Monday 05 November 2018 16:27:48
Giurisprudenza Giustizia e Affari Interni
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 31.10.2018
La controversia giunta innanzi al Consiglio di Stato concerne la legittimità del decreto con il quale il Prefetto di Firenze ha disposto nei confronti dell’appellato il divieto di detenzione di armi di ogni genere a qualsiasi titolo con obbligo di immediata consegna di tutte le armi eventualmente possedute alla Stazione dei Carabinieri per la custodia. La sentenza di primo grado, accogliendo il ricorso, ha annullato il decreto prefettizio de quo, ritenendo che, pur se il Prefetto in materia dispone di un potere ampiamente discrezionale nel valutare qualsiasi circostanza che suggerisca di vietare la detenzione di armi ai privati, tuttavia, nel caso concreto, gli elementi di fatto indicati nelle premesse del provvedimento (ed analizzati puntualmente dal giudice di primo grado) non sarebbero stati sufficienti, ai sensi dell’art.39 TULPS, a sostenere una valutazione negativa circa l’affidabilità dell’appellato nel corretto uso delle armi.
Ad avviso del Consiglio di Stato l’iter argomentativo del giudice di primo grado non appare condivisibile. “Infatti, premesso che l’art.39 TULPS (modificato dal D.LGS. n.121/2013) stabilisce che “il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persona ritenute capaci di abusarne”, correttamente il Ministero appellante rileva che nel nostro ordinamento la detenzione di armi rappresenta una eccezione al generale divieto di possesso di armi da parte dei privati, speculare alla circostanza che la detenzione ed il porto delle medesime sono sottoposte a specifici procedimenti autorizzativi, dettati dallo stesso Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza- TULPS.
2.3.Quindi, come ha rilevato la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, poiché la valutazione sulla affidabilità del soggetto nel corretto uso dell’arma corrisponde ad un interesse generale primario quale quello alla tutela pubblica incolumità, appare evidente che, nell’ambito di una valutazione complessiva dei vari profili della posizione soggettiva di un privato, la circostanza che l’interessato sia stato oggetto della misura cautelare degli arresti domiciliari va ritenuta, in via di principio, di per se stessa ragione idonea a sostegno di un giudizio di “non affidabilità”(vedi CdS n.5398/2014). (…) D’altra parte, poiché la valutazione del Prefetto, in questi casi, ha natura ampiamente discrezionale, essendo volta a prevenire il pericolo per la pubblica incolumità, e non a perseguire fini sanzionatori, il giudizio di affidabilità nel corretto uso dell’arma non può prescindere (come invece asserisce l’appellato) dalla verifica anche della sussistenza in capo al privato del dovere di “buona condotta”, requisito previsto, in via di principio, dall’art.11 TULPS per il rilascio di tutte le tipologie dell’autorizzazione di polizia ai privati (giurisprudenza consolidata, vedi ex multis CdS n. 4664/2016 e n.3813/2006).
Infatti l'art. 11 dispone che "Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione".
Inoltre nella analoga materia del porto d’armi, l’art. 43 dispone che, oltre a quanto è stabilito dall'art. 11, la licenza di porto d’armi non può essere rilasciata, non solo a coloro che sono stati condannati per determinati delitti (ipotesi tipizzate), ma anche (con clausola generale,formula di chiusura) “a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi".In conseguenza (vedi ex multis Cons. Stato, Sez. III, 14/12/2016, n. 5272) “da tale quadro normativo, emerge che il legislatore ha individuato i casi in cui l'Autorità amministrativa è titolare di poteri strettamente vincolati (ai sensi dell'art. 11, primo comma e terzo comma, prima parte, e dell'art. 43, primo comma, che impongono il divieto di rilascio di autorizzazioni di polizia ovvero il loro ritiro) e quelli in cui, invece, è titolare di poteri discrezionali (ai sensi dell'art. 11, secondo comma e terzo comma, seconda parte, e dell'art. 39 e 43, secondo comma) (vedi ancora Cons. Stato, Sez. III, 10 novembre 2016, n. 4664; Sez. III, 14 ottobre 2016, n. 4262; Sez. III, 3 maggio 2016, n. 1727; Sez. III, 7 marzo 2016, n. 922; Sez. III, 1° agosto 2014, n. 4121; Sez. III, 12 giugno 2014, n. 2987)” Per continuare vai alla sentenza integrale.
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