Sunday 23 November 2025 20:29:19

Giurisprudenza  Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio

Pianificazione urbanistica: decorsi due anni dal termine per l’esecuzione del Piano particolareggiato é solo l’interesse improcastinabile che consente al Comune - che non ha già presentato un nuovo Piano - di far dotare le aree di infrastrutture e servizi

segnalazione del Prof. Avv. Valentina Romani della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 21/11/2025 Pres. Vincenzo Neri - Est. Emanuela Loria

La questione centrale sottoposta all’attenzione del Consiglio di Stato concerne l’interpretazione della legge 17 agosto 1942 n. 1150, art. 17, comma 3 (aggiunto dall’art. 5, comma 8 bis l. n. 106 del 2011,) che prevede che, qualora decorsi due anni dal termine per l’esecuzione del Piano particolareggiato, il Comune non abbia presentato un nuovo Piano per l’assetto della precedente parte inattuata, il Comune, al fine di dotare le aree di infrastrutture e servizi, può accogliere le proposte di formazione e attuazione di singoli sub comparti, indipendentemente dalla parte restante del comparto, limitatamente all’attuazione anche parziale di comparti o comprensori del piano particolareggiato decaduto, purché non siano modificate le destinazioni d’uso delle aree pubbliche o fondiarie rispettando gli stessi rapporti dei parametri urbanistici dello strumento attuativo decaduto.

La disposizione citata subordina l’esercizio di tale potere da parte del Comune alla sussistenza di un interesse improcrastinabile dell’amministrazione di dotare le aree di infrastrutture e servizi. La realizzazione parziale di un Piano particolareggiato scaduto è dunque possibile ma l’amministrazione deve dapprima verificare se sussista l’interesse improcrastinabile di dotare le aree di infrastrutture e di servizi; successivamente, se ritiene sussistente tale interesse (e solo in questo specifico caso), procede con la creazione del sub-comparto (Cons. Stato sent. Sez. IV, n. 8383/2019).

Pertanto, pur tenendo in considerazione l’ampia discrezionalità in materia di pianificazione urbanistica, va affermato - anche in relazione all’utilizzazione da parte del legislatore dell’aggettivo “improcrastinabile” - il principio per cui l’amministrazione deve motivare sulla sussistenza in concreto dell’interesse pubblico di dotare il territorio di infrastrutture e servizi a mezzo dell’approvazione di sub comparti che prescindono dalla pianificazione più ampia che è decaduta per decorso del termine.

Applicando tali principi al caso in esame, il Consiglio di Stato nella sentenza depositata in data 21 novembre 2025 ha affermato che “negli atti impugnati in esame tale motivazione non si rinviene e non è neanche implicitamente desumibile dalla motivazione delle deliberazioni impugnate.

Conseguentemente, essendo carente l’istruttoria e la motivazione relativa all’interesse pubblico prevista ex lege, gli atti impugnati sono illegittimi per difetto di motivazione in relazione all’art. 3 l. n. 241 1990 e all’art. 17 l. n. 1150 del 1942 e di istruttoria, rimanendo ferma la potestà dell’amministrazione di rideterminarsi in modo conforme a legge.”. (…)

Per approfondire vai al testo integrale della sentenza.

 

 

Testo del Provvedimento (Contenuto Riservato)

 

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