Accademia della Pubblica Amministrazione

 

 

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GIORNATA FORMATIVA

mercoledì 14 ottobre 2026

Inizio lezione ore 09:30

Il ruolo della Prefettura nelle emergenze di protezione civile, l'importanza delle pianificazioni comunali e l'esperienza diretta sul territorio

INTRODUZIONE con brevi cenni su:

  • la ginestra di leopardiana memoria e il concetto di resilienza
  • sul significato della parola “protezione” dal verbo proteggere
  • sulle fasi storiche della protezione civile in Italia :
    • prima della legge 225/1992 (terremoto in Friuli e in Irpinia)
    • periodo che va dal 1992 al 2017 (tragedia di Rigopiano)
    • approvazione del Codice della Protezione Civile (dlgs. 1/2018)
  • la definizione del Servizio nazionale della Protezione Civile (Art. 1 del Codice della Protezione Civile - Dlgs. 1/2018)
  • le componenti (art. 4) e le strutture operative (art.13) del Servizio nazionale della Protezione Civile
  • le Autorità di protezione civile nazionali e territoriali (art. 3)
  • la tipologia degli eventi emergenziali (art. 7)

IL RUOLO DELLA PREFETTURA (art. 9)

La disposizione, nell’ottica della semplificazione e chiarificazione del quadro normativo, sistematizza le attribuzioni previgenti, previste dagli artt. 6 e 14 della legge 225 del 1992 e dal decreto legge n. 59 del 2012, confermando la centralità del ruolo del Prefetto nel “sistema” della protezione civile ed introducendo, nel contempo, alcuni elementi di novità.

Essa, in particolare, opera una sorta di espressa anticipazione dell’intervento del Prefetto rispetto all’impianto delineato dalla legge 225 del 1992 – che lo ancorava al “verificarsi” dell’evento calamitoso  - statuendo che egli debba attivarsi “in occasione degli eventi emergenziali….ovvero nella loro imminenza o nel caso in cui il verificarsi di tali eventi sia preannunciato”.

In occasione degli eventi emergenziali di cui all’art. 7 lett. b) e c) o nella loro imminenza, o nel caso in cui ne sia preannunciato il verificarsi, il Prefetto svolge le funzioni ed assicura le azioni indicate nel 1° comma dell’articolo 9. 

Per lo svolgimento di tali funzioni, il Prefetto adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi a livello provinciale, comunale o di ambito anche nel quadro degli organismi di coordinamento provvisorio da individuarsi con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri e, al momento, identificabili, ai sensi della Direttiva n. 1099 del 31 marzo 2015, nel Centro di Coordinamento comunale (COC), nel Centro Operativo misto (COM), nel Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) e nella Direzione di Comando e Controllo (DICOMAC).

Breve cenno alle strutture di coordinamento ed all’organizzazione della Sala Operativa di P.C. secondo le Funzioni di Supporto del Metodo Augustus.

LA PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE (articoli 2 e 16)

Le attività relative alla protezione civile non si limitano a semplici interventi in caso di disastri e calamità per portare soccorso, (la cosiddetta "gestione dell'emergenza"), ma buona parte delle attività è destinata alle attività di previsione e prevenzione.

Il Codice di Protezione Civile approvato con la Legge n. 1/2018 prevede infatti espressamente che le competenze della protezione civile si articolino in maniera complessa: non solo nella semplice gestione del dopo emergenza, ma in una serie integrata di attività che coprono tutte le fasi del "prima e del dopo", secondo i quattro versanti della Previsione - Prevenzione - Soccorso - Ripristino.

Gli studi, le ricerche, la formazione rivolta agli addetti del sistema (professionisti e volontari), l'attività di informazione rivolta alla popolazione, ma anche la pianificazione della risposta all'emergenza e le attività esercitative costituiscono parte importante del lavoro e della attività di protezione civile.

La previsione è l’insieme delle attività, svolte anche con il concorso della comunità scientifica, tecnica ed amministrativa, dirette all’identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale, ove possibile, e di pianificazione di PC.

