Thursday 29 March 2018 10:28:24
Giurisprudenza Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti Sezione giurisdizionale per la Toscana del 27.3.2018
Si segnala la sentenza depositata in data 27 marzo 2018 dalla Corte dei Conti Sezione giurisdizionale per la Toscana nella quale si afferma che “La sentenza delle Sezioni riunite n. 22/QM del 22 settembre 2016, con la quale è stato affermato come il gestore di una struttura ricettiva abbia, rispetto alla obbligazione di riscossione dell’imposta di soggiorno, quello della resa del conto, ha posto in rilievo come l’art. 23 della Costituzione ponga una riserva di legge in materia tributaria, stabilendo come solo una norma primaria possa disciplinare gli aspetti essenziali di qualsivoglia tributo, stabilendone il presupposto e la misura, nonché il soggetto attivo e quello passivo.
Nel caso che ci occupa tale norma è individuata nel già ricordato art. 4, c. 2 del D. Lgs. n. 23/2011 che ha reintrodotto la c.d. tassa di soggiorno indicando i soggetti passivi del tributo tra coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, con la conseguenza che, nel silenzio sul punto della norma, il gestore dell’unità alberghiera risulta estraneo al rapporto tributario, non assumendo, pertanto la funzione di sostituto e responsabile d’imposta.
Tuttavia, allorché i regolamenti comunali lo prevedano, come nel caso del comune di Siena, lo stesso gestore è chiamato a svolgere una funzione strumentale ai fini dell’esazione dell’imposta, distinta dall’obbligazione tributaria, la quale colpisce il soggiornante, ma il cui esercizio lo pone in una situazione di disponibilità materiale delle somme riscosse, le quali hanno una natura indubbiamente pubblica, tali da qualificarlo come agente contabile, e quindi, come tale, tenuto all’obbligo della resa del conto (v. sentenza n. 22/QM/2016).
La qualifica di agente contabile si correla al materiale maneggio di denaro pubblico, tra cui le entrate dello stato e degli enti pubblici (art. 74, c. 1, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440), in ipotesi anche in assenza di provvedimento autorizzativo dell’amministrazione (art. 178 del R.D. 23 maggio 1924, n. 87). In linea con le risalenti ma tuttora vigenti disposizioni di legge di contabilità generale, anche il T.U. enti locali prevede che sono assoggettati a responsabilità contabile non solo il tesoriere ma anche ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali (art. 93, c. 2, D.Lgs. n. 267/2000). In tal senso Consiglio di Stato, Sezione V, n. 5545/2017 del 28 novembre 2017.
Alla qualifica di agente contabile consegue quindi la responsabilità contabile, correlata agli obblighi di contabilizzazione, rendicontazione e riversamento delle somme introitate, di natura pubblica, perché ricevute quale pagamento di un obbligo di imposta.
Ne risulta all’evidenza come l’obbligo di riscossione rivesta un carattere strumentale ai fini dell’incameramento delle somme dovute dall’utente, distinguendolo dalla figura del sostituto d’imposta o di responsabile di obblighi tributari, rimanendo tale obbligazione in capo all’utente del servizio alloggiativo.
E’ dunque sulla sussistenza di un “rapporto di servizio” che va risolta la questione circa la sussistenza della giurisdizione in capo a questo giudice.
In buona sostanza, in presenza di regolamenti comunali che abbiano esternalizzato le funzioni di riscossione dell’imposta di soggiorno, con obbligo di riversarla al comune, si instaura, tra il gestore dell’unità ricettiva e il comune stesso, un rapporto di servizio connotato da spiccati compiti contabili.
E’ pacifico infatti che il presupposto per la responsabilità amministrativa si sostanzia nell’esistenza di una relazione funzionale tra l’autore dell’illecito e l’ente pubblico danneggiato, che è configurabile non solo in presenza di un rapporto organico, ma anche quando sia ravvisabile un rapporto di servizio in senso lato (cfr. ad es. Cass. S.U. n. 11229 del 21/05/2014).
Nella fattispecie all’esame è di tutta evidenza come l’esercente l’attività alberghiera sia compartecipe dell’attività amministrativa (Cassazione S.U. n. 26942 del 19.12.2014) del comune impositore, anche considerando gli obblighi gravanti sugli albergatori, tenuti alla presentazione delle dichiarazioni relative all’imposta di soggiorno versata dai clienti e di integrale riversamento della stessa al comune, obblighi sanzionati (fuori dal rapporto di imposta vero e proprio tra comune e singolo cliente pernottante) con specifiche sanzioni amministrative.
Al riguardo si richiama ancora quanto affermato dalle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione: “che è consolidato nella giurisprudenza di queste SU il principio in ragione del quale elementi essenziali e sufficienti perché un soggetto rivesta la qualifica di agente contabile ................ sono soltanto il carattere pubblico dell’ente per il quale tale soggetto agisca e del denaro o del bene oggetto della sua gestione, mentre resta irrilevante ............. il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi indifferentemente secondo gli schemi generali, previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto od in parte...” (ex plurimis, S.U. n. 13330/2010 e S.U. n. 14891/2010).
In tal senso, anche con specifico riferimento ad agenti contabili di Enti locali, si è espressa la Suprema Corte nella sentenza n. 14029/2001 ove è ribadito che “la qualità di agente contabile è assolutamente indipendente dal titolo giuridico in forza del quale il soggetto – pubblico o privato – ha maneggio di pubblico denaro. Tale titolo può, infatti, consistere in un atto amministrativo, in un contratto, o addirittura mancare del tutto” puntualizzando come “Essenziale è, invece, che in relazione al maneggio di denaro sia costituita una relazione tra ente di pertinenza ed altro soggetto .... Tale nozione allargata di agente contabile, la quale ricomprende anche i soggetti che abbiano di fatto maneggio di denaro pubblico .... è in perfetta armonia con l’art. 103 Cost., la cui forza espansiva deve considerarsi vero e proprio principio regolatore della materia”.
Si può da ultimo richiamare, a conforto della soluzione adottata, la recente Cass. S.U. n. 7663 del 24/03/2017 affermativa della giurisdizione della Corte dei conti in un rapporto di servizio per qualche verso analogo: “Spetta alla Corte dei conti la giurisdizione sull’azione di responsabilità per danno erariale proposta da un Comune nei confronti degli amministratori della società concessionaria del servizio delle pubbliche affissioni e della pubblicità, per omesso versamento dei relativi introiti, atteso che l’attività di accertamento e riscossione dell’imposta comunale svolta dalla detta società ha natura di servizio pubblico e l’obbligazione di versare all’ente locale le somme a tale titolo incassate ha natura pubblicistica, sicché il rapporto tra società ed ente si configura come rapporto di servizio, in quanto il soggetto esterno si inserisce nell’ “iter” procedimentale dell’ente pubblico, come compartecipe dell’attività pubblicistica di quest’ultimo, non rilevando, in contrario, la natura privatistica del soggetto affidatario del servizio, né il titolo giuridico in forza del quale il servizio viene svolto, e neppure la compensabilità dell’obbligazione del concessionario con il credito relativo all’aggio, essendo configurabile l’operatività della compensazione anche nell’ambito dei rapporti di diritto pubblico allorché specifiche norme la prevedano”.
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