Sunday 01 October 2017 07:54:48

Giurisprudenza  Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità

Riconoscimento del debito fuori bilancio o procedure contabili ordinarie di spese: la Corte dei Conti sulla possibilità di transigere la lite oggetto di sentenza esecutiva non ancora passata in giudicato

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della deliberazione della Corte dei Conti Sezione di controllo per l'Umbria del 12.9.2017

Quesito: La richiesta di parere è volta a conoscere se, in presenza di una sentenza esecutiva di condanna di un Comune al pagamento di somme di danaro, debba necessariamente procedersi a riconoscimento di debito prima di addivenire ad una transazione che riduca gli oneri a carico del Comune stesso, o si possa procedere direttamente alla stipula della transazione, “attivando […] le ordinarie procedure contabili di spesa, tenuto conto che la somma necessaria risulta integralmente prevista in bilancio, al fondo rischio contenzioso” .

Parere:

"i profili per i quali l’Ente ha formulato la richiesta di parere all’esame, nella loro più intrinseca consistenza, attengono alla verifica della sussistenza (o meno) della giuridica possibilità di pervenire alla transazione di una lite, oggetto di sentenza esecutiva non ancora passata in giudicato, senza la preventiva adozione di un prodromico provvedimento di riconoscimento di debito (ex art. 194, co. 1, lettera a, TUEL), quale ‘atto dovuto’ per la transazione stessa.

Il Collegio, al fine di dare una risposta davvero aderente agli orientamenti di questa Corte, rileva anzitutto che il preteso contrasto dal quale scaturirebbe la necessità del chiarimento di cui alla richiesta di parere in riferimento, nei termini in cui è stato prospettato dal Comune di Trevi, è frutto dell’erronea lettura della deliberazione della Sezione di controllo per la Toscana n. 30/2008, per come è richiamata nella successiva deliberazione n. 132/2010 della medesima Sezione.

Il parere che è stato reso con la menzionata deliberazione n. 30/2008, invero, non ha affatto riguardato l’ipotesi – oggi all’esame – di una transazione conseguente a “sentenza esecutiva” di condanna al pagamento di somme di danaro a carico di un ente locale, alternativa al “riconoscimento di debito fuori bilancio” (ex art. 194, co. 1, lettera a, TUEL).

Nel predetto parere, anzi, si è ben evidenziato che, mentre “i debiti [fuori bilancio] derivanti da sentenze esecutive sono […] riconducibili al concetto di sopravvenienze passive, in quanto […] prescindono necessariamente da un previo impegno di spesa”, il giudizio risarcitorio per il quale era stata allora ipotizzata la transazione, faceva seguito ad una “sentenza TAR [priva di efficacia esecutiva], che si esprime[va] soltanto in merito alla legittimità del comportamento dell’Ente, [in relazione] alla nascita del [solo] diritto al risarcimento del danno, conseguente alla lesione dell’interesse legittimo, accertata con [la menzionata] sentenza” TAR (v. paragrafo 3, penultimo capoverso, della richiamata deliberazione n. 30/2008, nel testo pubblicato nella banca data di questa Corte).

Neppure la deliberazione n.4/2007 della Sezione di controllo per il Piemonte, richiamata nella deliberazione n. 30/2008 della Sezione per la Toscana (v. ancora paragrafo 3 di tale deliberazione), ha avuto a riferimento una ipotesi di transazione conseguente a “sentenza esecutiva”, ex art. 194, co. 1, lett. a) TUEL.

 Una simile ipotesi, invece, è stata esaminata dalla Sezione di Controllo per la Puglia, con la deliberazione n. 57/2017.

La peculiarità della fattispecie, ha indotto i magistrati pugliesi a:

a) negare rilevanza al generale carattere di alternatività della transazione rispetto al riconoscimento di debito;

b) affermare che, in casi del genere, la transazione è possibile solo dopo “il riconoscimento del debito fuori bilancio, per la somma determinata con la sentenza” (v. paragrafo 10, pag. 38, ultimo capoverso della citata delib. n. 57/2017 nel testo pubblicato nella banca data di questa Corte).

Secondo la predetta Sezione: “non è possibile, in ogni caso e a prescindere dall’effettivo fine perseguito [con la transazione], non ottemperare ad un preciso obbligo di legge, [costituito dal] riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da una sentenza esecutiva, avvalendosi di un istituto giuridico di carattere eccezionale”, come la transazione stessa (v. ancora paragrafo 10, pag. 38, ultimo capoverso della delib. n. 57/2017), anche al fine di assicurare la comunicazione del relativo provvedimento alla Corte dei conti, ai sensi dell’art. 23, co. 5, della l. n.289/2002, in relazione alle “esigenze di contenimento della spesa pubblica ed […] al principio di buon andamento”, considerate dalla “Corte costituzionale [con la sentenza] n.64/2005” (v. pag. 35, fine, e pag. 36, della ripetuta deliberazione n. 57/2017).

