Sunday 23 November 2025 08:27:33
Giurisprudenza Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali
segnalazione del Prof. Avv. Valentina Romani della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 21/11/2025 Pres. Hadrian Simonetti - Est. Davide Ponte
“In relazione alla discrezionalità propria dell’amministrazione in materia di onorificenze, in linea generale va condivisa la natura altamente discrezionale dei relativi poteri (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VII , 07/07/2023 , n. 6665)”. É quanto ribadito dal Consiglio di Stato nella sentenza depositata in data 21 novembre 2021 nella quale si precisa altresì che in un ordinamento democratico il sindacato della discrezionalità va garantito, sia nell’interesse pubblico sotteso al potere che la legge ha affidato alla cura dell’amministrazione, sia del privato titolare di un riconosciuto interesse legittimo. Quindi, aggiunge il Collegio che “l’affermazione di partenza su cui si basa la stessa impostazione della parte in diritto dell’appello (“il conferimento di un’onorificenza è espressione di una discrezionalità amministrativa piena, che sfocia in una decisione di merito, evidentemente non suscettibile di sindacato di legittimità”) è incompatibile con le ricadute di cui ai principi dettati dagli artt. 24 e 113 Cost. Se all’evidenza è inammissibile solo il sindacato di merito, inteso come controllo di carattere integralmente sostitutivo delle valutazioni discrezionali dell'Amministrazione (al di fuori dei ristretti e tipizzati casi di giurisdizione di merito), la verifica della legittimità dell’esercizio della discrezionalità deve essere confermata in relazione ai fondamentali profili sintomatici di eccesso di potere. Infatti, in ordine all’apprezzamento discrezionale — insindacabile nel merito — la cognizione del Giudice Amministrativo deve ritenersi piena (in conformità all’indirizzo giurisprudenziale formatosi a partire dalla nota decisione del Consiglio di Stato, sez. IV, 9.4.1999, n. 601): il sindacato giurisdizionale non può essere limitato ad un esame estrinseco della valutazione discrezionale, secondo i noti parametri di logicità, congruità e completezza dell’istruttoria, dovendo invece l’oggetto del giudizio estendersi alla esatta valutazione del fatto, secondo i parametri della disciplina nella fattispecie applicabile; quanto sopra, tuttavia, senza prescindere dalla priorità che deve essere accordata alle scelte dell’Amministrazione, ove di tali scelte — pur opinabili — sia comunque pienamente comprensibile la logica interna, sulla base di circostanze di fatto non smentite.
Nel caso di specie i Giudici di prime cure si sono attenuti ai limiti di sindacato predetti, evidenziando con chiarezza e completezza la grave carenza di istruttoria e di motivazione in relazione al caso di specie e la inadeguatezza dei profili evidenziati ai fini in questione, laddove hanno evidenziato “il difetto di istruttoria dell’impugnato parere, che se da un lato non rende conoscibili le ragioni sottese al mancato rinvenimento nelle azioni del ricorrente i presupposti per integrare le condizioni di cui alla legge n. 13/1958, dall’altro non fornisce neanche elementi univoci atti a dimostrare di aver compiuto la valutazione prescritta dall’art. 9 della medesima legge, al fine del riconoscimento della ricompensa di cui all’art. 1 della legge n. 658/1956, né le ragioni sottese all’esito negativo della stessa”. Dall’analisi degli atti (in specie del verbale 22 settembre 2016, l’unico atto contenente le ritenute ragioni contrarie all’accoglimento dell’onorificenza), emerge come l’esito negativo sia stato motivato con riferimento ad un “orientamento ormai consolidato derivante da numerose delibere della Commissione Centrate e delle soppresse Commissioni Periferiche, in materia di interventi di soccorso pubblico espletati dai dipendenti al di fuori dell'orario di servizio” che in tali casi non accoglie la proposta del Questore. MOrbene, tale elemento appare generico e manifestamente irragionevole, laddove esclude in radice che qualsiasi attività di soccorso pubblico al di fuori dell’orario di servizio sia non meritevole dell’onorificenza. A maggior ragione, appare confermata la rilevata carenza istruttoria e motivazionale laddove, senza analizzare il peculiare caso di specie (d’altronde tutti i casi sottoposti non possono che essere peculiari), si limita ad evocare un orientamento generico e di per sé carente e manifestamente illogico, laddove non connesso a requisiti minimi. Invero, un’onorificenza al valore civile che sia scollegata in radice da attività di soccorso pubblico appare gravemente contraddittoria oltre che incoerente alle finalità ed alle esigenze di interesse pubblico connessa al soccorso, che deve costituire elemento di valore in una società fondata anche su principi di solidarietà (cfr. art. 2 Cost.). (…)”
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