Monday 25 March 2019 18:18:27

Giurisprudenza  Incentivi e Sviluppo Economico

Cassa integrazione guadagni ordinaria: la sospensione lavorativa non deve essere imputabile al datore di lavoro (il caso dell’impianto antincendio non funzionante)

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 21.3.2019

La vicenda giunta all’attenzione della Terza Sezione del Consiglio di Stato riguarda una società operante nel settore calzaturiero che, a seguito di un incendio avvenuto nei locali produttivi dell’azienda, chiedeva all’INPS l’ammissione al beneficio della integrazione salariale ordinaria.

La richiesta veniva rigettata dall’INPS motivando sul rilievo che l’impianto antincendio, sebbene esistente, non era funzionante, decisione confermata in primo grado dal TAR.

La Società ricorreva in appello ed ilConsiglio di Stato, Sezione Terza, con sentenza del 21 marzo 2019 ha rigettato il gravame rilevando che “Per quanto riguarda il presupposto per l’ammissione alla cassa integrazione guadagni ordinaria costituito dalla non imputabilità della sospensione dell’attività lavorativa al datore di lavoro o ai lavoratori (artt. 1 della legge 20 maggio 1975, n. 164 e 1 della L. n. 77/1963), questa Sezione, nel ribadire che «l’evento interruttivo è definibile come imputabile al datore di lavoro, ovvero alla committenza nei casi di contratto di appalto, quando esso si riconduce all’erroneità delle scelte tecniche in sede di progettazione; alla non corretta modulazione ed impegno delle maestranze in relazione all’ordinaria e prevedibile esecuzione del progetto, ovvero all’omessa previsione di possibili situazioni impeditive dell’ordinario prosieguo dei lavori (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 22 novembre 2010, nn. 8128 e 8129)», ha già chiarito che «questa lata accezione del concetto prescinde da ogni valutazione sulla mancanza di imperizia e negligenza delle parti e consente di ravvisare l’evento non imputabile all’imprenditore solo in presenza di un avvenimento sottratto ad ogni possibile iniziativa del medesimo datore di lavoro, compresa l’adozione di rimedi preventivi atti a contrastarli o di rimedi risarcitori atti, ex post, a compensarli» (C.d.S., sez. III, 14 gennaio 2019, n. 327).

Alla luce di ciò appare corretta ed affatto immotivata la conclusione del Giudice di prime cure, secondo il quale «la competente commissione, preposta alla valutazione delle domande di integrazione salariale, non ha potuto prescindere dalla constatazione che l’imprenditore non ha osservato le norme precauzionali in tema di incendi, aspetto che di per sé costituisce un fattore di imprudenza e di negligenza di per sé sufficiente per imputare a carico dell’imprenditore medesimo la sospensione forzata dell’attività lavorativa».

Ed è nel vero anche la difesa dell’INPS nel chiosare al riguardo che «la causa, per lo meno, della propagazione dell’incendio dipendeva dall’accertato e pacifico mancato funzionamento del necessario impianto antincendio e, dunque, inconfutabilmente dall’inottemperanza della società ai suoi doveri di controllo, vigilanza ed idonea manutenzione del sistema antincendio medesimo, con la conseguenza che non si può affermare la natura obiettiva e non imputabile della sospensione dell’attività produttiva ai fini previdenziali di causa».

D’altronde dalla relazione di intervento dei Vigili del Fuoco (doc. 5 produzione di primo grado dell’odierna appellante) risulta che la loro squadra di soccorso, allertata da una chiamata ricevuta alle ore 3,05 (l’allarme dell’incendio sarebbe scattato, secondo la stessa appellante, alle ore 3,00), quando è giunta sul lungo alle ore 3,12 ha essa stessa constatato che l’impianto antincendio, che i carabinieri presenti sul posto insieme ai proprietari pure avevano provato inutilmente ad adoperare, non era funzionante.

Nonostante ciò, l’odierna appellante non ha offerto nel procedimento amministrativo, prima, e davanti al T.A.R., poi, alcuna prova di aver provveduto alla regolare manutenzione ed alla tenuta in piena efficienza dell’impianto antincendio, risolvendosi, infine, nel presente grado di giudizio a produrre documentazione tardiva e non concludente.”

Per continuare nella lettura vai alla sentenza.

