Thursday 11 November 2021 16:09:55
Giurisprudenza Sanità e Sicurezza Sociale
segnalazione del Prof. avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 11.11.2021
"secondo il D.lgs. n. 502/1992, l'offerta delle prestazioni sanitarie è articolata in tre momenti distinti: a) l'autorizzazione (art. 8 ter), necessaria per realizzare strutture sanitarie e per l'esercizio delle relative attività; b) l'accreditamento istituzionale (art. 8 quater), necessario per operare per conto del Servizio Sanitario Regionale, subordinatamente alla rispondenza della struttura ai requisiti ulteriori di qualificazione e in relazione alla funzionalità delle strutture rispetto agli indirizzi della programmazione sanitaria regionale; c) la stipulazione di accordi contrattuali con le Aziende Sanitarie Locali (art. 8-quinquies) con indicazione, tra l'altro, del volume massimo di prestazioni che le strutture sanitarie si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza (Consiglio di Stato, Sez. III, 12.8.2019, n. 5682; 24.7.2018, n. 4518; 21 marzo 2018, n. 1827; 1 agosto 2014, n. 4101; 26 settembre 2013, n. 4788).
La giurisprudenza ha più volte evidenziato come l'accreditamento implica il superamento non soltanto di un vaglio di discrezionalità tecnica, consistente nell'accertamento dei requisiti di qualificazione, strutturali, tecnologici e organizzativi, definiti dalle Regioni con l'individuazione di specifici standard di qualità, ma anche di uno più generale di carattere programmatorio, che trova fondamento nelle scelte della Regione, tenuta ad individuare, attraverso l'adozione di piani preventivi, le quantità di prestazioni erogabili nel rispetto di un tetto di spesa massimo, sulla cui base valutare la possibilità di accreditare nuove strutture in relazione all'effettivo fabbisogno assistenziale (C.d.S. sez. III, 24/07/2018, n.4518).
Si è, dunque, evidenziato come il suddetto accreditamento legittimi la singola struttura ad operare nell'ambito di un servizio pubblico essenziale obbediente non già a criteri di mercato, ma a criteri di servizio pubblico di erogazione di prestazioni assistenziali remunerate a tariffa a carico dell'erario, di guisa che la stessa è sottoposta "all'esercizio del potere autoritativo e conformativo dell'amministrazione, che assolve la funzione di mantenere in un quadro di certezza il volume e la tipologia dell'attività del soggetto accreditato" (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3810/2018).
In tale articolato processo di valutazione, la Regione è chiamata non solo a verificare che le strutture già autorizzate rispondano ai “requisiti ulteriori” di qualificazione in conformità a standard di qualità precostituiti in maniera da assicurare omogeneità nell’offerta dei servizi, ma anche agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti (art. 8 quater, comma 1, cit.).
In sintesi, mediante la procedura di accreditamento l'Amministrazione accerta che l'operatore sanitario sia in grado di rendere prestazioni che soddisfino gli standard richiesti dal servizio sanitario regionale e, al contempo, coerenti con la programmazione dell'offerta.
Ne consegue che l'attività di determinazione del fabbisogno territoriale costituisce - unitamente alla programmazione della spesa pubblica sanitaria - un passaggio propedeutico alla valutazione delle istanze di accreditamento (Consiglio di Stato, Sez. III, 24.7.2018, n. 4518; 29.1.2013, n. 550).
Tale conclusione è testualmente desumibile dall'art. 8 quater, comma 1, del D.lgs. n. 502/1992 che attribuisce alle Regioni la competenza a rilasciare l'accreditamento istituzionale subordinatamente alla rispondenza dei richiedenti a requisiti di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.(…)”
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