Friday 26 March 2021 15:35:59
Giurisprudenza Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità
segnalazione della risposta dell’Agenzia delle Entrate del 25.3.2021 all’interpello n. 211
Quesito: tassazione sentenze di rigetto
Il Ministero istante ha riscontrato che alcuni Uffici del Giudice di Pace non trasmettono all'Agenzia delle Entrate le sentenze di rigetto per la registrazione.
Pertanto, al fine di uniformare il comportamento degli uffici giudiziari, chiede se:
1. sia dovuta l'imposta di registro per le sentenze e i provvedimenti di rigetto.
2. se sia dovuta l'imposta di registro per il rigetto dell'opposizione a decreto
ingiuntivo o se l'imposta non debba essere versata solo nell'ipotesi in cui il rigetto avvenga "per motivi di rito".
3. vi siano particolari ipotesi di rigetto che impongono il pagamento dell'imposta di registro.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Con riferimento al primo ed al terzo quesito, l'istante ritiene che le sentenze di rigetto configurano una pronuncia di merito da assoggettare ad imposta di registro in base al principio fissato dall'art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986 in virtù del quale sono soggetti ad imposta di registro «Gli atti dell'Autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio»
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 (di seguito TUR) sono soggetti all'imposta di registro «gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere (...) anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato».
L'articolo 8 della Tariffa allegata al TUR elenca tassativamente gli atti giudiziari soggetti a registrazione in termine fisso e indica, per ciascuna fattispecie, la misura dell'imposta da assolvere.
Con la Risoluzione n. 310106 del 3 giugno 1991 è stato specificato che il suddetto articolo 8 disciplina la tassazione degli atti dell'autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civile che definiscono, anche parzialmente, il giudizio ed attiene soltanto a quegli atti che abbiano la concreta potenzialità di incidere sulla situazione giuridica dei soggetti.
La Risoluzione n. 255/E del 14 Settembre 2007 ha, inoltre, chiarito che non tutti i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, devono essere assoggettati a registrazione in termine fisso, ma solo quelli che intervengono nel merito del giudizio, a conclusione di una "controversia" che si è instaurata e che il giudice è chiamato a risolvere (cfr. Circolare del 22/01/1986, n. 8 del Ministero delle Finanze e la Circolare del 9/5/2001, n. 45 dell'Agenzia delle entrate).
Pertanto, l'obbligo di registrazione sussiste tutte le volte in cui il giudice si
pronuncia in merito a questioni di diritto sostanziale portate alla sua conoscenza da attore, convenuto e terzi interventori.
Con riferimento ai provvedimenti di rigetto occorre osservare che gli stessi configurano pronunce di merito in quanto il giudice, rigettando la pretesa fatta valere in giudizio, dispone in ordine alle questioni di diritto sostanziale.
Alla luce delle suesposte considerazioni, si condivide quanto affermato dall'istante secondo cui le sentenze di rigetto, configurando una pronuncia di merito, siano da assoggettare ad imposta di registro in base al principio fissato da citato articolo 37 del TUR.
In merito al quesito numero 2, si osserva che l'opposizione al decreto ingiuntivo da luogo ad un ordinario giudizio di cognizione al temine del quale il giudice pronuncia sentenza di accoglimento o di rigetto ai sensi dell'art. 653 c.p.c..
Il rigetto dell'opposizione può seguire a fatti di merito o processuali .
Il provvedimento rigetto per ragioni di merito dovrà essere registrato in temine fisso ai sensi del combinato disposto 37 del TUR e 8 della Tariffa allegata al TUR.
Diversamente, il provvedimento di rigetto per ragioni di rito, al pari dei provvedimenti di estinzione ed incompetenza, non è da sottoporre alle formalità della registrazione.
Se hai già aderito:
altrimenti per accedere ai servizi:
Incentivi e Sviluppo Economico - Friday 18 September 2026 15:56:40
È illegittimo il diniego di certificazione del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo fondato sull'applicazione retroat...
segnalazione della nota della Giustizia Amministrativa alla sentenza del Consiglio di Stato Sez.VI del 14 luglio 2026 Pres. Barra Caracciolo - Est. Ponte, n. 5627
Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza - Friday 18 September 2026 15:47:27
"Qualora la parte proponga un ricorso contro una decisione di oscuramento parziale degli atti di gara non motivata, comunicata unitamen...
segnalazione della nota della Giustizia Amministrativa alla sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 21 maggio 2026 Pres. Caringella - Est. Molinaro, n. 4090
Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Friday 18 September 2026 15:35:02
La proroga automatica di una concessione demaniale marittima per ragioni “tecniche” risulta compatibile con il diritto unionale soltant...
segnalazione della nota della Giustizia Amministrativa alla sentenza del TAR per la Sicilia Catania Sez. III del 13 luglio 2026 Pres. Lento - Est. Fichera, n. 2058
Incentivi e Sviluppo Economico - Friday 18 September 2026 15:24:02
Rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto la pretesa restitutoria del...
segnalazione della nota della Giustizia Amministrativa alla sentenza del TAR per il Lazio Sez. III-ter del 10 luglio 2026 Pres. Tuccillo - Est. Gallucci, n. 12608
Giustizia e Affari Interni - Friday 18 September 2026 15:17:21
È illegittimo l'annullamento d'ufficio adottato dopo la scadenza del termine di cui all'art. 21-nonies, comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 241, o...
segnalazione della nota della Giustizia Amministrativa alla sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana Sez. giur. del 13 luglio 2026 Pres. de Francisco - Est. La Ganga, n. 478
Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Friday 18 September 2026 14:56:08
Ai sensi dell’art. 34, comma 3, della l. n. 394 del 1991, la delimitazione, ad opera del Ministro dell'ambiente, del perimetro provvisorio de...
segnalazione della nota della Giustizia Amministrativa alla sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 13 maggio 2026 Pres. FF ed Est. Martino, n. 3771
Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Friday 18 September 2026 14:53:08
Ai sensi dell'art. 40, comma 6, della legge n. 47 del 1985, il termine di centoventi giorni per la presentazione della domanda di sanatoria, da par...
segnalazione della nota della Giustizia Amministrativa alla sentenza del Consiglio di Stato Sez. II del 3 giugno 2026 Pres. Forlenza - Est. Frigida, n. 4395
Incentivi e Sviluppo Economico - Friday 18 September 2026 14:48:03
Allorquando il GSE, a seguito dell’ammissione all’incentivo, accerti il difetto (anche parziale) dei requisiti previsti per l’acc...
segnalazione della nota della Giustizia Amministrativa alla sentenza del TAR per il Lazio Sez. III-ter 10 luglio 2026 Pres. Tuccillo - Est. Gallucci, n. 12607
Giustizia e Affari Interni - Friday 18 September 2026 14:19:18
In presenza di una causa di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso - individuata esplicitamente dal giudice e sottoposta al c...
segnalazione della nota della Giustizia Amministrativa alla sentenza del Consiglio di Stato Sez. II del 6 luglio 2026 Pres. Poli - Est. Menichelli, n. 5387
Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Friday 18 September 2026 13:49:45
Non è configurabile come ristrutturazione edilizia, ma come nuova costruzione, la ricostruzione di un edificio diruto qualora non sia possib...
segnalazione della nota della Giustizia Amministrativa alla sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 12 giugno 2026 Pres. Gambato Spisani - Est. Fratamico, n. 4735