Tuesday 17 October 2017 09:12:05

Giurisprudenza  Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio

Ristrutturazione edilizia: la ricostruzione normativa e giurisprudenziale del Consiglio di Stato 

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 12.10.2017

Questa Sezione ha più volte, e di recente, affermato – anche in relazione ai successivi mutamenti normativi e con considerazioni che si intendono riportate e confermate nella presente sede – quali siano i tratti caratterizzanti dell’intervento qualificabile come “ristrutturazione edilizia”, ai sensi dell’art. 3, lett. d), DPR n. 380/2001 (Cons. Stato, sez. IV, 2 febbraio 2017 n. 443; Id, 20 aprile 2017 n. 1847).

Occorre comunque ricordare che il legislatore nazionale - riprendendo una anteriore definizione contenuta nel’art. 31, co. 1, lett. d) della l. n. 457/1978 – ha dedicato alla ristrutturazione edilizia l’art. 3, co. 1, lett. d) del Testo Unico dell’edilizia (DPR n. 380/2001), “aggiungendo” ulteriori riferimenti nell’art. 10, lett. c) del medesimo Testo Unico.

Tali disposizioni, tuttavia, sono state oggetto di plurimi interventi modificativi ed integrativi, di modo che, al fine di verificare la rispondenza del concreto intervento edilizio al tipo normativo, occorre di volta in volta individuare la norma vigente al momento del conseguimento del titolo edilizio.

Giova immediatamente precisare che, nel corpus normativo dedicato alla “ristrutturazione edilizia” (almeno fino alla novella del 2013), sono presenti due distinti tipi di ristrutturazione:

- la ristrutturazione edilizia cd. “conservativa”, che può comportare anche l’inserimento di nuovi volumi o modifica della sagoma;

- la ristrutturazione edilizia cd. “ricostruttiva”, attuata mediante demolizione, anche parziale, e ricostruzione, nel rispetto del volume e della sagoma dell’edificio preesistente, con la conseguenza che, in difetto, viene a configurarsi una nuova costruzione (Cons. Stato, sez. V, 5 dicembre 2014 n. 5988).

Tali due distinte figure di ristrutturazione edilizia trovano la loro fonte entrambe nel citato art. 3, co. 1, lett. d) DPR n. 380/2001, risolvendosi il successivo art. 10, lett. c), solo in una norma di indicazione dei casi di ristrutturazione sottoposti a permesso di costruire.

La giurisprudenza amministrativa ha analizzato la tipologia della “ristrutturazione edilizia” (anche al fine di distinguerla dalla ipotesi di nuova costruzione, di cui alla successiva lett. e) dell’art. 3, co. 1 DPR n. 380/2001), tenendo innanzi tutto presenti le distinte (ed innanzi riportate) ipotesi di ristrutturazione indicate dal legislatore.

In generale, si è affermato che la ristrutturazione edilizia si caratterizza per la diversità dell’organismo edilizio prodotto dall’intervento di trasformazione rispetto al precedente (Cons. Stato, sez. VI, 14 ottobre 2016 n. 4267 e 27 aprile 2016 n. 1619; sez. V, 12 novembre 2015 n. 5184) e che essa si distingue dalla nuova costruzione perché mentre quest’ultima presuppone una trasformazione del territorio, la ristrutturazione è invece caratterizzata dalla preesistenza di un manufatto, in quanto tale trasformazione vi è in precedenza già stata (Cons. Stato, sez. IV, 7 aprile 2015 n. 1763; 12 maggio 2014 n. 2397; 6 dicembre 2013 n. 5822; 30 marzo 2013, n. 2972).

In particolare, è con riferimento alla ipotesi di ristrutturazione “ricostruttiva” che è richiesta identità di volumetria e di sagoma (Cons. Stato, sez. IV, 7 aprile 2015 n. 1763; 9 maggio 2014 n. 2384; 6 luglio 2012 n. 3970), affermandosi altresì che, in difetto, si configura una nuova costruzione, con la conseguente applicabilità anche delle norme sulle distanze (Cons. Stato, sez. IV, 30 maggio 2013 n. 2972; 12 febbraio 2013 n. 844). 

