Thursday 21 June 2018 14:59:21

Giurisprudenza  Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali

La delibera di approvazione del rendiconto: l’impugnazione dei consiglieri comunali per violazione del termine per il deposito della relazione dell’organo di revisione

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 21 giugno 2018

La vicenda controversa giunta all’attenzione del Consiglio di Stato vede  in il Comune di Francavilla Marittima appellante per ottenere la riforma della sentenza con la quale il T.a.r. per la Calabria, sede di Catanzaro, in accoglimento del ricorso proposto da alcuni consiglieri comunali, ha annullato la delibera di approvazione del rendiconto dell’anno 2016 e la deliberazione con cui è stato adottato lo schema del rendiconto della gestione finanziaria 2016.

Il T.a.r., in particolare, ha riscontrato la violazione dell’art. 227, comma 2, T.U.E.L., in quanto la relazione dell’organo di revisione non è stata messa a disposizione dei componenti dell’organo consiliare nel rispetto del prescritto termine non inferiore a venti giorni prima della seduta consiliare in cui viene esaminato il rendiconto.  la Quinta Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza del 21 giugno 2018 ha ritenuto l’appello non meritevole di accoglimento.

In particolare, il collegio ha rilevato che “La legittimazione degli originari ricorrenti trova nel caso di specie il proprio fondamento nella circostanza che essi fanno valere una violazione incidente specificamente sulle prerogative di consigliere comunale, in quanto lamentano di aver subito una preclusione all’esercizio delle funzioni relative all’incarico rivestito a causa dell’inosservanza del termine per il deposito della documentazione necessaria per poter liberamente e consapevolmente deliberare. Si dolgono, infatti, che la relazione dell’organo contabile non è stata depositata nei termini di legge, precludendo così una consapevole deliberazione in merito all’approvazione del rendiconto della gestione finanziaria del Comune.

Non rileva, in senso contrario, la circostanza che i consiglieri comunali ricorrenti, preso atto del mancato deposito nel termine di legge della relazione dell’organo di revisione, abbiano deciso di allontanarsi della seduta (senza manifestare il proprio dissenso o chiedere il differimento della seduta). La scelta di allontanarsi, in quanto determinata proprio dalla violazione contestata, non può, infatti, incidere in senso negativo sulla sussistenza della legittimazione al ricorso, né può determinare una forma di acquiescenza al provvedimento.

Sul punto, infatti, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che il componente dell'organo collegiale decade dalla possibilità di impugnazione solo se partecipa attivamente alla seduta e alla votazione favorevole senza manifestare e far verbalizzare il proprio dissenso alla delibera. Ciò in quanto la partecipazione attiva alla seduta e la votazione favorevole alla approvazione della delibera, comporta la imputabilità del deliberato anche al componente presente non dissenziente, con conseguente acquiescenza al provvedimento (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 novembre 2007, n. 5759).

Nel caso di specie, tuttavia, non vi è stata partecipazione attiva alla seduta e alla votazione favorevole, in quanto i consiglieri comunali ricorrenti si sono allontanati dalla seduta, e non hanno preso, quindi, parte alla votazione favorevole. Tanto è sufficiente ad escludere ogni forma di acquiescenza.

L’appello è infondato anche nel merito.

La violazione del termine per il deposito della relazione dell’organo di revisione contabile è pacifica. La relazione dell’organo contabile è stata resa disponibile ai consiglieri comunali solo in data 5 giugno 2017, soltanto due giorni prima della seduta consiliare del 7 giugno 2017 che ha approvato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2016.

Ne consegue la violazione dell’art. 227, comma 2, T.U.E.L., dell’art. 39 dello Statuo comunale e dell’art. 61, comma 4, del regolamento comunale di contabilità.

Ai sensi dell’art. 227, comma 2, T.U.E.L., infatti, “il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 aprile dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento”.

L’art. 39 dello Statuto comunale specifica che il revisore “collabora con il Consiglio nella sua funzione d’indirizzo e controllo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile della gestione e redige apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione di rendiconto del bilancio, nella quale esprime rilievi proposte per migliorare l’efficienza e l’economicità della gestione”.

L’art. 61, comma 4, del regolamento comunale di contabilità ribadisce ulteriormente che almeno venti giorni prima della seduta consiliare in cui viene esaminato il rendiconto, sono posti a disposizione dei consiglieri, con deposito presso la segreteria dell’ente:

- la proposta di deliberazione;

- lo schema di rendiconto;

- la relazione al rendiconto di cui all’art. 231 del T.U.E.L. approvata dalla Giunta;

- la relazione dell’organo di revisione.

