Wednesday 20 December 2017 17:49:57
Giurisprudenza Giustizia e Affari Interni
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della senenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 20.12.2017
“Alla stregua del consolidato orientamento della Sezione (esposto ad. es. nella sentenza n. 3480/2017), ora definitivamente confermato dall’Adunanza plenaria (sentenza n. 7/2017) nel nucleo centrale della persistente sufficienza del voto numerico:
a) in tema di esami per l’accesso alla professione di avvocato, il potere di valutazione esercitato dalle commissioni di esame è espressione di ampia e qualificata discrezionalità tecnica, il cui concreto esercizio può essere soggetto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo se viziato da travisamento dei fatti, violazione delle regole di procedura, illogicità manifesta con riferimento ad ipotesi di erroneità o irragionevolezza riscontrabili ab externo e ictu oculi dalla sola lettura degli atti (da ultimo sentenze n. 973/2017, n. 3480/2017, n. 5680/2017, n. 5740/2017, n. 5742/2017);
b) la circostanza che la commissione esaminatrice abbia adottato tout court i criteri dettati dalla commissione centrale non integra alcun vizio, trattandosi di una decisione che rientra pienamente in una sfera di discrezionalità tecnica esercitata in modo non irragionevole e dunque insindacabile; come, all’inverso, non spiegherebbe alcun effetto invalidante l’inosservanza delle raccomandazioni formulate dalla commissione centrale in tema di modalità procedimentali aggiuntive, che non hanno carattere cogente (sentenze n. 8621/2009, n. 673/2012, n. 1723/2013, n. 973/2017);
c) ai fini della motivazione, il voto numerico è pienamente sufficiente, anche alla luce delle note decisioni della Corte costituzionale (n. 328/2008, n. 20/2009 e n. 175/2011; vedi da ultimo, oltre la ricordata decisione dell’Adunanza plenaria, le sentenze della Sezione n. 5658/2017, n. 5659/2017, n. 5682/2017, n. 5726/2017, n. 5728/2017, n. 5729/2017, n. 5740/2017, n. 5742/2017) e tenuto conto della sufficienza dei criteri generali relativi alla correzione degli elaborati, che non richiedono da parte delle sottocommissioni alcuna ulteriore specificazione o collegamento con l'estrinsecazione strettamente docimologica della valutazione (sentenze n. 175/2011 della Corte costituzionale; n. 317/2012 del C.G.A.R.S.; n. 8628/2009, n. 2544/2010 e n. 5726/2017 della Sezione);
d) non ha alcun rilievo l’assenza di segni di correzione, laddove al contrario solo se la sottocommissione ritenga di apporre sottolineature o segni può ammettersi la valutazione della loro coerenza con affermazioni, concetti e principi espressi nell'elaborato, sempre che si tratti si segni non neutri od opachi, ma significativi (ordinanze n. 4798/2017, n. 4802/2017, n. 4803/2017);
e) non consente alcun dubbio interpretativo (nel senso di una pretesa immediata applicabilità immediata) la disposizione dell’art. 46, comma 5, della legge n. 247/2012, in combinato disposto con il chiarissimo tenore del successivo art. 49, che tiene ferma l'applicabilità delle norme previgenti “sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame" per i primi due (poi quattro, ora cinque) anni successivi all'entrata in vigore della legge, anche in disparte la considerazione che il comma 6 dell’art. 46 rinvia comunque ad apposito regolamento del Ministro della giustizia, da emanare sentito il Consiglio Nazionale Forense, per disciplinare le “le modalità e le procedure di svolgimento dell'esame di Stato e quelle di valutazione delle prove scritte ed orali", sia pure sulla base dei criteri generali enunciati dal medesimo comma 6 (sentenze n. 4040/2016 e n. 1873/2017).”
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