Friday 14 January 2022 17:21:06
Giurisprudenza Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa
segnalazione del Prof. avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio dì Stato Sez. VI del 12.1.2022
La questione posta all’esame della Sesta Sezione del Consiglio dì Stato attiene alla valenza abilitante o meno del diploma degli insegnanti tecnico pratici (Itp) ai fini dell’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia.
Il Collegio rileva che “La Sezione, con sentenza 23 luglio 2018, n. 4503, ha già esaminato la medesima questione, affermando quanto di seguito riportato (orientamento, da ultimo, ribadito da Cons. Stato, sez. VI, 21 dicembre 2020, n. 81889).
La figura professionale dell’Itp è stata creata dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277 (Revisione dello stato giuridico ed economico del personale tecnico degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica).
Essa, negli istituti tecnici e professionali, svolge la funzione di docente non laureato con competenze tecnico-pratiche che si occupa delle attività svolte nei laboratori.
L’abilitazione all’insegnamento costituisce un titolo ulteriore rispetto al titolo di studio e persegue lo scopo di accertare l’attitudine e la capacità tecnica necessaria da parte dell’insegnante.
Essa è stata prevista dall’art. 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990 n. 341.
Tale norma dispone che: i) «il diploma di specializzazione si consegue, successivamente alla laurea, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali determinati, presso le scuole di specializzazione»; ii) «con una specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi, cui contribuiscono le facoltà ed i dipartimenti interessati, ed in particolare le attuali facoltà di magistero, le università provvedono alla formazione, anche attraverso attività di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie, prevista dalle norme del relativo stato giuridico»; ii) «l’esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea»; iii) «i diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie».
Si tratta di un diploma post universitario, che si conseguiva con la frequenza di una scuola di specializzazione biennale, denominata appunto scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario (Ssis), e con il superamento del relativo esame finale.
Tale sistema è stato poi superato dall’art. 64, comma 4-ter, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, che ha sospeso le procedure per l’accesso alle Ssis, di fatto abolendo il relativo percorso di abilitazione.
L’art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 ha poi istituito il tirocinio formativo attivo (Tfa), anch’esso con valore abilitante. Esso è stato concretamente attivato solo con il successivo decreto ministeriale 10 settembre 2010 n. 249.
Il sistema non può ancora dirsi assestato a regime, poiché anche il Tfa è stato abolito a partire dal 2017 e attende di essere sostituito da un nuovo percorso abilitativo, il percorso di formazione, inserimento e tirocinio (Fit), previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 e dalle norme attuative del decreto ministeriale 10 agosto 2017 n.616.
Il percorso sin qui descritto identifica le cd. procedure ordinarie, ovvero quelle aperte, ferma la sussistenza di taluni requisiti, a chiunque sia munito del prescritto titolo di studio ovvero di una laurea, senza che sia richiesto il previo svolgimento di attività di insegnamento a titolo precario nelle scuole statali (Cons. Stato, sez. VI, 11 giugno 2018, n. 3544).
Il sistema ha previsto anche i cd. percorsi abilitanti speciali (Pas), che hanno la caratteristica comune di essere riservati a chi abbia già prestato servizio per un periodo minimo come docente non di ruolo (cd precario) presso le scuole statali o paritarie. Tali percorsi sono stati istituiti di volta in volta con norme specifiche e attualmente sono disciplinati dal decreto ministeriale 10 settembre 2010 n. 249 (Cons. Stato, sez. VI, n. 3544 del 2018, cit.).
Applicando la normativa sopra riportata alla fattispecie in esame, non può ritenersi che il diploma Itp abbia valore abilitante.
Non risulta, infatti, che le parti resistenti abbiamo seguito uno dei percorsi ordinari o speciali sopra riportati. Né «si giunge a conclusioni diverse nemmeno tenendo presente la mancata attivazione dei percorsi abilitanti per le suddette categorie di docenti. Infatti, tale circostanza può giustificare la partecipazione degli Itp a concorsi pubblici a cattedre che richiedono l'abilitazione per parteciparvi, atteso che comunque in tal caso vi sarebbe una verifica di idoneità all'insegnamento operata attraverso il filtro della procedura concorsuale, ma non può consentire l'iscrizione nella seconda fascia, derivando dalla stessa l'accesso diretto all'insegnamento» (Cons. Stato, sez. VI, n. 81889 del 2020, cit.).
Né il valore abilitante può desumersi, come ritenuto dal primo giudice, dal decreto ministeriale 30 giugno 1998, n. 39, in quanto tale decreto si è limitato ad ordinare le classi di concorso.
Deve, infine, rilevarsi – come chiarito da questa Sezione con la citata sentenza n. 81889 del 2020 – che «tale esito ermeneutico appare coerente con il quadro ordinamentale; infatti, in primo luogo, l'art. 51 Cost. non attribuisce un diritto indiscriminato ad accedere ai pubblici impieghi, e non è nemmeno decisivo il rilievo per cui i percorsi abilitanti previsti dalla l. 341/1990 e dalle norme successive non sarebbero stati in concreto attivati (quest'ultimo aspetto, oltretutto, attiene ad una circostanza di fatto insuscettibile di inficiare la norma primaria come innanzi interpretata); inoltre, appare dirimente la constatazione che la mancanza dell'abilitazione (ovvero del titolo attestante il conseguimento di quel complesso di qualità e abilità che rende un diplomato o un laureato un vero e proprio docente) preclude in ogni caso l'iscrizione nella seconda fascia, che consente direttamente l'insegnamento nei termini innanzi spiegati, potendosi invece prospettare l'eventuale partecipazione degli Itp a concorsi pubblici a cattedre, in quanto in questo caso la verifica dell'idoneità all'insegnamento stesso passa attraverso il filtro della procedura concorsuale» (Cons. Stato, sez. VI, n. 81889 del 2020, cit.).
Non sussistono, pertanto, i presupposti giuridici, previsti dalla normativa sopra riportata, perché gli insegnanti in possesso del diploma in esame abbiano diritto all’iscrizione nelle seconde nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia. (…)
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