Monday 15 October 2018 08:09:51
Giurisprudenza Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 10.10.2018
La giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. III, 24 ottobre 2016 n. 4152; sez. IV, 4 maggio 2011 n. 2583) ha affermato che “ a far data dall’entrata in vigore del DPR 29 ottobre 2001 n. 461, il parere del Comitato di verifica sulla causa di servizio è vincolante per l’amministrazione, diversamente da quello in precedenza reso dal Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, che invece era solo obbligatorio; di conseguenza, non sussiste un obbligo a carico dell’amministrazione di motivare le ragioni per cui non recepisce il parere della Commissione medico ospedaliera, attesi che, con la nuova disciplina introdotta dal citato DPR n. 461 del 2001, la procedura per il riconoscimento della causa di servizio è stata sostanzialmente riformata, in quanto la Commissione medica ospedaliera deve pronunciare solo sull’esistenza dell’infermità, mentre è il Comitato di verifica che è chiamato ad esprimere un parere sulla dipendenza da causa di servizio, al quale l’amministrazione è tenuta a conformarsi, salva soltanto la facoltà di richiedere, motivatamente, un ulteriore parere allo stesso Comitato, al quale è poi tenuta comunque a adeguarsi”.
Nel caso di specie, come già evidenziato dalla sentenza impugnata, il Comitato di verifica ha ritenuto la patologia in esame come di eziologia ignota e comunque di non comprovata riconducibilità all’attività svolta, né che le “attività evidenziate dal ricorrente potevano essere ritenute fattori determinanti, anche sul piano concausale, all’insorgenza dell’infermità lamentata”.
Orbene, se è vero che il parere reso dal Comitato di verifica (ancor più attesa la sua natura vincolante) deve essere congruamente motivato in relazione alla patologia esaminata ed al possibile rapporto, anche concausale, con il servizio svolto, è altrettanto vero che, a fronte di un parere che non risulta sprovvisto di motivazione (tale da considerarsi incongrua e/o irragionevole), grava sul ricorrente l’onere di fornire quantomeno un principio di prova in ordine al nesso di causalità intercorrente tra servizio svolto ed infermità.
La stessa giurisprudenza civile (Cass. civ., n. 10319/2017) prevede che il lavoratore ha l’onere di provare il fatto costituente l’inadempimento ed il nesso di causalità materiale tra l’inadempimento e il danno (ma non anche la colpa della controparte, nei cui confronti opera la presunzione ex art. 1218 c.c.).
Più in particolare, incombe sul lavoratore l’onere di provare di avere subito un danno, la nocività dell’ambiente d lavoro ed il nesso causale tra questi due elementi, mentre grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di avere attuato tutte le cautele necessarie ad impedirlo (Cass. Civ., n. 2209/2016).
E ciò anche a fronte di quanto affermato dalla medesima Cassazione civile che:
- in materia di nesso causale tra attività lavorativa e malattia professionale, ha affermato la diretta applicazione della regola contenuta nell’art. 41 c.p., di modo che il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio di equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l’efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento, mentre solo nel caso in cui possa essere con certezza ravvisato l’intervento di un fattore estraneo all’attività lavorativa (che sia di per sé sufficiente a produrre l’infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, può escludersi l’esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge (Cass. civ., nn. 17958/2015, 5174/2015, 23990/2014, 23207/2014);
- in tema di responsabilità dell’imprenditore, ha affermato (Cass. Civ., nn. 10425/2014, 2491/2008, 644/2005) che questa, ex art. 2087 c.c., pur non configurando un’ipotesi di responsabilità oggettiva, non è tuttavia circoscritta alla violazione di regole di esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma sanziona l’omessa disposizione di tutte le misure a cautele atte a preservare l’integrità psicofisica del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della maggiore o minore possibilità di indagare sull’esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico..
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