di una società titolare della gestione di una struttura ricettiva del danno correlato al mancato versamento dell’imposta di soggiorno, reintrodotta con l’art. 4 d.lgs n. 23/2011 che prevede la possibilità, per determinate tipologie di Comuni, di istituire un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità, in proporzione al costo giornaliero praticato dalla struttura ricettiva, con obbligo di riscossione e riversamento da parte del gestore della stessa struttura alberghiera.
Si legge nella sentenza n. 1 depositata in data 11.1.2021 che
“è ormai pacifico che il gestore di una struttura ricettiva riveste la qualifica di agente contabile (SSRR 22/2006/QM) con la conseguenza che deve rendere il conto giudiziale della gestione ai sensi dell’art. 74, comma 1, R.D. 827/1924 e dell’art. 93 D.lgs 267/2000 e, in caso di danno erariale, è assoggettato alla giurisdizione della Corte dei conti (Cass. SS.UU. 24.7.2018 n. 19654; Cass. SS.UU. 1.6.2010 n. 13330; Cass. SS.UU. 21.6.2010 n. 14891).(…)
“In attuazione delle norme sul federalismo fiscale municipale, in particolare del già menzionato art. 4, c. 2 del D.Lgs. 23/2011 che ha reintrodotto l’imposta di soggiorno, il Comune di Firenze, nel proprio regolamento esecutivo, ha previsto che il gestore abbia il compito di riscuotere l’importo dovuto, secondo le modalità stabilite, riversando il riscosso nelle casse comunali rivestendo, per tale pubblica funzione, la qualità di agente contabile della riscossione.
Tale assunto è supportato dal chiaro principio di diritto enunciato nella sentenza delle Sezioni Riunite n. 22/QM/2016.
La richiamata sentenza delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, chiamata a risolvere la questione di massima sulla qualifica di agente contabile attribuibile ai gestori delle unità ricettive, ha posto in rilievo come l’art. 33 della Costituzione ponga una riserva di legge in materia tributaria, stabilendo come solo una norma primaria possa disciplinare gli aspetti essenziali di qualsivoglia tributo, stabilendone il presupposto e la misura, nonché il soggetto attivo e quello passivo.
Nel caso che ci occupa tale norma è individuata nel già ricordato art. 4, c. 2 del D.Lgs n. 23/2011 che ha reintrodotto la c.d. tassa di soggiorno indicando i soggetti passivi del tributo tra coloro che alloggiano nelle strutture ricettive.
Nel caso in cui i regolamenti comunali lo prevedano, come nel caso del Comune di Firenze, il gestore è chiamato a svolgere una funzione strumentale ai fini dell’esazione dell’imposta ma il cui esercizio lo pone in una situazione di disponibilità materiale delle somme riscosse, indubbiamente di natura pubblica, e tali da qualificarlo come agente contabile, con obbligo di resa del conto, quale conseguenza di quanto stabilito nella sentenza n. 22/QM/2016.
In buona sostanza, in presenza di regolamenti comunali che abbiano esternalizzato le funzioni di riscossione dell’imposta di soggiorno, con obbligo di riversarla al comune, si instaura, tra il gestore dell’unità ricettiva e il comune stesso, un rapporto di servizio connotato da spiccati compiti contabili.
Al riguardo si richiama quanto affermato dalle Sezioni unite civili della Corte di cassazione: ”che è consolidato nella giurisprudenza di queste SU il principio in ragione del quale elementi essenziali e sufficienti perché un soggetto rivesta la qualifica di agente contabile…sono soltanto il carattere pubblico dell’ente per il quale il soggetto agisca e del denaro o del bene oggetto della sua gestione, mentre resta irrilevante…il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi indifferentemente secondo gli schemi generali, previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto o in parte” (ex plurimis S.U. n. 13330/2010 e S.U. n. 14891/2010).
In tal senso, anche con specifico riferimento ad agenti contabili di Enti locali, si è espressa la Suprema Corte nella sentenza n. 14029/2001 ove è ribadito che “la qualità di agente contabile è assolutamente indipendente dal titolo giuridico in forza del quale il soggetto-pubblico o privato-ha maneggio di pubblico denaro. Tale titolo può, infatti, consistere in un atto amministrativo, in un contratto, o addirittura mancare del tutto” puntualizzando come “essenziale è, invece, che in relazione al maneggio di denaro sia costituita una relazione tra ente di pertinenza ed altro soggetto…tale nozione allargata di agente contabile, la quale ricomprende anche i soggetti che abbiano di fatto maneggio di denaro pubblico…è in perfetta armonia con l’art. 103 Cost., la cui forza espansiva deve considerarsi vero e proprio principio regolatore della materia”.
Tali principi hanno trovato recente conferma nell’art. 180, commi 3 e 4, d.l. 34/2020 conv. in l. 77/2020. La giurisprudenza, anche di questa Sezione, ha affermato che la predetta norma ha confermato che il gestore della struttura ricettiva deve provvedere all’incasso della tassa di soggiorno, accantonandola, e trasmetterla successivamente al Comune. Le somme versate al gestore sono, fin dal momento della consegna da parte degli ospiti, denaro pubblico. Il gestore non riveste, così, la qualifica di sostituto d’imposta ma quella di responsabile del pagamento, un agente contabile che maneggia denaro pubblico ed è tenuto a riversarlo nelle casse dell’ente (sez. III app., 6.11.2020 n. 188; sez. Toscana, 30.9.2020 n. 273; sez. Toscana, 11.11.2020 n. 290).
(…) Per continuare la lettura vai alla sentenza.
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