Wednesday 29 August 2018 10:21:34
Giurisprudenza Giustizia e Affari Interni
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 22.8.2018
“La tutela risarcitoria per equivalente monetario che può essere concessa dal giudice amministrativo non include voci per loro natura diverse da quelle estranee alle dette finalità eminentemente pubblicistiche dell’ordinamento sportivo, pena la contraddizione del vincolo di strumentalità funzionale proprio della giurisdizione condizionata, nonché di quello di stretta proporzionalità degli strumenti integrati di tutela”. È quanto affermato dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato che nella sentenza depositata il 22 agosto 2018 ha evidenziato come diversamente opinando finirebbe per trasformare l’espressione dello sport in un’ordinaria fenomenologia individuale di mercato, dove il sostegno pubblico perderebbe ragione o diverrebbe locupletativo: in tal caso, non vi sarebbero obiettive ragioni per differenziarla da quella, di diritto comune, inerente un qualsivoglia fenomeno lucrativo privato, basato sull’utilizzo di risorse anche materiali private.
Tale è il caso del rapporto di sponsorizzazione, con il quale un soggetto (c.d. sponsee o sponsorizzato) si obbliga a consentire ad un altro soggetto (c.d. sponsor) l'uso della propria immagine pubblica o del proprio nome per promuovere, dietro corrispettivo, un prodotto o un marchio: trattasi di contratto atipico, la cui causa (o funzione economico-sociale) corrisponde al fine – di natura eminentemente commerciale – insito nel contratto stesso, che presuppone un ‘ritorno’ economico reciproco: in particolare, “la patrimonialità dell’oggetto dell’obbligazione dipende dal fenomeno di commercializzazione del nome e dell’immagine personale affermatesi nel costume sociale” (così Cass. civ., III, 29 maggio 2006, n. 12801).
La natura eminentemente imprenditoriale e lucrativa del rapporto, caratterizzato da uno scambio sinallagmatico di mere utilità privatistiche nella disponibilità delle parti – e rispetto al quale lo svolgimento dell’attività sportiva neppure è elemento costitutivo intrinseco, ma soltanto l’occasionale strumento di utilizzo dell’immagine – fa sì che le vicende dello stesso, ivi comprese quelle concernenti l’eventuale responsabilità risarcitoria da fatto illecito, esulino totalmente dalla sfera dell’ordinamento sportivo, esclusivamente deputato alla salvaguardia delle finalità pubblicistiche di cui si è detto, con la conseguenza che non possono essere oggetto di tutela in questa sede”.
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