Nell’ottica della Sezione di controllo per la Puglia, la transazione non è alternativa al provvedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio, ma vi accede e trova in esso il suo ineludibile presupposto.

 Alla stregua di quanto precede, dunque, risulta del tutto evidente che le pronunce a confronto, cosi come considerate nella richiesta di parere, si occupano di profili tra loro diversi e non esprimono (per ciò stesso) alcun “contrasto”.

Ciò non di meno, il Collegio rileva che una diversa prospettazione sul tema è riscontrabile nelle pronunce di controllo di questa Corte.

In tal senso, vanno comparate tra loro la deliberazione n. 406/2011 della Sezione Regionale di Controllo per la Calabria e la già ricordata deliberazione n. 57/2017 della Sezione Regionale per la Puglia.

La Sezione calabra, invero, nel rispondere al quesito attinente all’ “iter procedimentale da seguire […] in ordine alle transazioni che abbiano ad oggetto una delle fattispecie di debito fuori bilancio previste dall’art. 194 TUEL”, ha espresso l’avviso che, in simili ipotesi, occorre sempre e comunque la “deliberazione consiliare”, data la presenza del “debito fuori bilancio”, che costituisce “la ragione fondante della transazione” stessa (v. pag. 4, ultimo capoverso, della deliberazione in rassegna, nel testo pubblicato nella banca dati di questa Corte).

 Con tale parere, quindi, la predetta Sezione ha:

a) di fatto, ribadito (implicitamente) il carattere alternativo delle transazioni rispetto ai riconoscimenti di debito fuori bilancio, anche per gli oneri derivanti da “sentenze esecutive” non ancora passate in giudicato; b) giuridicamente, però, ha dato evidenza alla funzione “politico-amministrativo” e di controllo del riconoscimento di debito, intestando al Consiglio comunale la competenza alla transazione, nell’ovvia – seppur implicita – considerazione che in tale sede il Consiglio stesso non potrà non espletare le competenze (funzionali) proprie sul riconoscimento del debito fuori bilancio da sentenza esecutiva, prima della transazione e per la sua concreta stipula.

 I termini del riferito parere della Sezione di controllo per la Calabria (delib. n. 406/2011), pertanto, sembrano divergere da quelli del parere della Sezione di controllo per la Puglia (delib. n. 57/2017) per aspetti del tutto formali, legati alla mancata adozione di un apposito provvedimento di riconoscimento di debito, prodromico alla transazione, ma restano allineati alle medesime posizioni sostanziali, quanto alla necessità di concludere le valutazioni (politico-amministrative) del Consiglio comunale sul riconoscimento del debito fuori bilancio prima di pervenire alla (eventuale) transazione.

 Così delineati gli ambiti (ed i limiti) dei “contrasti” maturati in seno a questa Corte sulla possibilità di transigere la lite oggetto di sentenza esecutiva non ancora passata in giudicato, il Collegio ritiene che, in relazione alla convergenza di fondo sui valori giuscontabili da salvaguardare, espressi dai riferiti orientamenti, la scelta sul concreto modo di agire possa essere rimessa all’organo consiliare dell’Ente, al quale spettano le valutazioni politico-amministrative più rilevanti, così da salvaguardare i predetti valori con le modalità ritenute dal Consiglio medesimo più opportune, in base all’assetto operativo dell’Ente stesso ed alle circostanze del caso.

 Tanto, nella misura in cui anche la delibera alla transazione, comunque di competenza del predetto Consiglio (nell’orientamento segnato dalla Sezione calabra), realizzi in concreto la funzione propria del provvedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio, mediante apposite valutazioni in ordine:

a) alla riconduzione al sistema ordinario e di bilancio degli oneri derivanti dalla sentenza esecutiva (ex art. 191 TUEL);

b) al reperimento delle risorse necessarie per sostenere i predetti oneri (ex art. 193 e 194 TUEL);

c) al permanere degli equilibri di bilancio (ex art. 193 TUEL).

Va da sé che, nell’ottica dell’assorbimento del provvedimento di riconoscimento di debito nella deliberazione a transigere (ex Sez. Reg. Contr. Calabria delib. n. 406/2011), la deliberazione stessa va trasmessa “agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei conti” (ex art. 23, co. 5, l. 289/2002), data l’assenza dell’apposito provvedimento di riconoscimento di debito, ad essa prodromico, oggetto specifico dell’accennato dovere di trasmissione.

