Sunday 25 February 2018 08:49:01
Giurisprudenza Giustizia e Affari Interni
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte di Cassazione Sez. 5 del 22.2.2018
Aveva aggredito il Sindaco del proprio Comune — e per questo era stato arrestato e processato per direttissima con il rito abbreviato — provocando lesioni giudicate guaribili in sette giorni, aggressione finalizzata ad ottenere dal predetto pubblico ufficiale un posto di lavoro.
Per tale episodio l’imputato veniva condannato in primo grado, con sentenza confermata in appello, per i reati di minaccia a pubblico ufficiale per indurlo a commettere un atto del proprio ufficio e lesioni aggravate dal nesso teleologico e dall'aver commesso il fatto nei confronti di un pubblico ufficiale.
La vicenda è giunta innanzi alla Quinta Sezione della Corte di Cassazione (Presidente: VESSICHELLI Relatore: BORRELLI Data Udienza: 27/11/2017) che con sentenza del 22 febbraio 2018 ha ritenuto infondata la censura sollevata dall’imputato di difetto di motivazione affermando che “i giudici di merito hanno ritenuto accertato che l'azione dell'imputato fosse diretta ad incidere sull'attività istituzionale del Sindaco, con particolare riferimento ad una collocazione lavorativa del ricorrente nell'ambito dell'amministrazione comunale. Sotto questo profilo, deve ricordarsi che la derubricazione operata dal Giudice di primo grado aveva ricondotto i fatti nella fattispecie di cui all'art. 336 (Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) comma 2, cod. pen.; ebbene, rispetto ad essa, rileva non già solo l'azione tesa a condizionare il pubblico ufficiale nell'adempimento di un'attività specifica (non contrastante con i doveri di ufficio), ma anche quella tesa semplicemente ad influire comunque sul pubblico ufficiale, come previsto dall'ultimo inciso del comma secondo del richiamato articolo, che, secondo quanto emerge dai lavori preparatori del codice, evoca implicitamente l'attività discrezionale del pubblico ufficiale (Sez. 6, n. 38961 del 17/10/2006).
Tale interpretazione - ad avviso della Corte - si pone nella direttrice di una risalente pronunzia di questa Corte (8 luglio 1958, ricorrente Casadei), secondo cui la fattispecie in discorso si esaurisce nell'uso di mezzi coercitivi ed intimidatori, in quanto l'agente può anche non precisare al pubblico ufficiale l'atto da lui voluto, ma è sufficiente che si attenda che lo stesso pubblico ufficiale, nello svolgimento del proprio compito, emetta un atto a lui favorevole”.
La Cassazione ha, invece, annullato la sentenza, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello, per un nuovo esame sul trattamento sanzionatorio. In particolare, sulla recidiva la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano omesso di assolvere al dovere di motivazione che, “secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione a Sezioni Unite, deve dare atto del perché la recidiva sia idonea ad influire sul trattamento sanzionatorio del fatto per cui si procede, verificando se il nuovo episodio criminoso sia «”concretamente significativo - in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti ed avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. - sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo" (Corte cost., deposizione. N. 192 del 2007, ). In altri termini, è precipuo compito del giudice del merito verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, tenendo conto [...] della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali" (Sez. U, deposizione. Calibè)» (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 deposizione. 2012, Marcianò, Rv. 251690).”
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