Tuesday 27 April 2021 10:03:37

Giurisprudenza  Giustizia e Affari Interni

Ingiusta carcerazione: i presupposti per ottenere il risarcimento del danno

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte di Cassazione Penale Sez. IV del 23.4.2021

“L'art. 314 cod. pen., com'è noto, prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave". In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Guadagno, Rv. 226004). In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell "id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 del 13/12/1995 dep. il  1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637) Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Malsano, Rv. 242034). Ancora le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. Unite, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664). E, ancora, più recentemente, il Supremo Collegio ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez. Unite, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606, fattispecie in cui è stata ritenuta colpevole la condotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di interrogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conversazioni telefoniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di sostanze stupefacenti, alle quali, con espressioni "travisanti", aveva sollecitato in orario notturno la urgente consegna di beni). Va altresì ricordato che vi è totale autonomia tra giudizio penale e giudizio per l'equa riparazione anche atteso che i due afferiscono piani di indagine del tutto diversi che ben possono portare a conclusioni affatto differenti pur se fondanti sul medesimo materiale probatorio acquisito agli atti, in quanto sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione del tutto differenti. Ciò perché è prevista in sede di riparazione per ingiusta detenzione la rivalutazione dei fatti non nella loro portata indiziaria o probatoria, che può essere ritenuta insufficiente e condurre all'assoluzione, occorrendo valutare se essi siano stati idonei a determinare, unitamente ed a cagione di una condotta negligente od imprudente dell'imputato, l'adozione della misura cautelare, traendo in inganno il giudice. È pacifico (cfr. tra le tante questa Sez. 4, ord. 25/11/2010, n. 45418) che, in sede di giudizio di riparazione ex art. 314 cod. proc. pen. ed al fine della valutazione dell'an debeatur occorra prendere in considerazione in modo autonomo e completo tutti gli elementi probatori disponibili ed in ogni modo emergenti dagli atti, al fine di valutare se chi ha patito l'ingiusta detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti. A tale fine è necessario che venga esaminata la condotta posta in essere dall'istante sia prima che dopo la perdita della libertà personale e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (cfr. Sez. Un. 27.5.2010, n° 32383), onde verificare, con valutazione ex ante, in modo del tutto autonomo e indipendente dall'esito del processo di merito, se tale condotta, risultata in sede di merito tale da non integrare un fatto-reato, abbia ciononostante costituito il presupposto che abbia ingenerato, pur in eventuale presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di "causa ad effetto" (cfr. anche la precedente Sez. Un. 26/6/2002, Di Benedictis). A tal fine vanno prese in considerazione tanto condotte di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo), quanto di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione (cfr. questa Sez. 4, n. 45418 del 25/11/2010). La colpa dell'istante è ostativa al diritto per le argomentazioni espresse, tra le altre, da Sez. 4, n. 1710 del 27.11.2013; sez. 4, n. 1422 del 16 ottobre 2013: ... non potendo l'ordinamento, nel momento in cui fa applicazione della regola solidaristica, ... obliterare il principio di autoresponsabilità che incombe su tutti i consociati, allorquando interagiscono nella società (trattasi, infondo, della regola che trova esplicitazione negli arti. 1227 e 2056 c.c.), deve intendersi idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo ... non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso configgente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo. Poiché inoltre, anche ai fini che qui ci interessano, la nozione di colpa è data dall'art. 43 c.p., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione ... quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica, negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso ...". (…)

Per continuare la lettura vai alla sentenza.

 

Testo del Provvedimento (Contenuto Riservato)

 

Se hai già aderito:

Entra

altrimenti per accedere ai servizi:    

Sostieni la Fondazione

 

Ultime Notizie

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Monday 02 February 2026 14:56:15

Procedimento di valutazione di impatto ambientale: il parere tecnico istruttorio negativo alla pronuncia di compatibilità ambientale dell’intervento è atto endoprocedimentale non immediatamente lesivo

 

“Costituisce jus receptum, secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato, nella sua più autorevole composizione (cfr....

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 30/12/2025 Pres. Luigi Carbone- Est. Michele Conforti, n. 10472

Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali - Monday 02 February 2026 14:09:31

Appalti pubblici: l’accesso alla documentazione di gara tra diritto alla difesa e tutela dei segreti tecnici o commerciali

Si segnala la sentenza depositata in data 30 dicembre 2025 con la quale il Supremo Concesso ha affrontano l’annosa questione dell’acces...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 30/12/2025 Pres. Francesco Caringella- Est. Alberto Urso, n. 10430

Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali - Monday 02 February 2026 13:46:05

Procedimento amministrativo: l’omissione del preavviso di rigetto

Si segnala la sentenza della Quinta Sezione del Consiglio di Stato depositata in data 30 dicembre 2025 con la quale il Supremo Consesso ha ribadito...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 30/12/2025 Pres. Francesco Caringella - Rel. Alberto Urso, n. 10433

Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali - Friday 30 January 2026 11:52:05

Nel processo amministrativo non è ammissibile l'utilizzo dei link che rimandano a documenti esterni al fascicolo processuale

Il Consiglio di Stato con la sentenza depositata in data 30 dicembre 2025 ha espressamente statuito che :’non risulta ammissibile l’int...

Segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 30/12/2025 Pres. Vincenzo Neri Rel. Michele Conforti, n. 10410

Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali - Friday 30 January 2026 10:52:42

Revocazione della sentenza d’appello per la scoperta di documenti sconosciuti: la dimostrazione della forza maggiore

il Consiglio di Stato nella sentenza depositata in data 30 dicembre 2025 ha richiamato la giurisprudenza civile a tenore della quale "la richiesta...

Segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 30/12/2025 Pres. Vincenzo Neri Rel. Michele Conforti, n. 10461

Comunicazione e Innovazione - Friday 16 January 2026 16:33:56

I NUOVI CONCORSI NELLA P.A.

Concorsi unici pubblicati a fine 2025 per i quali è possibile presentare domanda di partecipazione

 

Concorso pubblico,...

Notizie della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica

Comunicazione e Innovazione - Friday 16 January 2026 16:30:01

IL CALENDARIO "ESSERE PA" GENNAIO-FEBBRAIO 2026

 Il programma Essere PA è un’iniziativa formativa che si articola in tre percorsi:

  1. Allenare...

    Notizie dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica

Comunicazione e Innovazione - Friday 16 January 2026 16:22:42

CORSI DI FORMAZIONE SU SYLLABUS - Ultimi programmi formativi aggiunti nella piattaforma Syllabus

Dalla seconda metà di dicembre 2025 è stato aggiunto nella piattaforma Syllabus il nuovo programma formativo “Governo anticipan...

Notizie dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica

Comunicazione e Innovazione - Friday 16 January 2026 16:20:19

I RISULTATI DI “RISORSE IN COMUNE”

L’Avviso pubblico "Risorse in Comune”, promosso e realizzato dal Dipartimento della Funzione Pubblica e in collaborazione con Consip Sp...

Notizia della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 12 January 2026 15:13:54

Comparto Istruzione e Ricerca - Scuola : Orario di lavoro

ARAN

Top