2.2. Con specifico riferimento alla successione di norme del tempo (per la parte che rileva nella presente sede), occorre ricordare che l’art. 3, co. 1, lett. d) , nel suo testo originario, prevedeva che fossero interventi di “ristrutturazione edilizia”, quelli 

“rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica”.

Già dal testo originario, dunque, erano presenti, come si è detto, due tipologie di ristrutturazione edilizia, identiche quanto alla finale realizzazione di un “organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente”, ma distinte dalla presenza (o meno) della demolizione (anche parziale) del fabbricato preesistente. Quest’ultima, ove effettuata, per poter rientrare nel campo della ristrutturazione edilizia (e non già della nuova costruzione), doveva concludersi con la “fedele ricostruzione di un fabbricato identico”, al punto da avere identità di sagoma, volume, area di sedime e, in generale, caratteristiche dei materiali.

Il successivo DPR 27 dicembre 2002 n. 301 ha apportato alla definizione (di cui all’art. 3) alcune modifiche, con il risultato di affermare che, nel caso di demolizione e ricostruzione, per potersi definire l’intervento quale “ristrutturazione edilizia”, lo stesso doveva portare ad un manufatto “con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica”.

Come è dato osservare, con il nuovo testo il legislatore ha abbandonato sia lo specifico riferimento alla identità di area di sedime e di caratteristiche dei materiali, sia il più generale concetto di “fedele ricostruzione” (non potendo quest’ultimo, a tutta evidenza, essere più ribadito una volta che non sono più richieste le predette caratteristiche). 

Infine, il legislatore è nuovamente intervenuto sulla disposizione in esame, in particolare con l'art. 30, comma 1, lett. a), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

Attualmente, quindi, sono "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente”.

Come è dato osservare, con particolare riferimento alla ristrutturazione edilizia cd. ricostruttiva, l’unico limite ora previsto è quello della identità di volumetria, rispetto al manufatto demolito, salve “innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica” , e ad eccezione degli immobili sottoposti a vincolo ex d. lgs. n. 42/2004, per i quali è altresì prescritto il rispetto della “medesima sagoma di quello preesistente”.

 Tanto precisato in ordine alla definizione di “ristrutturazione edilizia”, occorre osservare che il nuovo manufatto, se può sottrarsi ai limiti, precedentemente previsti, del rispetto dell’area di sedime e della sagoma, non di meno anche in tali casi è certamente tenuto al rispetto del limite delle distanze dal confine e/o da altri fabbricati, nel rispetto sia delle norme del codice civile sia di quelle previste dai regolamenti edilizi e dalla pianificazione urbanistica.

In sostanza:

- nel caso in cui il manufatto che costituisce il risultato di una ristrutturazione edilizia venga comunque ricostruito con coincidenza di area di sedime e di sagoma, esso – proprio perché “coincidente” per tali profili con il manufatto preesistente – potrà sottrarsi al rispetto delle norme sulle distanze innanzi citate, in quanto sostitutivo di un precedente manufatto che già non rispettava dette distanze (e magari preesisteva anche alla stessa loro previsione normativa). Come questa Sezione ha avuto modo di osservare (Cons. Stato, sez. IV, 14 settembre 2017 n. 4337), “la disposizione dell’art. 9 n. 2 D.M. n. 1444 riguarda “nuovi edifici”, intendendosi per tali gli edifici (o parti e/o sopraelevazioni di essi: Cons. Stato, sez. IV, 4 agosto 2016 n. 3522) “costruiti per la prima volta” e non già edifici preesistenti, per i quali, in sede di ricostruzione, non avrebbe senso prescrivere distanze diverse”.

- invece, nel caso in cui il manufatto venga ricostruito senza il rispetto della sagoma preesistente e dell’area di sedime, come pure consentito dalle norme innanzi indicate, occorrerà comunque il rispetto delle distanze prescritte, proprio perché esso – quanto alla sua collocazione fisica – rappresenta un novum, come tale tenuto a rispettare – indipendentemente dalla sua qualificazione come ristrutturazione edilizia o nuova costruzione – le norme sulle distanze".

Per saperne di più scarica la sentenza.

