Monday 03 October 2022 17:06:13
Giurisprudenza Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 3.10.2022
"il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta è finalizzato all’accertamento dell’attendibilità e della serietà della stessa nel suo insieme e dell’effettiva possibilità dell’impresa di eseguire correttamente l’appalto alle condizioni proposte (Cons. di Stato, V, 28 gennaio 2019, n. 690); la relativa valutazione della stazione appaltante ha natura globale e sintetica e costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che la manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell’operato renda palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta (ex multis, Cons. Stato, V, 17 maggio 2018 n. 2953; 24 agosto 2018 n. 5047; III, 18 settembre 2018 n. 5444; V, 23 gennaio 2018, n. 230).
Il procedimento di verifica dell’anomalia non ha carattere sanzionatorio né ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, mirando invece ad accertare se in concreto l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto, di talché l’esclusione dalla gara dell’offerente per l’anomalia della sua offerta è l’effetto della valutazione (operata dall’amministrazione appaltante) di complessiva inadeguatezza della stessa rispetto al fine da raggiungere.
(…) acclarato che l’offerta prima classificata non era ex se anomala ai sensi dell’art. 97, comma 3, D.Lgs. 50/2016, il giudizio di non congruità espresso dalla Stazione appaltante risulta in contrasto con il ricordato pacifico insegnamento della giurisprudenza amministrativa che attribuisce a tale verifica natura globale e sintetica, non risultando accertata l’insostenibilità economica dell’offerta nel suo complesso, a prescindere da inesattezze o sottostime delle singole voci di cui questa si compone (in questo senso: Cons. Stato, III, 9 ottobre 2018, n. 5798; V, 24 agosto 2018, n. 5047).
Infatti, poiché, come chiarito dalla giurisprudenza, anche un esiguo margine positivo impedisce di considerare antieconomica e dunque anomala l’offerta (in questi termini è la giurisprudenza consolidata di questo Consiglio di Stato; ex multis: Cons. di Stato, V, 7 novembre 2018, n. 6295; Cons. Stato, III, 13 giugno 2018, n. 3630, 22 gennaio 2016, n. 211, 10 gennaio 2015, n. 5128; V, 12 settembre 2018, n. 5332, 8 giugno 2018, n. 3480, 3 aprile 2018, n. 2053, 30 ottobre 2017, n. 4978, 27 settembre 2017, n. 4527, 12 maggio 2017, n. 2228, 13 febbraio 2017, n. 607, 25 gennaio 2016, n. 242), la verifica di anomalia condotta dalla stazione appaltante, limitandosi a contestare per singole voci la mancata considerazione ovvero la sottostima nell’offerta prima classificata di taluni costi specifici non ha però affatto dimostrato che ciò comportasse l’assorbimento totale dell’utile residuo stimato, rendendo l’offerta antieconomica e in perdita.
Occorre poi anche rammentare che la giurisprudenza unanime di questo Consiglio, e di questa Sezione in particolare, ha ripetutamente osservato:
- che il giudizio di anomalia non può dar luogo a una “caccia all’errore”(Cons. Stato, V, 24 gennaio 2020 n. 607), in quanto esso tende ad accertare in concreto che l’offerta economica risulti nel suo complesso attendibile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto;
- che in un corretto contesto valutativo, che deve involgere complessivamente l’offerta esaminata, non possono rilevare, ove singolarmente considerate, eventuali inesattezze, come discostamenti di voci dell’offerta da prezzi correnti di mercato né singole o minime incongruenze delle singole voci di cui l’offerta si compone (tra le tante, Cons, Stato, V 29 luglio 2019 n. 5353)
- che nell’ambito del contraddittorio che va assicurato nel sub-procedimento in questione, a fronte dell’immodificabilità dell’offerta sono tuttavia modificabili le relative giustificazioni, ed in particolare sono consentite giustificazioni sopravvenute e compensazioni tra sottostime e sovrastime, purché l’offerta risulti nel suo complesso affidabile al momento dell’aggiudicazione e a tale momento dia garanzia di una seria esecuzione del contratto (Cons. di Stato, V, 8 giugno 2018, 3480; Sez. IV, 22 marzo 2013, n. 1633, 23 luglio 2012, n. 4206; Sez. V, 11 giugno 2014, n. 2982, 20 febbraio 2012, n. 875; Sez. VI, 24 agosto 2011, n. 4801, 21 maggio 2009, n. 3146);
- che è legittimo e non dà luogo a un’alterazione del contenuto dell’offerta, con rimodulazione in pejus dell’organizzazione del personale, risolvendosi piuttosto in una diversa imputazione dei costi, l’allocazione dei costi per “oneri di sicurezza aziendale” nella voce “spese generali”, a condizione che l’offerta economica, nel complesso, sia sufficiente a coprire tutti i costi della manodopera che dovessero risultare necessari per l’espletamento delle prestazioni oggetto della procedura di gara (si veda sul punto: Cons. Stato, V, 21 ottobre 2019, n. 7135; V, 8 aprile 2019, n. 2281; VI, 30 gennaio 2020, n. 788).
- che il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni della P.A. sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell’istruttoria, ma non procedere ad una autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci, che costituirebbe un’inammissibile invasione della sfera propria della Pubblica Amministrazione (in tal senso ex multis: Cons. di Stato, V, 22 ottobre 2018, n. 6023; Cons. Stato, V, 24 agosto 2018, n. 5047; Cons. Stato V, 12 marzo 2018, n. 1541; V, 21 novembre 2017, n. 5387; id., III, 13 settembre 2017, n. 4336; id., V, 14 giugno 2017, n. 2900; Cons. Stato, III, 22 gennaio 2016, n. 211; nello stesso senso, già Cons. Stato, VI, 14 agosto 2015, n. 3935);
- che, per quanto qui soprattutto rileva, un sindacato nel dettaglio sui singoli aspetti è dunque precluso al giudice amministrativo, cui non è consentito procedere ad una autonoma valutazione della congruità o meno di singole voci, non potendosi esso sostituire ad una attività valutativa rimessa, quanto alla sua intrinseca manifestazione, unicamente all'Amministrazione procedente (Cons. Stato, VI, 14 agosto 2015, n. 3935). (…)"
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