Monday 24 September 2018 15:54:12

Giurisprudenza  Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità

TOSAP: l’occupazione di suolo pubblico a mezzo di condutture per la distribuzione del gas

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti dell’ordinanza della Corte di Cassazione Sez. VI del 11.9.2018

La Sesta Sezione della Corte di Cassazione con ordinanza depositata in data 11 settembre 2018 ha evidenziato che “In effetti questa Corte ha avuto modo di esprimersi in analoghe controversie tra le stesse parti — specificamente, per quanto riguarda l'occupazione di suolo pubblico realizzata a mezzo impianti e condutture per la distribuzione del gas - con le sentenze della sezione tributaria n. 11882 e 11884 del 12 maggio 2017, rispettivamente relative alle annualità 2004 e 2005, e con le ordinanze Cass. sez. 6-5, 9 settembre 2017, n. 21698 (per l'anno 2006) e Cass. sez. 6-5, ord. 26 settembre 2017, n. 21907, per l'anno 2008 (si veda anche Cass. sez. 6- 5, ord. 20 settembre 2017, n. 21908, con riferimento all'occupazione realizzata mediante le condutture utilizzate per il servizio idrico. Muovendo dal principio secondo cui «il presupposto impositivo della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) è costituito, ai sensi degli artt. 38 e 39 del d. lgs. 15 novembre 1993, n. 507, dalle occupazioni, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province, mentre sono irrilevanti gli atti di concessione o di autorizzazione relativi all'occupazione, atteso che la tassa colpisce anche le occupazioni senza titolo», trovando il tributo la sua ratio nell'utilizzazione che il singolo faccia, nel proprio interesse, di un suolo altrimenti destinato all'uso della generalità dei cittadini (cfr. Cass. sez. 5, 22 febbraio 2002, n. 2555; Cass. sez. 5, 4 aprile 2002, n. 4820, Cass. sez. 5, 12 gennaio 2004, n. 238; Cass. sez. 5, 25 gennaio 2005, n. 1481; Cass. sez. 5, 29 luglio 2009, n. 17591), si è quindi osservato, nelle analoghe controversie tra le stesse parti, che il concetto di occupazione rilevante ai fini del tributo in oggetto è integrato dal solo fatto materiale della relazione materialmente instaurata con la cosa. Emerge in maniera già sufficientemente chiara dai richiami giurisprudenziali di cui sopra che la contrapposizione - indicata in memoria da parte controricorrente, peraltro ipotizzata come inconsapevole, tra l'orientamento più recente, ricondotto solo alle sentenze ed ordinanze sopra citate del 2017, ed un orientamento pregresso che imporrebbe di considerare, ai fini della soggettività passiva d'imposta, solo in via residuale l'occupante di fatto rispetto al titolare della concessione per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, che avrebbe reso necessaria la ritnessione della controversia alle Sezioni Unite - non sussiste nei termini prospettati dalla controricorrente. Tra le stesse pronunce citate dalla controricorrente a sostegno della propria tesi si rileva, peraltro, come Cass. sez. 5, 10 maggio 2005, n. 9695, non escluda ogni rilievo all'occupazione di fatto dell'impresa appaltatrice rispetto al titolare dell'atto di concessione o autorizzazione all'occupazione, mentre Cass. sez. 5, 6 agosto 2009, n. 18041 attenga più propriamente al problema della riferibilità dell'occupazione al soggetto esente, ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui all'art. 49, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 507/1993 (su cui, infra, sub 2). Infine la fattispecie decisa da Cass. sez. 5, 21 dicembre 2007, n. 27049 che, nell'affermare l'esclusiva soggettività passiva del costruttore del passo carrabile, escludendo rilievo sotto detto profilo di diverse pattuizioni intercorse tra questo ed il terzo locatario dell'immobile, è del tutto diversa da quella in esame in cui (…) per continuare nella lettura vai al testo della sentenza.

 

Testo del Provvedimento (Contenuto Riservato)

 

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