 

 

Testo del Provvedimento (Contenuto Riservato)

 

Se hai già aderito:

Entra

altrimenti per accedere ai servizi:    

Sostieni la Fondazione

 

Ultime Notizie

Giustizia e Affari Interni - Monday 22 June 2026 15:52:20

Processo amministrativo: le condizioni dell’azione

Il Consiglio di Stato con sentenza del 19 giugno 2026 ha ribadito che: “Le condizioni dell'azione, che devono ricorrere per tutto il giudizio...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 19/06/2026 Pres. Fabio Franconiero - Est. Roberto Michele Palmieri, n. 4939

Giustizia e Affari Interni - Monday 22 June 2026 15:24:46

Inviolabilità del diritto di difesa: l’obbligo di difesa a mezzo di un avvocato abilitato

“Considerato che l’art. 22, comma 2, Cod. proc. amm. dispone che “per i giudizi davanti al Consiglio di Stato è obbligator...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 19/06/2026 Pres. Diego Sabatino - Est. Valerio Perotti, n. 4924

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Monday 22 June 2026 14:55:15

Demolizioni opere abusive: rientra nella discrezionalità dell’amministrazione cumulare in un unico atto l’accertamento dell’inottemperanza e l’irrogazione della conseguente sanzione

L’art. 31, comma 4 bis, d.P.R. 380/2001 sancisce che <<L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione a...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VII del 19/06/2026 Pres. ed Est. Carmelina Addesso, n. 4911

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Thursday 18 June 2026 08:32:35

Ambiente: La qualificazione normativa dei fanghi di depurazione come rifiuti

L'art. 127, co. 1, cod. amb. stabilisce che «i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiut...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 17/06/2026 Pres. Vincenzo Lopilato- Est. Martina Arrivi, n. 4880

Giustizia e Affari Interni - Wednesday 17 June 2026 09:21:13

Espressioni offensive dell’avvocato: I poteri del giudice per la cancellazione delle frasi lesive

Nel contenzioso giunto innanzi alla Sesta Sezione del Consiglio di Stato l’appellante lamenta la violazione dell’art....

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 16/06/2026 Pres. Luigi Carbone - Est. Luigi Furno, n. 4807

Giustizia e Affari Interni - Wednesday 17 June 2026 09:16:44

Poteri istruttori del giudice amministrativo: il modello intermedio tra quello dispositivo puro e quello inquisitorio puro, c.d. dispositivo con metodo acquisitivo

Il potere istruttorio del giudice amministrativo è disciplinato dagli artt. 63, 64 e 65 c.p.a. e costituisce strumento fun...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 16/06/2026 Pres. Luigi Carbone - Est. Luigi Furno, n. 4807

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Wednesday 17 June 2026 08:52:48

Convenzioni urbanistiche: è legittima la previsione di oneri-obblighi anche maggiori di quelli astrattamente previsti dalla legge

“La giurisprudenza amministrativa (per tutte, Cons. Stato, sez. IV, 24 marzo 2023, n. 2996) ha affermato che la previsione...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 05/06/2026 Pres. Silvia Martino - Est. Giuseppe Rotondo, n. 4528

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Wednesday 17 June 2026 08:47:29

Opere abusive: l’adozione dei provvedimenti sanzionatori a contenuto ripristinatorio/demolitorio prescinde dalla responsabilità del proprietario o dell'occupante l'immobile

La Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha ribadito che “i provvedimenti sanzionatori a contenuto ripristinatorio/demolito...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 05/06/2026 Pres. Giordano Lamberti - Est. Ofelia Fratamico, n. 4559

Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali - Wednesday 17 June 2026 08:43:00

Processo amministrativo: il vizio formale d'incompetenza deve essere sempre scrutinato per primo

Come ribadito, ex multis, da Cons. Stato sez. IV, 4/08/2023, n. 7534, nel processo amministrativo il vizio formale d'incompetenza...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 05/06/2026 Pres. Roberto Caponigro - Est. Giovanni Pascuzzi, n. 04521

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Wednesday 17 June 2026 08:33:21

Abusi edilizi: l’ordine di demolizione ha carattere rigidamente vincolato

Per consolidata giurisprudenza - ribadita da ultimo con la sentenza del 5 giugno 2026 depositata dalla Quarta Sezione del Consigl...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 05/06/2026 Pres. Fabio Franconiero - Est. Giorgio Manca, n. 4531

Top