Non vi è dubbio, pertanto, che il significativo ritardo con cui è stata messa a disposizione dei consiglieri la relazione dell’organo di revisione (solo due giorni prima della seduta consiliare invece dei venti previsti) ha arrecato un vulnus alle prerogative consigliari, impedendo una deliberazione consapevole. Ciò a maggior ragione in considerazione del ruolo anche sostanziale che l’art.39 dello Statuto assegna alla relazione dell’organo di revisione, che contiene, fra l’altro, “rilievi proposte per migliorare l’efficienza e l’economicità della gestione”. Deve escludersi, quindi, che si tratti di una violazione meramente procedimentale ovvero di una forma di irregolarità inidonea a determinare l’invalidità della delibera di approvazione. La violazione è, al contrario, sostanziale e determina l’illegittimità della delibera consiliare....”

Per continuare la lettura vai alla sentenza.

 

Testo del Provvedimento (Contenuto Riservato)

 

Se hai già aderito:

Entra

altrimenti per accedere ai servizi:    

Sostieni la Fondazione

 

Ultime Notizie

Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza - Friday 24 July 2026 15:59:50

Gara: il giudice non può rideterminare il punteggio tecnico discrezionale dell’offerta

È illegittima la sentenza che, accertata l'asserita erroneità dell'attribuzione di un punteggio tecnico discrezionale, provveda essa...

segnalazione della nota della Giustizia Amministrativa alla sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV 8 del luglio 2026 Pres. Neri - Est. Carrano, n. 5470

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Friday 24 July 2026 15:51:19

Applicazione del principio di legalità in materia di sanzioni amministrative edilizie

Vige in materia di sanzioni amministrative edilizie il fondamentale principio...

segnalazione della nota della Giustizia Amministrativa alla sentenza del TAR per la Puglia Sez. III del 7 luglio 2026 Pres. Blanda - Est. Ieva, n. 861

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 24 July 2026 15:48:37

Concorsi pubblici e scorrimento delle graduatorie: alla Corte costituzionale l’applicazione della deroga al limite del 20% di cui all'articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del d.lgs. n. 165/2001

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legitti...

segnalazione della Giustizia Amministrativa della sentenza del TAR per il Lazio sezione I-bis ordinanza 3 luglio 2026 - Pres. Iannini - Est. Amenta, n. 12194

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 24 July 2026 15:46:34

Aspettativa per infermità dei militari: termine per l’accertamento e periodo massimo fruibile

In relazione all’istituto dell’aspettativa per infermità te...

segnalazione della nota della Giustizia Amministrativa della sentenza del Consiglio di Stato Sez. II del 6 luglio 2026 Pres. Poli - Est. Addesso, n. 5397

Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali - Friday 24 July 2026 15:44:36

Rito elettorale e diritto di difesa

Non è applicabile nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato l’ar...

segnalazione della nota della Giustizia Amministrativa alla sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 9 luglio 2026 Pres. ed Est. Caringella, n. 5522

Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali - Friday 24 July 2026 15:42:10

Dottorato di ricerca e discussione della tesi finale: la mancata partecipazione del dottorando configura una causa ex lege di rinuncia

La mancata partecipazione del dottorando all'esame finale di dottorato è sintomatica di un disinteresse tale da implicare, giuridicamente, l...

segnalazione della nota della Giustizia Amministrativa alla sentenza del TAR per il Lazio Sez. III ter del 19 giugno 2026 Pres. Tuccillo - Est. Rossi, n. 11338

Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali - Friday 24 July 2026 15:38:05

Sull'illegittimità del diniego dell'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore

Nel procedimento disciplinato dall'art. 22 del d.lgs.3 luglio 2017, n. 117 ("codice del terzo settore") finalizzato all'acquisto della personalit&a...

segnalazione della nota della Giustizia Amministrativa alla sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 18 giugno 2026 Pres. Caringella - Est. Rovelli, n. 4895

Giustizia e Affari Interni - Friday 24 July 2026 15:34:39

Spese giudiziali: Sulla sindacabilità in appello della discrezionalità giudiziale

In omaggio al principio di sindacabilità in appello della discrezionalità giudiziale in ordine al riconoscimento, sul piano equitativ...

segnalazione della nota della Giustizia Amministrativa alla sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 20 maggio 2026 Pres. Carbone - Est. Loria, n. 4067

Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza - Friday 24 July 2026 15:32:36

Abuso di sfruttamento per prezzi eccessivi: presupposti e criteri di accertamento

Ai fini dell’accertamento di un abuso di posizione dominante, sub specie di abuso “di sfruttamento” per imposizione di prezzi di...

segnalazione della nota della Giustizia Amministrativa alla sentenza del TAR per il Lazio Sez. I del 23 giugno 2026 Pres. Politi - Est. Ugo, n. 11455

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 17 July 2026 16:15:11

Carabinieri ausiliari congedati senza demerito: esclusa la riammissione in ruolo

È legittimo il diniego di riammissione in ruolo degli ex carabinieri ausiliari congedati senza demerito, atteso che la relativa categoria &e...

segnalazione della nota della Giustizia Amministrativa alla sentenza del Consiglio di Stato Sez. II del 15 giugno 2026 Pres. Taormina - Est. Manzione, n. 4754

Top