Per approfondire scarica il testo integrale del parere.

 

Testo del Provvedimento (Contenuto Riservato)

 

Se hai già aderito:

Entra

altrimenti per accedere ai servizi:    

Sostieni la Fondazione

 

Ultime Notizie

Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza - Friday 24 July 2026 15:59:50

Gara: il giudice non può rideterminare il punteggio tecnico discrezionale dell’offerta

È illegittima la sentenza che, accertata l'asserita erroneità dell'attribuzione di un punteggio tecnico discrezionale, provveda essa...

segnalazione della nota della Giustizia Amministrativa alla sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV 8 del luglio 2026 Pres. Neri - Est. Carrano, n. 5470

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Friday 24 July 2026 15:51:19

Applicazione del principio di legalità in materia di sanzioni amministrative edilizie

Vige in materia di sanzioni amministrative edilizie il fondamentale principio...

segnalazione della nota della Giustizia Amministrativa alla sentenza del TAR per la Puglia Sez. III del 7 luglio 2026 Pres. Blanda - Est. Ieva, n. 861

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 24 July 2026 15:48:37

Concorsi pubblici e scorrimento delle graduatorie: alla Corte costituzionale l’applicazione della deroga al limite del 20% di cui all'articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del d.lgs. n. 165/2001

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legitti...

segnalazione della Giustizia Amministrativa della sentenza del TAR per il Lazio sezione I-bis ordinanza 3 luglio 2026 - Pres. Iannini - Est. Amenta, n. 12194

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 24 July 2026 15:46:34

Aspettativa per infermità dei militari: termine per l’accertamento e periodo massimo fruibile

In relazione all’istituto dell’aspettativa per infermità te...

segnalazione della nota della Giustizia Amministrativa della sentenza del Consiglio di Stato Sez. II del 6 luglio 2026 Pres. Poli - Est. Addesso, n. 5397

Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali - Friday 24 July 2026 15:44:36

Rito elettorale e diritto di difesa

Non è applicabile nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato l’ar...

segnalazione della nota della Giustizia Amministrativa alla sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 9 luglio 2026 Pres. ed Est. Caringella, n. 5522

Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali - Friday 24 July 2026 15:42:10

Dottorato di ricerca e discussione della tesi finale: la mancata partecipazione del dottorando configura una causa ex lege di rinuncia

La mancata partecipazione del dottorando all'esame finale di dottorato è sintomatica di un disinteresse tale da implicare, giuridicamente, l...

segnalazione della nota della Giustizia Amministrativa alla sentenza del TAR per il Lazio Sez. III ter del 19 giugno 2026 Pres. Tuccillo - Est. Rossi, n. 11338

Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali - Friday 24 July 2026 15:38:05

Sull'illegittimità del diniego dell'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore

Nel procedimento disciplinato dall'art. 22 del d.lgs.3 luglio 2017, n. 117 ("codice del terzo settore") finalizzato all'acquisto della personalit&a...

segnalazione della nota della Giustizia Amministrativa alla sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 18 giugno 2026 Pres. Caringella - Est. Rovelli, n. 4895

Giustizia e Affari Interni - Friday 24 July 2026 15:34:39

Spese giudiziali: Sulla sindacabilità in appello della discrezionalità giudiziale

In omaggio al principio di sindacabilità in appello della discrezionalità giudiziale in ordine al riconoscimento, sul piano equitativ...

segnalazione della nota della Giustizia Amministrativa alla sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 20 maggio 2026 Pres. Carbone - Est. Loria, n. 4067

Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza - Friday 24 July 2026 15:32:36

Abuso di sfruttamento per prezzi eccessivi: presupposti e criteri di accertamento

Ai fini dell’accertamento di un abuso di posizione dominante, sub specie di abuso “di sfruttamento” per imposizione di prezzi di...

segnalazione della nota della Giustizia Amministrativa alla sentenza del TAR per il Lazio Sez. I del 23 giugno 2026 Pres. Politi - Est. Ugo, n. 11455

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 17 July 2026 16:15:11

Carabinieri ausiliari congedati senza demerito: esclusa la riammissione in ruolo

È legittimo il diniego di riammissione in ruolo degli ex carabinieri ausiliari congedati senza demerito, atteso che la relativa categoria &e...

segnalazione della nota della Giustizia Amministrativa alla sentenza del Consiglio di Stato Sez. II del 15 giugno 2026 Pres. Taormina - Est. Manzione, n. 4754

Top