Thursday 21 June 2018 14:59:21
Giurisprudenza Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 21 giugno 2018
La vicenda controversa giunta all’attenzione del Consiglio di Stato vede in il Comune di Francavilla Marittima appellante per ottenere la riforma della sentenza con la quale il T.a.r. per la Calabria, sede di Catanzaro, in accoglimento del ricorso proposto da alcuni consiglieri comunali, ha annullato la delibera di approvazione del rendiconto dell’anno 2016 e la deliberazione con cui è stato adottato lo schema del rendiconto della gestione finanziaria 2016.
Il T.a.r., in particolare, ha riscontrato la violazione dell’art. 227, comma 2, T.U.E.L., in quanto la relazione dell’organo di revisione non è stata messa a disposizione dei componenti dell’organo consiliare nel rispetto del prescritto termine non inferiore a venti giorni prima della seduta consiliare in cui viene esaminato il rendiconto. la Quinta Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza del 21 giugno 2018 ha ritenuto l’appello non meritevole di accoglimento.
In particolare, il collegio ha rilevato che “La legittimazione degli originari ricorrenti trova nel caso di specie il proprio fondamento nella circostanza che essi fanno valere una violazione incidente specificamente sulle prerogative di consigliere comunale, in quanto lamentano di aver subito una preclusione all’esercizio delle funzioni relative all’incarico rivestito a causa dell’inosservanza del termine per il deposito della documentazione necessaria per poter liberamente e consapevolmente deliberare. Si dolgono, infatti, che la relazione dell’organo contabile non è stata depositata nei termini di legge, precludendo così una consapevole deliberazione in merito all’approvazione del rendiconto della gestione finanziaria del Comune.
Non rileva, in senso contrario, la circostanza che i consiglieri comunali ricorrenti, preso atto del mancato deposito nel termine di legge della relazione dell’organo di revisione, abbiano deciso di allontanarsi della seduta (senza manifestare il proprio dissenso o chiedere il differimento della seduta). La scelta di allontanarsi, in quanto determinata proprio dalla violazione contestata, non può, infatti, incidere in senso negativo sulla sussistenza della legittimazione al ricorso, né può determinare una forma di acquiescenza al provvedimento.
Sul punto, infatti, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che il componente dell'organo collegiale decade dalla possibilità di impugnazione solo se partecipa attivamente alla seduta e alla votazione favorevole senza manifestare e far verbalizzare il proprio dissenso alla delibera. Ciò in quanto la partecipazione attiva alla seduta e la votazione favorevole alla approvazione della delibera, comporta la imputabilità del deliberato anche al componente presente non dissenziente, con conseguente acquiescenza al provvedimento (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 novembre 2007, n. 5759).
Nel caso di specie, tuttavia, non vi è stata partecipazione attiva alla seduta e alla votazione favorevole, in quanto i consiglieri comunali ricorrenti si sono allontanati dalla seduta, e non hanno preso, quindi, parte alla votazione favorevole. Tanto è sufficiente ad escludere ogni forma di acquiescenza.
L’appello è infondato anche nel merito.
La violazione del termine per il deposito della relazione dell’organo di revisione contabile è pacifica. La relazione dell’organo contabile è stata resa disponibile ai consiglieri comunali solo in data 5 giugno 2017, soltanto due giorni prima della seduta consiliare del 7 giugno 2017 che ha approvato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2016.
Ne consegue la violazione dell’art. 227, comma 2, T.U.E.L., dell’art. 39 dello Statuo comunale e dell’art. 61, comma 4, del regolamento comunale di contabilità.
Ai sensi dell’art. 227, comma 2, T.U.E.L., infatti, “il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 aprile dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento”.
L’art. 39 dello Statuto comunale specifica che il revisore “collabora con il Consiglio nella sua funzione d’indirizzo e controllo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile della gestione e redige apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione di rendiconto del bilancio, nella quale esprime rilievi proposte per migliorare l’efficienza e l’economicità della gestione”.
L’art. 61, comma 4, del regolamento comunale di contabilità ribadisce ulteriormente che almeno venti giorni prima della seduta consiliare in cui viene esaminato il rendiconto, sono posti a disposizione dei consiglieri, con deposito presso la segreteria dell’ente:
- la proposta di deliberazione;
- lo schema di rendiconto;
- la relazione al rendiconto di cui all’art. 231 del T.U.E.L. approvata dalla Giunta;
- la relazione dell’organo di revisione.
Non vi è dubbio, pertanto, che il significativo ritardo con cui è stata messa a disposizione dei consiglieri la relazione dell’organo di revisione (solo due giorni prima della seduta consiliare invece dei venti previsti) ha arrecato un vulnus alle prerogative consigliari, impedendo una deliberazione consapevole. Ciò a maggior ragione in considerazione del ruolo anche sostanziale che l’art.39 dello Statuto assegna alla relazione dell’organo di revisione, che contiene, fra l’altro, “rilievi proposte per migliorare l’efficienza e l’economicità della gestione”. Deve escludersi, quindi, che si tratti di una violazione meramente procedimentale ovvero di una forma di irregolarità inidonea a determinare l’invalidità della delibera di approvazione. La violazione è, al contrario, sostanziale e determina l’illegittimità della delibera consiliare....”
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