Wednesday 03 February 2021 14:39:31
Giurisprudenza Unione Europea e Cooperazione Internazionale
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti dell’ordinanza del Consiglio di Stato Sez. III del 3.2.2021
La Terza Sezione del Consiglio di Stato con ordinanza del 3 febbraio 2021 ha esaminato una istanza di regolamento di competenza pronunciando la declaratoria di competenza territoriale del Tribunale amministrativo regionale del Lazio sulle questioni attinenti allo status di cittadino.
Più precisamente il Collegio rileva come sia “noto che le controversie sui provvedimenti espressi in materia di cittadinanza, in quanto adottati dall’Amministrazione centrale e aventi effetti non territorialmente limitati, appartengono alla competenza territoriale del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, ai sensi dell’art. 13, comma 3, cod. proc. amm. (cfr. TAR Lombardia, Milano, Sezione IV, 6 febbraio 2020, n. 256 e 9 gennaio 2020, n. 66; TRGA Trento 9 aprile 2018, n. 81; TAR Piemonte, Sezione I, 7 settembre 2017, n. 1034; TAR Toscana, Sezione I, 24 settembre 2014, n. 1462 e ex multis, Cons. Stato, Sezione III, 11 febbraio 2013, n. 749; Sez. VI, 10 maggio 2010, n. 2815 e 24 aprile 2009, n. 2561).
A tale riguardo infatti, deve ritenersi preferibile l’opzione ermeneutica secondo la quale la competenza territoriale di cui trattasi va individuata non con riguardo al luogo in cui il destinatario dell’atto abbia la propria stabile dimora o residenza, ma in considerazione dell’incidenza del provvedimento in questione sullo “status” del soggetto interessato, con efficacia “erga omnes” e sulla base di principi rilevanti per la collettività nazionale, in cui tale soggetto chiede di inserirsi, anche al di là del luogo in cui si concentrano gli affari ed interessi del medesimo (cfr., tra le tante, Cons. St., Sez. VI, 25 giugno 2008 n.3238; 5 giugno 2006, n.3350).
Ad analoghe conclusioni, ad avviso del Collegio, deve pervenirsi, per coerenza di sistema, anche quando, come nel caso in esame, l’Autorità dichiari la domanda di cittadinanza inammissibile, per mancanza di un requisito, trattandosi comunque di provvedimento idoneo ad interrompere il procedimento ed incidente sullo status dell’interessato, con i medesimi effetti erga omnes e territorialmente illimitati (cfr. T.R.G.A. Bolzano, 19 febbraio 2020, n. 52 e 18 dicembre 2019, n. 307).
A conferma di tale opzione deve rilevarsi che a fronte della necessità di una uniformità di trattamento sul territorio dello Stato delle questioni attinenti allo status di cittadino e all’esistenza di un Dipartimento specializzato del Ministero competente, corrisponda la competenza di un unico giudice.
L’istanza di regolamento in esame deve essere, pertanto, respinta, con conseguente declaratoria di competenza territoriale del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Roma.(…)”
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