 

Testo del Provvedimento (Contenuto Riservato)

 

Se hai già aderito:

Entra

altrimenti per accedere ai servizi:    

Sostieni la Fondazione

 

Ultime Notizie

Incentivi e Sviluppo Economico - Friday 18 September 2026 15:56:40

Credito d’imposta per ricerca e sviluppo e irretroattività dei criteri del "manuale di Frascati"

È illegittimo il diniego di certificazione del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo fondato sull'applicazione retroat...

segnalazione della nota della Giustizia Amministrativa alla sentenza del Consiglio di Stato Sez.VI del 14 luglio 2026 Pres. Barra Caracciolo - Est. Ponte, n. 5627

Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza - Friday 18 September 2026 15:47:27

Procedura di gara: l'oscuramento parziale dell'offerta, il termine per ricorrere l'onere probatorio per l'accesso difensivo

 "Qualora la parte proponga un ricorso contro una decisione di  oscuramento parziale degli atti di gara non motivata, comunicata unitamen...

segnalazione della nota della Giustizia Amministrativa alla sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 21 maggio 2026 Pres. Caringella - Est. Molinaro, n. 4090

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Friday 18 September 2026 15:35:02

Piano Regolatore Portuale: la legittimazione ad agire del concessionario uscente

La proroga automatica di una concessione demaniale marittima per ragioni “tecniche” risulta compatibile con il diritto unionale soltant...

segnalazione della nota della Giustizia Amministrativa alla sentenza del TAR per la Sicilia Catania Sez. III del 13 luglio 2026 Pres. Lento - Est. Fichera, n. 2058

Incentivi e Sviluppo Economico - Friday 18 September 2026 15:24:02

Sulla giurisdizione in ordine alle controversie riguardanti le pretese restitutorie del GSE in materia di tariffe incentivanti

Rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto la pretesa restitutoria del...

segnalazione della nota della Giustizia Amministrativa alla sentenza del TAR per il Lazio Sez. III-ter del 10 luglio 2026 Pres. Tuccillo - Est. Gallucci, n. 12608

Giustizia e Affari Interni - Friday 18 September 2026 15:17:21

Autotutela oltre il termine solo se la falsa rappresentazione dei fatti sia stata accertata in sede penale con sentenza passata in giudicato

È illegittimo l'annullamento d'ufficio adottato dopo la scadenza del termine di cui all'art. 21-nonies, comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 241, o...

segnalazione della nota della Giustizia Amministrativa alla sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana Sez. giur. del 13 luglio 2026 Pres. de Francisco - Est. La Ganga, n. 478

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Friday 18 September 2026 14:56:08

Sulla perimetrazione provvisoria dei parchi nazionali

Ai sensi dell’art. 34, comma 3, della l. n. 394 del 1991, la delimitazione, ad opera del Ministro dell'ambiente, del perimetro provvisorio de...

segnalazione della nota della Giustizia Amministrativa alla sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 13 maggio 2026 Pres. FF ed Est. Martino, n. 3771

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Friday 18 September 2026 14:53:08

Istanza di condono edilizio per immobili aggiudicati all'asta: decorrenza del termine di 120 giorni

Ai sensi dell'art. 40, comma 6, della legge n. 47 del 1985, il termine di centoventi giorni per la presentazione della domanda di sanatoria, da par...

segnalazione della nota della Giustizia Amministrativa alla sentenza del Consiglio di Stato Sez. II del 3 giugno 2026 Pres. Forlenza - Est. Frigida, n. 4395

Incentivi e Sviluppo Economico - Friday 18 September 2026 14:48:03

Attività di controllo del GSE in materia di tariffe incentivanti: distinzione tra decadenza e autotutela

Allorquando il GSE, a seguito dell’ammissione all’incentivo, accerti il difetto (anche parziale) dei requisiti previsti per l’acc...

segnalazione della nota della Giustizia Amministrativa alla sentenza del TAR per il Lazio Sez. III-ter 10 luglio 2026 Pres. Tuccillo - Est. Gallucci, n. 12607

Giustizia e Affari Interni - Friday 18 September 2026 14:19:18

Presupposti e rilevabilità dell'interesse morale o risarcitorio alla decisione del ricorso

In presenza di una causa di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso - individuata esplicitamente dal giudice e sottoposta al c...

segnalazione della nota della Giustizia Amministrativa alla sentenza del Consiglio di Stato Sez. II del 6 luglio 2026 Pres. Poli - Est. Menichelli, n. 5387

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Friday 18 September 2026 13:49:45

Sui limiti alla ricostruzione di un edificio diruto e sull'intervento ad opponendum

Non è configurabile come ristrutturazione edilizia, ma come nuova costruzione, la ricostruzione di un edificio diruto qualora non sia possib...

segnalazione della nota della Giustizia Amministrativa alla sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 12 giugno 2026 Pres. Gambato Spisani - Est. Fratamico, n. 4735

Top