Perché pianificare l’emergenza? Prepararsi, durante il periodo ordinario, a fronteggiare l’emergenza sin dalle prime fasi, in modo da ottimizzare la gestione delle risorse disponibili e garantire una prima risposta operativa, soprattutto per il soccorso e l’assistenza alla popolazione.

Che cos’è un piano di emergenza? La pianificazione di emergenza consiste nell’insieme delle procedure operative di intervento per fronteggiare una qualsiasi calamità attesa in un determinato territorio.

Chi pianifica: piani nazionali e programmi nazionali di soccorso, piano di protezione civile regionale, piano di protezione civile provinciale, piano di protezione civile comunale

La pianificazione e la gestione dell’emergenza: struttura organizzativa di p.c..

La prima risposta all’emergenza e le prime azioni operative del Sindaco in caso di evento (Direttiva PCM 3 dicembre 2008)

Continuità amministrativa

L’informazione alla popolazione ed al cittadino: come migliorare

Il Codice, innovando rispetto al passato, precisa all’art. 16 gli ambiti di intervento del Servizio nazionale di p.c., individuando le tipologie di rischio rispetto alle quali esso esplica la propria azione. A tali tipologie di rischio dovrà  riferirsi l’attività di pianificazione di protezione civile, compresa quella provinciale.

Tale attività, basata sulla previsione ed identificazione degli scenari di rischio, è finalizzata, ai sensi dell’art. 18, alla definizione dei modelli di intervento per la gestione degli eventi calamitosi, dei flussi di informazione e di comunicazione e dei meccanismi di revisione ed aggiornamento.

Il Codice rinvia ad un’apposita direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri la disciplina delle modalità di svolgimento, monitoraggio, aggiornamento e valutazione dell’attività di pianificazione, ai fine di garantire l’omogeneità ed il coordinamento sull’intero territorio nazionale.

Tuttavia l’art. 11, comma 1, lett. o) n. 2) del Codice, prevede che le Regioni, nell’esercizio della potestà legislativa concorrente, possano attribuire alle Province funzioni in materia di protezione civile, ivi comprese quelle relative alla predisposizione dei piani provinciali di protezione civile, da esercitare in raccordo con le Prefetture.

Un'attività tipica è la previsione e l'eventuale allarme alle prefetture in caso di maltempo atmosferico (rischio alluvioni, frane, valanghe ecc...). 

Altra competenza della Prefettura è quella relativa alla redazione ed all’approvazione di diverse pianificazioni: tra queste rientrano i documenti di Protezione civile delle dighe – D.P.C., i Piani di emergenza esterna delle industrie a rischio – P.E.E., il Piano di prevenzione di attacchi nucleari, biologici, chimici e radiologici N.B.C.R..

L’ESPERIENZA DIRETTA IN ABRUZZO E IN PIEMONTE

2009 terremoto a L’Aquila e l’accoglienza degli sfollati sulla costa teramana

2010/2011 – 2011/2012 : 

commissario prefettizio del Comune di Montereale (AQ) e l’emergenza dello sciame sismico 

Prefettura di Teramo: emergenza da rischio meteorologico (neve)

2016 – 2017: terremoti del 24 agosto e 30 agosto 2016 e del 18 gennaio 2017 e conseguenze al Palazzo del Governo di Teramo

2020 – 2023: emergenza da covid in Prefettura a Teramo

2025: emergenza idraulica e idrogeologica in provincia di ASTI 

 

Giornata formativa in diretta con possibilità di interazione con il docente e test di valutazione finale.

Orario della lezione 09.30 (apertura aula virtuale 09.15) - 13.30.

 

A conferma della registrazione alla giornata formativa verrà rilasciato un link di accesso alla piattaforma e-learning.

Sarà rilasciato attestato di partecipazione a tutti i discenti che avranno seguito la lezione.

Per Info e prenotazioni:

  • Telefono: 063210526 lun-ven ore 9:00 - 16:00.

Ai partecipanti accreditati sarà rilasciato attestato di partecipazione in formato digitale.

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